Cassazione Civile, Ordinanza n. 25303/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una avvocata aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di una compagnia assicuratrice per il pagamento di compensi legali asseritamente dovuti in esecuzione di una polizza. La compagnia propose opposizione e ottenne l’accoglimento dell’opposizione in primo grado. L’avvocata propose appello, ma la Corte d’appello dichiarò l’impugnazione inammissibile perché la prima notifica dell’atto di appello era andata a vuoto e la riattivazione del procedimento notificatorio era stata ritenuta tardiva. In cassazione la ricorrente dedusse, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 327 e 291 c.p.c., sostenendo che la richiesta di nuovo termine e la successiva rinnovazione della notifica fossero tempestive; con il secondo motivo lamentò violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la concessione di un ulteriore termine avesse ingenerato affidamento sulla ammissibilità dell’appello e che ciò imponesse la compensazione delle spese e l’esclusione del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, quando una notifica di impugnazione non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza, senza attendere udienze o provvedimenti ulteriori, e comunque entro un termine ragionevole individuato nella metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., salvo prova di circostanze eccezionali. Ha quindi condiviso la declaratoria di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte territoriale. Ha inoltre escluso che la concessione di un ulteriore termine da parte del giudice di merito avesse generato un affidamento tutelabile idoneo a giustificare compensazione delle spese; ha ritenuto inammissibile, davanti al giudice civile, la doglianza relativa al contributo unificato aggiuntivo, qualificato come debito tributario. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
La censura della ricorrente era diretta contro la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività; la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione del termine di impugnazione in rapporto alla mancata tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio.
art. 291 c.p.c.
La rinnovazione della notifica dell’impugnazione, dopo esito negativo non imputabile, deve essere attivata con immediatezza; non è sufficiente attendere un’ulteriore udienza per chiedere un nuovo termine.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il primo motivo era formulato come denuncia di nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La condanna alle spese è stata ritenuta corretta perché la ricorrente era integralmente soccombente; la compensazione non è dovuta in assenza dei relativi presupposti e il giudice non deve motivare il mancato ricorso alla compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto; la questione della debenza è però estranea alla cognizione del giudice civile ordinario.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro dell’importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il deposito della motivazione dell’ordinanza nei termini previsti dal rito camerale.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto di impugnazione non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio senza ritardo, con immediatezza e comunque entro un termine ragionevole; l’attesa di un’ulteriore udienza o di un provvedimento del giudice non vale a sanare la tardività.
- La concessione da parte del giudice di merito di un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica non impedisce al giudice dell’impugnazione di rilevare la tardiva riattivazione del procedimento notificatorio e di dichiarare l’impugnazione inammissibile.
- La compensazione delle spese non può essere invocata dalla parte integralmente soccombente sulla sola base dell’avvenuta concessione di un termine dal giudice di merito, se non sussistono i presupposti di legge per la compensazione.
- L’ulteriore importo dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura di debito tributario e la relativa questione non rientra nella cognizione del giudice civile ordinario.
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