Sentenza n. 12412/2026 - Roma, Sezione 5Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per vigili del fuoco volontari, disposta per il mancato superamento del modulo relativo all’esecuzione di due trazioni complete alla sbarra
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso all’esito della prova di capacità operativa del 14 aprile 2023, il conseguente decreto di esclusione, il verbale della Commissione e la scheda di valutazione, chiedendo la ripetizione della prova. Ha sostenuto di avere completato correttamente le due trazioni alla prima esecuzione e che l’esaminatore avrebbe illegittimamente richiesto la ripetizione dell’esercizio, non prevista dal bando, provocando una condizione di disagio tale da impedirgli di eseguire correttamente la seconda prova. Ha dedotto violazione del bando ed eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza, nonché il pregiudizio derivante dalla propria esperienza professionale e dalla perdita della possibilità di accesso al ruolo. Il Ministero ha sostenuto che il candidato non aveva completato le trazioni richieste, come risultava dal verbale della Commissione e dalla scheda di valutazione sottoscritta dal candidato, e che l’esclusione costituiva applicazione vincolata della disciplina concorsuale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto ammissibili le censure perché non rivolte contro le regole del bando in sé, ma contro le modalità concrete di svolgimento della prova e la loro applicazione. Nel merito, ha attribuito prevalenza al verbale della Commissione e alla scheda di valutazione, entrambi sottoscritti dal candidato senza riserve né contestazioni. Il verbale, redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti alla presenza della Commissione, ai sensi dell’art. 2700 c.c.; non essendo stata proposta querela di falso, le dichiarazioni unilaterali del ricorrente sulla regolare prima esecuzione e sull’illegittima richiesta di ripetizione non potevano sovvertire il contenuto dell’atto pubblico. Il giudice ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione dell’esclusione, fondata sull’esito negativo della prova e sulla regola concorsuale che imponeva l’esclusione automatica in caso di mancato superamento di uno dei moduli. Non era necessaria una motivazione ulteriore trattandosi di applicazione vincolata della disciplina concorsuale a un fatto oggettivamente accertato. È stata esclusa anche la violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento: la ripetizione della prova, non prevista dal bando e concessa soltanto al candidato, avrebbe violato la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto agli altri concorrenti. La condizione soggettiva di disagio dedotta dal ricorrente, non documentata e non idonea a superare il valore probatorio del verbale, non giustificava la ripetizione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2700 c.c.
Il verbale della Commissione esaminatrice, redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni, fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che la Commissione attesta come avvenuti alla sua presenza.
Il verbale della Commissione concorsuale ha efficacia fidefacente sui fatti attestati come avvenuti in presenza dei componenti, sicché le contestazioni del candidato non possono sovvertirne il contenuto senza la proposizione di querela di falso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa in udienza di smaltimento; il testo non attribuisce alla disposizione un’ulteriore specifica funzione decisoria.
Massime di principio
- Il verbale della commissione esaminatrice, redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti alla presenza della commissione; le mere dichiarazioni unilaterali del candidato non sono sufficienti a sovvertirne il contenuto.
- Quando l’esclusione da una procedura concorsuale costituisce applicazione vincolata della regola che impone l’estromissione per il mancato superamento di una prova o di un modulo, la motivazione può limitarsi al richiamo dell’esito negativo risultante dal verbale e all’applicazione della disciplina concorsuale, senza ulteriori valutazioni.
- La ripetizione di una prova concorsuale non può essere concessa in assenza di una specifica previsione della lex specialis, poiché una deroga individuale alle modalità uniformi di selezione può violare i principi di parità di trattamento e imparzialità nei confronti degli altri candidati.
- La deduzione di una situazione soggettiva di disagio durante una prova concorsuale, se non adeguatamente documentata e incompatibile con il verbale sottoscritto senza riserve dal candidato, non impone all’amministrazione di disporre la ripetizione della prova.
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