Cassazione Penale, Sentenza n. 24600/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: (i) l'erronea identificazione e attribuzione a lui, anziché all'omonimo cugino (cl. 1993), delle conversazioni intercettate riferite ai reati di cessione e detenzione di stupefacenti (capo 21 e capo 87); (ii) l'assenza di prova del contributo causale del ricorrente nelle singole cessioni e della reale quantità/qualità della sostanza; (iii) la genericità e carenza di motivazione circa il profilo associativo (capo 1), lamentando che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato la memoria difensiva e si era limitato a rinviare all'ordinanza genetica; (iv) l'insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori e la mancanza di riconoscimenti univoci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto le censure come tentativo di rivalutare i fatti e le prove (in particolare le intercettazioni) e non come denunciata violazione di norme o manifestità di illogicità della motivazione. La Corte ha confermato che il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità delle fonti e nell'interpretazione dei dialoghi intercettati quando la motivazione risulti coerente. Ha inoltre ritenuto giustificate dalla convergenza di elementi (dichiarazioni dei collaboratori, controlli sul territorio, dialoghi convergenti, precedenti provvedimenti cautelari e reperti materiali) l'identificazione del ricorrente quale parte dei "lunghini" e il suo inserimento nel sodalizio di traffico. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000; inoltre la decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'eventuale adempimento previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare; il ricorso è stato valutato alla stregua dei requisiti normativi di ammissibilità previsti
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola procedurale richiamata dal ricorrente per articolare le censure; la Corte ne tiene conto nel valutare la fondatezza delle doglianze
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Criterio sul vizio di motivazione rilevabile in cassazione (manifesta illogicità): la Corte richiama che solo tali vizi consentono il sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina della gravità indiziaria quale requisito per le misure cautelari; la Corte ribadisce che si tratta di giudizio probabilistico, distinto dall'accertamento della responsabilità piena
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul valore probatorio degli indizi nel processo; la Corte distingue l'uso del termine "indizi" in art. 273 rispetto a 192, sottolineando diversa natura del giudizio cautelare
art. 75 d.P.R. n. 309/1990
Norma concernente gli illeciti amministrativi/penali relativi a stupefacenti: richiamata per contestare il tipo di sostanza in alcuni episodi e come elemento di contesto investigativo
art. 94, comma 1 ter, disposizioni di attuazione c.p.p.
Norma che prevede la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporti la rimessione in libertà; la Corte ordina tale trasmissione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è strumento per rinnovare in sede di legittimità la valutazione dei fatti.
- La gravità indiziaria per misure cautelari è un giudizio di probabilità: prove e indizi sono valutati in prospettiva cautelare e non richiedono le stesse garanzie del giudizio di responsabilità definitivo.
- L'interpretazione delle intercettazioni (anche se cifrate o con soprannomi) e l'apprezzamento dell'attendibilità dei collaboratori è riservata al giudice di merito, salvo che la motivazione risulti manifestamente illogica o incongruente.
- La mancanza di riconoscimento vocale o di un singolo elemento identificativo non invalida automaticamente le valutazioni di merito se vi sono elementi convergenti (controlli sul territorio, precedenti cautelari, dichiarazioni, reperti) che consentono un'identificazione probabile.
- Il richiamo a un'ordinanza "genetica" da parte del tribunale del riesame è ammissibile: i due provvedimenti si integrano e la motivazione complessiva va letta nella loro convergenza.
- Per contestazioni basate su soprannomi o ruoli nell'organizzazione, la valutazione complessiva del contesto investigativo (frequenze di contatti, telefoni dedicati, rendicontazioni, materiali per confezionamento) può consolidare la gravità indiziaria.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione non sussiste automaticamente rimessione in libertà; la Corte può irrogare sanzione pecuniaria e ordinare la trasmissione della sentenza alle autorità competenti.
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