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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19114/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di pace di Lugo il 24/11/2024 per il reato di cui all'art. 581 cod. pen. a 300 euro di multa. In appello il difensore ha sollevato due motivi: (i) l'inattendibilità delle deposizioni dei testi Pradella e Granata, che in dibattimento hanno dichiarato di aver assistito al fatto mentre nelle indagini avevano detto di non essere presenti, e l'erronea valutazione probatoria alla base della responsabilità; (ii) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto una formula di stile, non congruo rispetto all'esigua offensività del fatto e con una pena fissata in prossimità del massimo edittale. Il Tribunale di Ravenna, con decreto del 04/12/2025, ha dichiarato l'appello inammissibile sostenendo che la sentenza del Giudice di pace fosse inappellabile e che le questioni prospettate fossero di merito e dunque inammissibili in Cassazione. La Corte di cassazione ha ritenuto illegittima tale declaratoria: poiché la sentenza di primo grado non conteneva statuizioni civili, secondo l'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 l'unico rimedio esperibile era il ricorso per cassazione; il Tribunale avrebbe dovuto qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., e non valutare l'ammissibilità seguendo regole proprie della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio il decreto del Tribunale di Ravenna del 04/12/2025. Ha qualificato l'impugnazione proposta dall'imputato come ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice di pace del 24/11/2024, ha disposto l'iscrizione presso il registro generale della Corte e ha ordinato la trasmissione degli atti alla cancelleria centrale per l'ulteriore corso; il procedimento di merito relativo alla sentenza di primo grado verrà quindi trattato nell'apposito procedimento di cassazione ora incardinato.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. pen.

    Indica il reato di percosse contestato all'imputato; la sentenza di primo grado ha condannato l'imputato ai sensi di tale norma.

  • art. 37 d. lgs. n. 274 del 2000

    art. 37 d. lgs. n. 274 del 2000

    Se la sentenza del giudice di pace non contiene statuizioni civili, l'unico rimedio impugnatorio esperibile è il ricorso per cassazione; da ciò discende l'obbligo per il Tribunale di non decidere sull'ammissibilità ma di qualificare e trasmettere l'impugnazione.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la procedura per la trasmissione degli atti al giudice competente quando l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione; il Tribunale avrebbe dovuto inviare gli atti alla Corte di cassazione invece di decidere sull'ammissibilità.

Massime di principio

  • Se la sentenza del Giudice di pace è priva di statuizioni civili, l'unico rimedio disponibile contro la condanna penale è il ricorso per cassazione (art. 37 d.lgs. 274/2000).
  • Il Tribunale, investito di un'appello che debba essere ricondotto al rimedio della cassazione, non può pronunciarsi sull'ammissibilità secondo le regole proprie della Corte di cassazione, ma deve qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
  • Una declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale che usurpi competenze della Corte di cassazione è annullabile dalla Cassazione senza rinvio e comporta la trasmissione degli atti per il corretto esame.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe chiedere espressamente la qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione e la trasmissione degli atti, richiamando l'art. 37 d.lgs. 274/2000 e l'art. 568 c.p.p., per evitare una deliberazione impropria di inammissibilità.
  • Se la sentenza di primo grado contiene anche statuizioni civili, il rimedio e la competenza potrebbero essere diversi; è quindi essenziale verificare la presenza di parti civili o statuizioni civili per determinare il corretto percorso impugnatorio.

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