Cassazione Penale, Sentenza n. 7290/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per danneggiamento: si contestava la mancata ammissione al rito abbreviato dopo la riqualificazione del fatto da tentato furto a danneggiamento; la violazione del diritto di difesa per mancata conclusione delle parti sulla riqualificazione; l'applicazione di un'aggravante (art. 625 n.7) non contestata in fatto e introdotta solo nella motivazione; l'eccessività della pena e la mancata esclusione della recidiva; infine, un motivo aggiunto relativo alla riforma (D.Lgs. n.150/2022) che, a parere della difesa, avrebbe reso irricevibile l'azione per mancanza di querela formale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: l'aggravante relativa all'esposizione alla pubblica fede (ora elemento costitutivo secondo la ricostruzione) non risultava contestata "in fatto" nell'imputazione, sicché è mancato un elemento costitutivo del reato così riqualificato. Per violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto, riqualificato come danneggiamento semplice, non è previsto dalla legge come reato nella forma applicata. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato nell'imputazione originaria relativa al tentato reato; non oggetto decisivo della Cassazione in questa pronuncia
art. 624 cod. pen.
Richiamato nell'imputazione originaria (furto/tentato furto); la riqualificazione ha cambiato la fattispecie considerata
art. 625 cod. pen., n.2 e n.7
N.2 richiamato inizialmente; n.7 (aggravante relativa all'esposizione alla pubblica fede) è stata utilizzata in motivazione ma non contestata in fatto: la Corte ha ritenuto che, essendo elemento costitutivo della fattispecie così valutata, la sua mancata contestazione in fatto determina la nullità della decisione
art. 336 cod. proc. pen.
Norma sui requisiti della querela; il difensore invocava la mancata sussistenza della querela presentata dalla persona offesa come motivo di non procedibilità, ma la Cassazione ha deciso sul profilo della contestazione in fatto dell'aggravante
D.Lgs. n.150 del 2022, art.2 comma 1 lett. b)
Riferito dalla difesa come modifica normativa che avrebbe inciso sulla perseguibilità del danneggiamento; la Corte non ha risolto direttamente questo profilo, avendo annullato la sentenza per carenza della contestazione in fatto dell'elemento costitutivo
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra accusa e decisione impone che ogni circostanza aggravante o elemento costitutivo aggiuntivo sia adeguatamente enunciato "in fatto" nell'imputazione, in modo che l'imputato possa esercitare pienamente la difesa su quegli elementi.
- Se una circostanza qualificante o aggravante viene trattata nella motivazione ma non è stata mai contestata in fatto, la decisione che si fonda su di essa è vulnerabile e può essere annullata per violazione del diritto di difesa; quando l'elemento mancante è costitutivo del reato applicato, l'annullamento può essere disposto senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nella forma accertata.
- In caso di riqualificazione dell'imputazione (es. da tentato furto a danneggiamento), la difesa può legittimamente invocare il diritto al rito abbreviato e deve essere messa in condizione di decidere se avvalersene; eventuali effetti processuali della riqualificazione (come la necessità di querela) vanno attentamente verificati e tempestivamente dedotti nelle sedi opportune.
- Le doglianze sulla misura della pena, su recidiva o su altre aggravanti/attenuanti possono essere assorbite se la Corte annulla la decisione per vizi più rilevanti relativi alla contestazione dell'imputazione; tuttavia tali profili restano rilevanti in caso di nuovo giudizio.
- Dopo modifiche legislative che incidono sulla tipicità o sulla perseguibilità di un reato, va valutato se la nuova normativa ha retroattività o incide sui presupposti di procedibilità (es. querela): tali questioni vanno dedotte specificamente e tempestivamente, ma non escludono l'obbligo di corretta contestazione in fatto di elementi costitutivi
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