Cassazione Penale, Sentenza n. 27666/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso il sequestro probatorio disposto su un dipinto ritenuto contraffatto ai sensi dell'art. 518-quaterdecies c.p. Il ricorrente ha eccepito che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente: (i) una dichiarazione di vendita prodotta dalla difesa che attesterebbe la legittima provenienza dell'opera (vendita tra Mascheroni Ottorino Valter e Rossi Giulio e successiva acquisizione dell'indagato); (ii) le foto nell'annuncio on line (quadro, presunta dichiarazione di autenticità dell'autore Achille Perilli, estratto di catalogo) come elementi indicanti la buona fede e l'assenza del dolo; (iii) le dichiarazioni rese al momento della perquisizione relative al fatto che la compravendita era avvenuta anche con scambi di opere oltre a pagamento in denaro. Si deduceva altresì un errore di applicazione della legge penale in relazione alla valutazione del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione adeguata e non apparente sul presupposto del sequestro probatorio. Il dipinto era stato ritenuto contraffatto in quanto l'originale risultava in possesso di Gianluca Piaccione (casa d'aste Arthouse) corredato da certificazione di autenticità rilasciata dall'archivio Perilli (Nadia Perilli) che ne attestava la non attribuibilità. Il Tribunale, ai fini del sequestro probatorio, ha verificato la sussistenza del fumus commissi delicti e l'idoneità degli elementi a giustificare indagini ulteriori; non è richiesto in fase di sequestro la prova piena né la dimostrazione ex ante dell'elemento soggettivo del reato. Le dichiarazioni e la documentazione prodotte dal ricorrente (dichiarazione di vendita tra terzi, foto, presunte attestazioni) sono state giudicate non idonee a escludere il fumus o a provare la buona fede dell'indagato. Esito finale: ricorso inammissibile, condanna alle spese e sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)
Fondamento del ricorso per cassazione per motivi di violazione di legge (specifica della lettera b) come motivo invocato dal ricorrente).
art. 518-quaterdecies cod. pen., comma 1, n. 2)
Fattispecie contestata: messa in circolazione di opere d'arte contraffatte; norma che configura il reato che giustifica il sequestro probatorio.
art. 518-quaterdecies cod. pen., comma 2)
Prevede la confisca degli esemplari contraffatti; richiamata per sottolineare la rilevanza della misura reale connessa al reato.
art. 325 cod. proc. pen.
Regola l'ammissibilità del ricorso avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali e sequestro, limitando il controllo di legittimità alle sole violazioni di legge o a gravi vizi di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione relativa alle spese per i ricorsi in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Norma che consente di aumentare la sanzione oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; utilizzata per irrogare la sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio richiede la sussistenza del fumus commissi delicti e l'idoneità degli elementi a giustificare indagini ulteriori, non la prova piena della responsabilità o la dimostrazione definitiva del dolo.
- La produzione di una dichiarazione di vendita tra terzi o di fotografie e documenti autoprodotti dall'indagato non è automaticamente sufficiente a comprovare la buona fede o a escludere il fumus, se non supportata da attestazioni o certificazioni autorevoli (es. archivio dell'autore) o da elementi di prova più robusti.
- In fase di riesame/sequestro il giudice verifica l'astratta configurabilità del reato e la finalità probatoria della misura; il giudizio sulla colpevolezza del singolo e sull'effettiva attribuibilità dell'opera sono rimessi alle indagini e al merito successivo.
- Il controllo della Corte di Cassazione sulle ordinanze di sequestro preventivo/probatorio è limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali gravi: una motivazione congrua e coerente del giudice del riesame è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
- Per contrastare efficacemente un sequestro probatorio relativo ad opere d'arte, è strategico produrre certificazioni o attestazioni provenienti dagli organi competenti (archivi d'artista, perizie indipendenti) e documentazione credibile sull'acquisto e sul pagamento; le sole dichiarazioni contrattuali tra terzi possono risultare insufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27518/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27570/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27571/2025 del 28/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →