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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50757/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma di condanna per contrabbando di tabacchi (artt. 291-bis e 291-ter d.P.R. n. 43/1973) per il trasporto di circa 50 kg di tabacchi (250 stecche) rinvenuti tra i sedili dell'auto che il ricorrente conduceva. Il ricorrente contestava: 1) la responsabilità penale per presunta mancata consapevolezza della presenza dei tabacchi a bordo; 2) l'applicazione dell'aggravante ex art. 291-ter (uso di mezzo di trasporto di proprietà di terzo estraneo); 3) l'applicazione della recidiva; 4) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (in particolare per la collaborazione al controllo e per la scelta del rito abbreviato).

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito: la doppia conformità di condanna e la ricostruzione fattuale (250 stecche tra i sedili, unico occupante il CARUSO) giustificano l'affermazione di responsabilità; le censure sulla mancata indagine e sulla possibile inconsapevolezza sono considerate congetturali e non supportate da elementi probatori. L'aggravante ex art. 291-ter è ritenuta applicabile avendo il veicolo titolarità in capo a soggetto estraneo, senza necessità di provare l'innocenza del proprietario o l'intento soggettivo dell'agente di procurarsi impunità. La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata in presenza di pregresse condanne, anche per reati in ambito stupefacenti, e di numerosi precedenti. Le attenuanti generiche sono state negate per l'assenza di elementi positivi valutabili (la mancata opposizione al controllo e la scelta del rito abbreviato non sono stati ritenuti sufficienti). Condanna alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 43 del 1973, artt. 291-bis e 291-ter

    Gli artt. 291-bis e 291-ter sono applicati al contrabbando di tabacchi; l'art. 291-ter aggrava la pena quando è utilizzato un mezzo di trasporto intestato a terzo estraneo al reato, senza richiedere la prova dell'innocenza del proprietario o di uno specifico intento dell'agente di procurarsi impunità.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 36834/2010 (sent. "Batari")

    La Corte ha chiarito che, ai fini dell'aggravante relativa all'utilizzo di mezzo di trasporto di un terzo estraneo, è sufficiente dimostrare la titolarità del mezzo in capo a soggetto non imputato; non è richiesta la prova della innocenza del proprietario.

Massime di principio

  • La presenza materiale di ingenti quantitativi di beni illeciti (es. molte stecche di tabacco) nell'abitacolo e il fatto che l'imputato sia l'unico occupante possono legittimare, in mancanza di spiegazioni alternative, un forte e logico collegamento probatorio alla responsabilità.
  • Le deduzioni difensive che si fondano su mere congetture (possibile non conoscenza, mancati approfondimenti investigativi) necessitano di elementi probatori contrari per scalfire la valutazione di merito; l'onere di offrire elementi alternativi è della difesa.
  • L'aggravante per uso di mezzo intestato a terzo estraneo si configura dimostrando la titolarità del veicolo in capo a un soggetto non coinvolto; non è necessario provare che il proprietario fosse effettivamente ignaro o che l'agente volesse procurarsi impunità tramite il terzo.
  • La recidiva può essere legittimamente applicata quando emerge un percorso criminale continuativo, con condanne pregresse rilevanti (anche per reati diversi) e, se ricorre la fattispecie temporale, la recidiva 'infraquinquennale'.
  • La mera collaborazione al momento del controllo o la scelta del rito abbreviato non costituiscono automaticamente elementi sufficienti per il riconoscimento delle attenuanti generiche; occorrono elementi positivi e valutabili nella motivazione della corte.
  • In cassazione, le censure che contestano valutazioni di fatto confermate da una doppia conformità (tribunale e corte d'appello) sono spesso considerate manifestamente infondate se la difesa non propone elementi nuovi e concreti.

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