Ordinanza n. 69/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 297/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Messina, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4874/2018, pubblicata in data 05/02/2025, notificata in data 26/03/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Messina, Sezione Lavoro, che aveva integralmente respinto l'opposizione a un decreto ingiuntivo non esecutivo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Messina, Sezione Lavoro, che aveva definito il giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo. Il TAR ha rilevato possibili profili di inammissibilità dell'azione: secondo la giurisprudenza richiamata, quando l'opposizione a un decreto ingiuntivo non esecutivo è integralmente respinta e la sentenza non contiene una pronuncia sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione, per sorte capitale, accessori e spese già recati dal decreto, è il decreto ingiuntivo, mentre la sentenza costituisce titolo esecutivo soltanto per eventuali ulteriori voci di condanna. Nel caso concreto, le pretese creditorie azionate risultano riferibili esclusivamente al decreto ingiuntivo, ma il ricorso è stato diretto all'esecuzione della sentenza. Il TAR ha inoltre rilevato che non risulta dimostrata la notificazione del decreto ingiuntivo presso la sede reale, fisica o digitale, dell'amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sull'ammissibilità, sul merito o sulle spese. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti i possibili profili ostativi rilevati d'ufficio e ha assegnato quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua notificazione se anteriore, per depositare memorie sulle questioni concernenti l'individuazione del titolo esecutivo e la prova della notificazione del decreto ingiuntivo all'amministrazione debitrice. La decisione è stata riservata a una successiva camera di consiglio, da riconvocare senza la presenza delle parti; ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
assegna alle parti giorni quindici (15)
Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile questione ostativa alla decisione, deve consentire alle parti di presentare memorie prima della definizione della causa.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni presuppone, secondo quanto rilevato dal TAR, la notificazione del titolo presso la sede reale, fisica o digitale, dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Quando l'opposizione a un decreto ingiuntivo non esecutivo è integralmente respinta con sentenza che non ne dichiara l'esecutività, il titolo esecutivo per la sorte capitale, gli accessori e le spese già recati dal decreto resta il decreto ingiuntivo; la sentenza vale come titolo esecutivo soltanto per eventuali ulteriori voci di condanna contenute nella pronuncia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'azione deve essere indirizzata al corretto titolo esecutivo: se le pretese creditorie derivano esclusivamente da un decreto ingiuntivo, non è sufficiente agire per l'esecuzione della sentenza che abbia respinto l'opposizione, qualora tale sentenza non contenga autonome statuizioni esecutive.
- Ai fini del decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere dimostrata la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale, fisica o digitale, dell'amministrazione debitrice.
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