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Sentenza

Sentenza n. 2911/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia che, definendo il giudizio di ottemperanza relativo all’attribuzione della carta elettronica del docente, aveva liquidato le spese del primo grado in euro 500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante, già ricorrente in primo grado, aveva ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento del diritto all’attribuzione della carta elettronica prevista per la formazione dei docenti, con accredito complessivo di euro 1.500,00. Nel successivo giudizio di ottemperanza davanti al TAR, il Ministero non aveva svolto difese e il TAR aveva liquidato le spese processuali in euro 500,00, oltre spese generali, accessori e contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’appello era diretto esclusivamente contro la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado. L’appellante deduceva che la somma fosse ingiustificatamente inferiore all’importo di euro 800,00 ritenuto congruo da recenti precedenti del Consiglio di Stato. Il Ministero sosteneva invece la congruità della liquidazione, valorizzando il carattere seriale e non complesso del contenzioso, il mancato svolgimento di difese e la possibilità di ridurre i compensi in applicazione dei parametri ministeriali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto che la quantificazione del compenso rientri nella discrezionalità del giudice, ma che non possano essere attribuite somme meramente simboliche o comunque lesive del decoro professionale. Nel caso concreto, l’importo di euro 500,00 è stato ritenuto non corretto perché inferiore ai valori tariffari applicabili anche considerando la riduzione prevista per le controversie seriali e non complesse. Il Collegio ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica, poiché il carattere seriale e la limitata complessità della controversia risultavano elementi idonei a giustificare una riduzione. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori e contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    carta elettronica, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico-formativo riconosciuto alla docente nel giudizio presupposto.

  • art. 4, comma 1, DM 55/2015

    tenendo conto “delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà, del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattata”

    I criteri ministeriali orientano la liquidazione giudiziale dei compensi, considerando natura, valore, difficoltà, complessità e caratteristiche concrete della controversia.

  • art. 4, comma 4, DM 55/2014

    identità di posizione processuale dei vari soggetti

    Consente una riduzione del compenso quando la prestazione professionale riguarda posizioni processuali identiche e non richiede l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto; il carattere seriale della controversia può quindi incidere sulla liquidazione.

  • art. 4, comma 4, DM 147/2022

    La liquidazione delle spese deve rispettare i valori tariffari applicabili, ferma la possibilità di riduzione nei casi previsti dal decreto; anche dopo la riduzione non sono ammesse somme simboliche.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Il giudice dispone di un potere discrezionale nella regolazione e compensazione delle spese, con il limite di non porre, in tutto o in parte, le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Massime di principio

  • La quantificazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale deve motivare specificamente soltanto quando si discosta dalla regola della soccombenza.
  • La natura seriale, il ridotto grado di complessità della controversia e il mancato svolgimento di difese possono giustificare una riduzione dei compensi rispetto ai valori ordinari dei parametri ministeriali.
  • La discrezionalità nella liquidazione delle spese non consente la determinazione di somme meramente simboliche o comunque incompatibili con il decoro professionale; anche dopo l’applicazione delle riduzioni previste dai parametri deve essere riconosciuto un compenso effettivo e non irrisorio.
  • Quando la controversia riguarda esclusivamente la quantificazione delle spese del primo grado, il valore del giudizio d’appello è costituito dall’importo delle spese controverse e ciò può giustificare una liquidazione contenuta delle spese del secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteGiudizio di ottemperanzaAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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