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Sentenza

Sentenza n. 1107/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 4122/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata il 3/6/2024, nella procedura iscritta al numero R.G. 2627/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 4/6/2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 9/9/2025.

Giustizia amministrativa202504458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione, mediante modalità analoghe a quelle previste per il personale docente di ruolo, buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo complessivo di 1.000 euro. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 4 giugno 2024 e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante il giudicato, il Ministero non aveva dato esecuzione all'obbligo né corrisposto quanto dovuto. La ricorrente ha quindi domandato l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, aveva immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudicato. Ha accertato la regolare notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e provveda nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto: il periodo decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza e termina con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, del Ministero oppure con l'esecuzione effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero conserva il potere di adempiere anche dopo l'insediamento del commissario. Le spese, liquidate in 600 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto risultava già decorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosce un'utilità concreta nei confronti della pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo e ordinatorio, imponendo all'Amministrazione di realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia stato regolarmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e risulti l'inerzia dell'Amministrazione obbligata.
  • In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza della parte e a provvedere entro il termine stabilito dal giudice.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato e decorrere dal termine assegnato dalla sentenza di ottemperanza, fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
  • La nomina e l'insediamento del commissario ad acta non privano l'Amministrazione del potere di eseguire spontaneamente il giudicato; la penalità cessa al momento dell'adempimento, sia amministrativo sia commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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