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Sentenza

Sentenza n. 1367/2026 - Catania, Sezione 3

per l'accertamento del proprio diritto a prendere visione dei verbali oggetto dell’istanza di accesso agli atti formulata in data 22.12.2025 ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 36/2023 e, per quanto occorra, degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e registrata al protocollo del Comune di Misterbianco in data 23.12.2025 con n. 0076156, volta ad ottenere l’ostensione della documentazione relativa ai dispositivi effettivamente installati e alle verifiche/collaudi/prove svolte in fase esecutiva nell’ambito dell’appalto “Servizi di videosorveglianza con noleggio fototrappole” – CIG B7143BFD93; e per la condanna dell’Amministrazione intimata a consentire l’integrale accesso mediante visione, ostensione ed estrazione di copie dei provvedimenti e della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202600513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso alla documentazione relativa ai dispositivi installati e alle verifiche, prove e collaudi svolti nella fase esecutiva di un contratto pubblico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, classificatasi seconda nella procedura per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione e gestione di un sistema di videosorveglianza mobile, aveva già ottenuto l’accesso alla scheda tecnica dell’aggiudicataria. Dopo avere chiesto al Comune la verifica della conformità dei dispositivi effettivamente installati rispetto all’offerta tecnica e avere ricevuto una nota informale secondo cui i dispositivi risultavano conformi e sottoposti a prove periodiche, presentava una nuova istanza di accesso ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 22 ss. della l. 241/1990. L’istanza riguardava l’identificazione delle fototrappole, le schede tecniche e i manuali, le certificazioni, i verbali delle prove, i verbali di sopralluogo e installazione, gli atti di collaudo e verifica di conformità, la documentazione istruttoria e di programmazione delle verifiche, nonché gli eventuali atti relativi a varianti, modifiche o sostituzioni. A fronte dell’inerzia comunale, la società chiedeva l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’Amministrazione all’ostensione integrale, deducendo la violazione degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, dell’art. 35 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 24 e 113 Cost., dell’art. 97 Cost., dei principi di trasparenza e buona amministrazione e l’eccesso di potere per illogicità manifesta. Il Comune e la controinteressata eccepivano, tra l’altro, la tardività e il difetto di interesse, sostenendo che l’istanza fosse diretta a rimettere in discussione l’aggiudicazione non impugnata, oltre alla natura esplorativa della richiesta e alla presenza di segreti tecnici e commerciali. Nel corso del giudizio il Comune adottava una nota espressa, con cui consentiva l’accesso soltanto ad alcuni documenti e dichiarava di non possedere i codici prodotto e i numeri seriali delle camere installate.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardiva e inutilizzabile la memoria della ricorrente depositata il 30 aprile 2026, poiché nei procedimenti camerali i termini processuali sono dimezzati e le memorie devono essere depositate entro dieci giorni liberi prima dell’udienza. Ha poi respinto l’eccezione di inammissibilità. Richiamando il principio dell’Adunanza plenaria n. 10/2020, ha riconosciuto che il concorrente, e in particolare il secondo classificato, può avere un interesse concreto e attuale ad accedere agli atti della fase esecutiva quando l’ostensione sia funzionale a verificare possibili inadempimenti dell’aggiudicatario suscettibili di condurre alla risoluzione del contratto, allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché la richiesta non sia meramente esplorativa. Tale interesse sussiste anche se l’aggiudicazione non è stata impugnata, perché l’accesso riguarda vizi della fase esecutiva e non mira a contestare l’aggiudicazione. Il TAR ha tuttavia accolto l’eccezione di improcedibilità. La nota comunale del 20 marzo 2026, adottata dopo la proposizione del ricorso, costituiva un riscontro espresso e parziale all’istanza, sostitutivo del precedente silenzio-diniego, e conteneva una nuova manifestazione del potere amministrativo, non meramente interlocutoria o endoprocedimentale. Poiché la nota lasciava inevase una parte significativa delle richieste, essa avrebbe dovuto essere specificamente impugnata mediante motivi aggiunti. In mancanza, è venuto meno l’interesse a ottenere una pronuncia sul silenzio originario. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia e la natura della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    La disciplina dell’accesso agli atti delle procedure di affidamento si applica anche alle richieste relative alla fase esecutiva del contratto pubblico, quando sussista un interesse concreto e attuale collegato alla tutela di una posizione giuridica.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il concorrente può accedere agli atti della fase esecutiva se l’istanza è collegata a possibili inadempimenti dell’aggiudicatario e alla prospettiva di risoluzione, scorrimento della graduatoria o riedizione della gara; l’accesso non può avere carattere meramente esplorativo.

  • art. 116 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base della precedente istanza di verifica di conformità dell’esecuzione rispetto all’offerta tecnica.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi.

    I termini per il deposito di memorie e repliche sono dimezzati nei procedimenti camerali; la memoria depositata il 30 aprile 2026, rispetto all’udienza del 6 maggio 2026, è stata dichiarata tardiva e inutilizzabile.

  • art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.

    dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario

    Nei procedimenti in camera di consiglio i termini processuali ordinari sono dimezzati; per le memorie il termine applicabile era di dieci giorni liberi prima dell’udienza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il silenzio-diniego originario è stato sostituito da un successivo provvedimento espresso non impugnato con motivi aggiunti.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno del diritto di accesso funzionale alla difesa e all’effettività della tutela giurisdizionale; il giudice non ha deciso nel merito tali censure per l’improcedibilità.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di trasparenza e buona amministrazione; la relativa doglianza non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.

Massime di principio

  • Il concorrente a una procedura di affidamento, compreso il secondo classificato, ha un interesse concreto e attuale ad accedere agli atti della fase esecutiva del contratto quando l’ostensione sia funzionale a verificare possibili inadempimenti dell’aggiudicatario suscettibili di condurre alla risoluzione del contratto, allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara.
  • L’accesso agli atti della fase esecutiva non è precluso dalla mancata impugnazione dell’aggiudicazione, quando la richiesta non mira a contestare vizi della gara ma a verificare possibili vizi o inadempimenti sopravvenuti nell’esecuzione del contratto.
  • L’interesse all’accesso agli atti dell’esecuzione contrattuale deve preesistere all’istanza e la richiesta non può tradursi in una generica o meramente esplorativa verifica del corretto svolgimento del rapporto contrattuale.
  • Se, dopo la formazione del silenzio-diniego sull’istanza di accesso, l’Amministrazione adotta un provvedimento espresso, anche parzialmente satisfattivo o reiettivo, tale atto sostituisce il silenzio originario e costituisce una nuova manifestazione del potere amministrativo; il ricorso contro il silenzio diviene improcedibile se il nuovo atto non viene impugnato mediante motivi aggiunti.
  • Un provvedimento espresso successivo all’istanza di accesso non è meramente interlocutorio quando, all’esito di un’istruttoria, definisce almeno in parte la richiesta, lascia inevase ulteriori pretese ostensive e produce un nuovo pregiudizio attuale e concreto; in tal caso deve essere autonomamente gravato.
  • Nei giudizi trattati in camera di consiglio, i termini per il deposito delle memorie sono dimezzati rispetto al rito ordinario; la memoria depositata oltre il termine dimidiato è tardiva e inutilizzabile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso agli atti di garaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoTrasparenza e pubblicità

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