Sentenza n. 2202/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento del Dirigente del Settore 7 – Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde Pubblico – Servizio Urbanistica, del Comune di Pavia, prot. n. 86645/2022 del 19 luglio 2022, trasmesso a mezzo PEC in data 20 luglio 2022, avente ad oggetto “Procedimento di Bonifica Titolo V Parte IV D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativo all'area dell'ex SNIA VISCOSA, in Viale Montegrappa, Comune di Pavia”, con il quale il Comune, richiamato quanto disposto dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 5864 e n. 5863 del 12 luglio 2022, ha invitato l'odierna ricorrente, insieme alla società Torino Uno S.r.l., alla (ri)attivazione del barrieramento idraulico costituito dalle pompe di emungimento di cui al Progetto di Messa in Sicurezza d'Emergenza approvato con provvedimento prot. n. 21960 del 30 aprile 2014; - del provvedimento del Dirigente del Settore 7 – Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde Pubblico – Servizio Urbanistica, del Comune di Pavia, prot. n. 103795/2022 del 5 settembre 2022, trasmesso a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Procedimento di Bonifica Titolo V Parte IV D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativo all'area dell'ex SNIA VISCOSA, in Viale Montegrappa, Comune di Pavia”, con il quale il Comune ha rinnovato l'invito a (ri)attivare con immediatezza il barrieramento idraulico secondo il progetto approvato con Determinazione dirigenziale 30 aprile 2014 prot. n. 21960, senza rilevare la necessità, segnalata dalla ricorrente, di svolgere preventivamente nuove indagini ambientali per appurare lo stato attuale di contaminazione della falda; - di ogni altro provvedimento preordinato, conseguente o comunque connesso, anche non noto, avente valore lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali che invitavano alla riattivazione immediata del barrieramento idraulico previsto dal progetto di messa in sicurezza d'emergenza approvato nel 2014
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato due atti del Comune di Pavia, adottati nell'ambito del procedimento di bonifica dell'area ex SNIA Viscosa, con i quali era stata invitata, insieme ad altro proprietario, a riattivare il barrieramento idraulico mediante le pompe di emungimento previste dal progetto di messa in sicurezza d'emergenza approvato nel 2014. In via preliminare ha sostenuto l'assenza di attualità e di natura provvedimentale degli atti. Nel merito ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 240, comma 1, lettere m) e t), del d.lgs. 152/2006, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza dei presupposti, illogicità e irrazionalità manifesta, sostenendo che la riattivazione della misura non avrebbe potuto essere disposta senza nuove indagini sulla situazione della falda, ormai risalente al 2014; eccesso di potere per sviamento, poiché il Comune avrebbe imposto dapprima l'attivazione del barrieramento e solo successivamente consentito lo svolgimento di nuove indagini ambientali; violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione, non avendo gli atti verificato nuovamente l'attualità dei presupposti dell'intervento emergenziale. La ricorrente ha inoltre rappresentato che, nel corso del giudizio, il Comune aveva avviato procedure d'ufficio di caratterizzazione e bonifica, con imposizione dell'onere reale sull'area, e che essa aveva dichiarato di non aderire al procedimento comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione comunale di inammissibilità, ritenendo che gli atti impugnati avessero contenuto provvedimentale nella parte in cui specificavano l'obbligo di azione della ricorrente in esecuzione del giudicato. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Quanto alla dedotta sopravvenienza fattuale, ha rilevato che l'esecuzione del giudicato può essere incisa da sopravvenienze di fatto o di diritto, ma che il ricorrente deve provare concretamente il mutamento della situazione dei luoghi e la conseguente impossibilità di eseguire la misura. Il mero decorso del tempo, anche se imputabile alla durata del giudizio promosso dalla ricorrente, non è sufficiente; la società non ha svolto nuove indagini o campagne di monitoraggio idonee a dimostrare il mutamento della situazione della falda. Ha poi escluso lo sviamento, osservando che l'avvio di ulteriori accertamenti da parte del Comune costituisce una naturale evoluzione della situazione ambientale e non implica il riconoscimento dell'impossibilità di eseguire il giudicato o il provvedimento. Ha infine escluso il difetto di motivazione: gli atti costituivano riattivazione del procedimento ambientale in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato e si fondavano sul progetto di messa in sicurezza d'emergenza del 2014, già confermato in sede giurisdizionale. Trattandosi di atti di durata fondati su condizioni fattuali destinate a permanere, non era necessaria una nuova motivazione specifica sull'esistenza dell'emergenza e sulla gravità della situazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 3.000, oltre accessori, in favore del Comune di Pavia.
Norme richiamate
art. 240, comma 1, lettere m) e t), d.lgs. 152/2006
La ricorrente ne ha invocato la violazione sostenendo che la messa in sicurezza d'emergenza richiedesse una nuova verifica dell'attualità dei presupposti; il TAR ha ritenuto ancora operanti i presupposti già accertati nel provvedimento del 2014, confermato in sede giurisdizionale.
art. 3 l. 241/1990
Il TAR ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo sufficiente il richiamo al procedimento ambientale già avviato, al progetto del 2014 e alle sentenze del Consiglio di Stato, senza necessità di una nuova specifica motivazione sull'emergenza.
art. 2697 c.c.
La parte che invoca una sopravvenienza fattuale idonea a impedire l'esecuzione del giudicato deve provare concretamente il mutamento della situazione dei luoghi; il mero decorso del tempo non è sufficiente.
art. 250 d.lgs. 152/2006
È richiamato in relazione alla successiva iniziativa comunale di caratterizzazione e bonifica d'ufficio in sostituzione dei soggetti obbligati.
art. 253 d.lgs. 152/2006
È richiamato in relazione all'apposizione dell'onere reale sull'intero sito per il rimborso dei costi di caratterizzazione e bonifica.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La parte soccombente che invochi una sopravvenienza fattuale per impedire o limitare l'esecuzione di un giudicato deve dimostrare concretamente il mutamento della situazione di fatto e la sua incidenza sull'eseguibilità della misura; il mero decorso del tempo non costituisce prova sufficiente.
- La durata del processo non può pregiudicare la parte vittoriosa né comportare, di per sé, l'inefficacia dell'atto amministrativo o del giudicato; la sopravvenienza rileva solo se specificamente provata e idonea a modificare la situazione giuridica durevole.
- L'avvio di ulteriori accertamenti tecnici o ambientali da parte dell'amministrazione non implica necessariamente il riconoscimento dell'impossibilità di eseguire una misura già disposta, potendo costituire una fisiologica evoluzione dell'istruttoria in presenza del tempo trascorso.
- Quando un'amministrazione riattiva un procedimento ambientale in esecuzione di un giudicato che ha confermato un precedente progetto di messa in sicurezza d'emergenza, non è necessaria una nuova motivazione specifica sui presupposti dell'emergenza già accertati, se l'atto si fonda su condizioni di fatto ritenute persistenti e su un provvedimento di durata.
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