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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7290/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per danneggiamento: si contestava la mancata ammissione al rito abbreviato dopo la riqualificazione del fatto da tentato furto a danneggiamento; la violazione del diritto di difesa per mancata conclusione delle parti sulla riqualificazione; l'applicazione di un'aggravante (art. 625 n.7) non contestata in fatto e introdotta solo nella motivazione; l'eccessività della pena e la mancata esclusione della recidiva; infine, un motivo aggiunto relativo alla riforma (D.Lgs. n.150/2022) che, a parere della difesa, avrebbe reso irricevibile l'azione per mancanza di querela formale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: l'aggravante relativa all'esposizione alla pubblica fede (ora elemento costitutivo secondo la ricostruzione) non risultava contestata "in fatto" nell'imputazione, sicché è mancato un elemento costitutivo del reato così riqualificato. Per violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto, riqualificato come danneggiamento semplice, non è previsto dalla legge come reato nella forma applicata. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato nell'imputazione originaria relativa al tentato reato; non oggetto decisivo della Cassazione in questa pronuncia

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamato nell'imputazione originaria (furto/tentato furto); la riqualificazione ha cambiato la fattispecie considerata

  • art. 625 cod. pen., n.2 e n.7

    N.2 richiamato inizialmente; n.7 (aggravante relativa all'esposizione alla pubblica fede) è stata utilizzata in motivazione ma non contestata in fatto: la Corte ha ritenuto che, essendo elemento costitutivo della fattispecie così valutata, la sua mancata contestazione in fatto determina la nullità della decisione

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Norma sui requisiti della querela; il difensore invocava la mancata sussistenza della querela presentata dalla persona offesa come motivo di non procedibilità, ma la Cassazione ha deciso sul profilo della contestazione in fatto dell'aggravante

  • D.Lgs. n.150 del 2022, art.2 comma 1 lett. b)

    Riferito dalla difesa come modifica normativa che avrebbe inciso sulla perseguibilità del danneggiamento; la Corte non ha risolto direttamente questo profilo, avendo annullato la sentenza per carenza della contestazione in fatto dell'elemento costitutivo

Massime di principio

  • Il principio di correlazione tra accusa e decisione impone che ogni circostanza aggravante o elemento costitutivo aggiuntivo sia adeguatamente enunciato "in fatto" nell'imputazione, in modo che l'imputato possa esercitare pienamente la difesa su quegli elementi.
  • Se una circostanza qualificante o aggravante viene trattata nella motivazione ma non è stata mai contestata in fatto, la decisione che si fonda su di essa è vulnerabile e può essere annullata per violazione del diritto di difesa; quando l'elemento mancante è costitutivo del reato applicato, l'annullamento può essere disposto senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nella forma accertata.
  • In caso di riqualificazione dell'imputazione (es. da tentato furto a danneggiamento), la difesa può legittimamente invocare il diritto al rito abbreviato e deve essere messa in condizione di decidere se avvalersene; eventuali effetti processuali della riqualificazione (come la necessità di querela) vanno attentamente verificati e tempestivamente dedotti nelle sedi opportune.
  • Le doglianze sulla misura della pena, su recidiva o su altre aggravanti/attenuanti possono essere assorbite se la Corte annulla la decisione per vizi più rilevanti relativi alla contestazione dell'imputazione; tuttavia tali profili restano rilevanti in caso di nuovo giudizio.
  • Dopo modifiche legislative che incidono sulla tipicità o sulla perseguibilità di un reato, va valutato se la nuova normativa ha retroattività o incide sui presupposti di procedibilità (es. querela): tali questioni vanno dedotte specificamente e tempestivamente, ma non escludono l'obbligo di corretta contestazione in fatto di elementi costitutivi

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