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Sentenza

Sentenza n. 602/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza n. 24 del 21.5.2025, avente ad oggetto “Ordinanza balneare e disciplina del pubblico demanio marittimo in merito al porticciolo turistico Circolo Velico Monterosso al Mare”; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti, collegati o comunque connessi.

Giustizia amministrativa202500943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale n. 24 del 21 maggio 2025 recante disciplina dell'uso della darsena di levante, obbligo di libero accesso alla battigia e al mare e prescrizioni sulle analisi delle acque

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale nella parte in cui ha qualificato come “darsena di levante” l'area arenile interna al compendio demaniale, ha imposto di garantirne il libero accesso pubblico alla battigia e al mare vietando la chiusura del cancello, e ha previsto l'effettuazione di analisi della qualità delle acque prima dell'inizio della stagione balneare e, durante la stagione, secondo le indicazioni di ARPAL. Con il primo motivo sono stati dedotti errore di fatto e travisamento, sostenendo che nell'area esisterebbe un arenile ma non una darsena. Con il secondo motivo è stato dedotto il contrasto dell'obbligo di libero accesso con l'ordinanza cautelare del TAR n. 162/2023, con il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e con il regolamento del porticciolo, che avrebbero riservato la balneazione ai soci del Circolo. Con il terzo motivo sono stati dedotti incompetenza del Comune, illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento in relazione all'obbligo di analisi delle acque, ritenuto privo di base normativa, eccedente le competenze comunali in materia ambientale e più gravoso rispetto agli obblighi imposti agli altri concessionari.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la denominazione “darsena di levante” era già utilizzata nell'atto suppletivo del 10 marzo 2025, sottoscritto dal concessionario e non contestato, ed era accompagnata da una descrizione puntuale e da planimetrie idonee a individuare senza ambiguità l'area. L'uso della diversa espressione “arenile di levante” in precedenti pronunce non rendeva erronea l'ordinanza, poiché l'area oggetto dell'atto era comunque chiaramente identificabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, quanto all'obbligo di libero accesso, perché tale obbligo derivava direttamente dall'art. 1, comma 251, lett. e), l. 296/2006 ed era stato espressamente previsto dall'art. 7 dell'atto suppletivo del 10 marzo 2025, non impugnato dal concessionario, con conseguente acquiescenza. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato nel merito. L'ordinanza cautelare del 2023 aveva limitato temporaneamente la balneazione ai soci per ragioni di sicurezza, nelle more dell'attivazione di una barriera subacquea, senza attribuire ai soci un diritto esclusivo né legittimare un divieto permanente di accesso al mare. Il PUD e il regolamento del porticciolo disciplinavano l'attività balneare e l'accesso alle strutture associative, ma non potevano escludere il diritto del pubblico di transitare sull'area concessionata per raggiungere la battigia e il mare. Ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare incompatibile con le norme primarie sull'accesso pubblico avrebbe dovuto essere disapplicata. La chiusura del cancello, anche se l'apertura fosse possibile mediante citofono o chiamata remota, costituiva un ostacolo incompatibile con la libertà di accesso, perché subordinava l'ingresso alla presenza e alla disponibilità del personale e consentiva un controllo sull'identità degli utenti. Restava possibile adottare, previo assenso comunale, misure di protezione delle strutture associative situate a monte della battigia, purché non ostacolassero l'accesso al mare. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità quanto alle modalità dei controlli ARPAL e quanto alla disparità di trattamento, non essendo stati indicati né le norme o gli atti generali asseritamente violati né elementi concreti relativi agli altri concessionari. Nel merito è stato comunque ritenuto infondato: l'analisi preventiva delle acque era coerente con la verifica della balneabilità e rispettosa del principio di proporzionalità, mentre i controlli successivi erano richiesti solo secondo le indicazioni di ARPAL e costituivano un richiamo alla normativa di settore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 251, l. 296/2006

    è fatto obbligo per il titolare delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso di transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione

    La disposizione impone al concessionario demaniale di garantire il libero e gratuito accesso e transito verso la battigia e il mare; l'obbligo impedisce di subordinare l'accesso a identificazione, chiamata o autorizzazione del personale.

  • art. 03, commi 1-3, d.l. 400/1993

    è fatto obbligo per il titolare delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso di transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione

    La norma, come modificata dall'art. 1, comma 251, l. 296/2006, sancisce l'obbligo di accesso libero e gratuito alla battigia antistante l'area in concessione.

  • art. 11, comma 3-bis, l.r. Liguria 13/1999

    Il PUD contiene l'obbligo per i titolari delle concessioni di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione

    Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo deve contenere l'obbligo dei concessionari di garantire il libero e gratuito accesso e transito alla battigia.

  • art. 11-bis, comma 3, lett. b), l.r. Liguria 13/1999

    la predisposizione di percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari

    La disciplina regionale impone la predisposizione di percorsi pubblici verso il mare e, fino alla loro realizzazione, impone ai gestori di consentire l'accesso pubblico.

  • art. 1161, comma 1, Codice della navigazione

    sanziona penalmente chiunque impedisca arbitrariamente l'uso pubblico delle aree del demanio marittimo

    La sanzione penale conferma la rilevanza pubblicistica dell'uso delle aree demaniali marittime e il divieto di impedirne arbitrariamente la fruizione pubblica.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito la fissazione dell'udienza di merito in relazione alla domanda cautelare, senza separata decisione cautelare.

Massime di principio

  • Il concessionario di un'area demaniale marittima è tenuto a garantire il libero e gratuito accesso e transito alla battigia e al mare, anche quando l'area è destinata anche ad attività associative o balneari riservate ai soci.
  • L'obbligo di libero accesso alla battigia è incompatibile con la chiusura di un cancello, anche se l'apertura è astrattamente possibile mediante citofono o chiamata remota, perché una simile modalità subordina l'accesso alla presenza, alla disponibilità e alle valutazioni del personale e può comportare un controllo sull'identità degli utenti.
  • Le prescrizioni contenute in un PUD o in un regolamento del porticciolo che disciplinano l'attività del concessionario o riservano ai soci l'accesso alle strutture associative non istituiscono, in assenza di un'espressa previsione, un diritto esclusivo di balneazione né possono impedire il transito del pubblico verso la battigia e il mare.
  • Eventuali disposizioni pianificatorie o regolamentari incompatibili con norme primarie che impongono l'accesso pubblico al mare devono essere disapplicate in applicazione del criterio gerarchico.
  • Il concessionario può adottare misure di protezione delle strutture associative e delle aree situate a monte della battigia soltanto se tali misure, previamente assentite dall'amministrazione competente, non impediscono né rendono difficoltoso il libero accesso del pubblico al mare.
  • È inammissibile per genericità la censura relativa a una pretesa disparità di trattamento tra concessionari quando il ricorrente non indica concretamente la disciplina o la prassi applicata agli altri soggetti; è altresì legittima la prescrizione che imponga un'analisi preventiva delle acque per verificare la balneabilità, se proporzionata e se i controlli successivi sono rimessi alle indicazioni dell'autorità tecnica competente.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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