Cassazione Penale, Sentenza n. 39149/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/03/2024 con cui la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art. 175 c.p.p. (istanza avanzata per Marino Michele con riferimento alla sentenza del 21/09/2022 del proc. n. 6959/2016 RGNR-298/2017). Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e art. 6 CEDU, sostenendo che: a) la Corte non aveva valutato una seconda istanza di rinvio prioritario fondata su assoluto impedimento per motivi di salute (con riferimento all'art. 420-ter c.5 e c.1 c.p.p.) e la relativa notifica al difensore che aveva inviato tempestiva PEC; b) non era stata considerata la mancata comunicazione della sentenza al difensore di fiducia e all'imputato da parte del difensore d'ufficio; c) la Corte avrebbe errato nel non imporre al giudice l'onere di provare l'effettiva conoscenza del provvedimento di condanna; d) la condanna riguardava un reato contravvenzionale per il quale era già intervenuta la prescrizione prima della sentenza di primo grado, rendendo illegittima la condanna stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la formulazione ante-riforma Cartabia dell'art. 175 c.p.p. (la sentenza impugnata è del 21/09/2022), per cui la restituzione nel termine è ammessa solo per caso fortuito o forza maggiore; la giurisprudenza consolidata esclude che l'inadempimento del difensore d'ufficio rientri in tali fattispecie. Inoltre la Corte ha rilevato il difetto di procura speciale ex art. 629-bis c.p.p. da parte del difensore che ha proposto il ricorso, determinando un ulteriore motivo di inammissibilità. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato come inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
applicazione della formulazione anteriore alla riforma Cartabia (sentenza emessa il 21/09/2022)
la restituzione nel termine è ammessa solo in presenza di caso fortuito o forza maggiore; non rientra in tali ipotesi l'inadempimento del difensore d'ufficio, secondo la giurisprudenza consolidata
art. 420-ter cod. proc. pen. comma 5 e comma 1
menzionati dal ricorrente in relazione all'assoluto impedimento per motivi di salute e alla necessità di notifica del rinvio al difensore
il ricorrente ha invocato l'applicazione di tali disposizioni per giustificare il rinvio per motivi di salute; la Corte d'appello non avrebbe valutato detta istanza come prioritaria, ma la Cassazione non ha accolto il motivo per le ragioni di inammissibilità formale e sostanziale
art. 629-bis cod. proc. pen.
la mancata produzione di procura speciale da parte del difensore ha costituito motivo di inammissibilità del ricorso in cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria per ragioni di inammissibilità senza assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità
art. 3 e art. 24 Cost.
citati dal ricorrente come violati
i profili costituzionali invocati dal ricorrente (parità e diritto di difesa) sono stati richiamati ma non sono stati ritenuti idonei a superare le ragioni di inammissibilità procedurale
art. 6 CEDU
citato dal ricorrente in relazione al diritto a un giusto processo
richiamato in via di principio, senza che la Corte lo considerasse capace di incidere sull'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza (Sez. U, n.14991 del 11/04/2006; Sez. 6, n.3631 del 20/12/2016)
Sez. U, n.14991 del 11/04/2006, Rv. 233419 - 01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep.24/01/2017, Rv. 269738 - 01
consolidata interpretazione secondo cui l'inadempimento del difensore d'ufficio non integra caso fortuito o forza maggiore ai fini della restituzione del termine ex art. 175 c.p.p.
Corte Cost. sent. n.186 del 13/06/2000
richiamata in relazione al principio che, ai fini dell'art. 616 c.p.p., non deve ravvisarsi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità per evitare la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è anteriore alla riforma Cartabia (data di emissione utile), per la restituzione del termine si applica la formulazione previgente dell'art. 175 c.p.p.: è necessaria la prova di caso fortuito o forza maggiore.
- L'inadempimento o la negligenza del difensore d'ufficio non costituiscono, di regola, caso fortuito o forza maggiore idoneo a giustificare la restituzione del termine per proporre impugnazione.
- In Cassazione è essenziale la corretta procura: la mancata produzione di procura speciale ex art. 629-bis c.p.p. determina spesso l'inammissibilità del ricorso.
- Le doglianze relative a vizi di motivazione o a violazioni costituzionali/processuali possono risultare ininfluenti se il ricorso è già affetto da vizi formali e/o inammissibilità per carenza di presupposti procedurali.
- Prima di invocare la illegittimità della condanna per prescrizione, va verificato che tale questione sia stata tempestivamente sollevata nei gradi precedenti; contestarla ex post senza gli altri requisiti processuali non garantisce successo.
- Quando si chiede la restituzione del termine per impedimenti del difensore, occorre documentare condotte straordinarie (forza maggiore) e, se possibile, dimostrare l'assenza di responsabilità del difensore; la mera comunicazione PEC o il mancato avviso del difensore d'ufficio non sono automaticamente determinanti.
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