Sentenza n. 1275/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 00627/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto o dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di accesso a documenti, dati e informazioni relativi a incarichi professionali, progetti e convenzioni del Comune dal 1987
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza di primo grado, deducendo error in iudicando, contraddittorietà, eccesso di potere e violazione di legge. In particolare, sosteneva che l'istanza di accesso del 5 dicembre 2024 non fosse meramente reiterativa di quella dell'11 luglio 2024, poiché conteneva richieste ulteriori e più dettagliate; censurava inoltre la contraddizione tra la motivazione della sentenza, che qualificava il ricorso come inammissibile, e il dispositivo, che lo rigettava. Nel merito, negava che le richieste fossero generiche, massive, esplorative o tali da imporre al Comune un'attività di elaborazione dei dati, affermando di avere indicato specifici documenti e di essere titolare di un interesse a verificare eventuali disparità di trattamento nell'attribuzione di incarichi professionali. Contestava infine la condanna alle spese del primo grado, chiedendone la riforma o, in subordine, la compensazione. Non erano invece formulate specifiche censure contro il capo relativo al nulla osta regionale del 30 marzo 1987, già messo a disposizione dal Comune.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non più contestata la statuizione relativa al nulla osta regionale, rispetto al quale era venuto meno l'interesse perché il documento era già stato osteso. Quanto alle richieste relative ai documenti indicati ai punti 2-4 dell'istanza, ha confermato che esse costituivano reiterazione della precedente istanza e che, non essendo stata superata tale statuizione, la domanda di accesso non poteva essere accolta. Per le richieste concernenti il numero degli incarichi, le percentuali di assegnazione, il numero dei professionisti firmatari, il numero degli incarichi affidati a ciascun professionista e i nominativi dei professionisti, il giudice ha rilevato che si trattava di informazioni o dati, non di documenti amministrativi, e che la loro ostensione avrebbe richiesto un'attività di estrazione ed elaborazione da parte dell'amministrazione, non rientrante nell'oggetto del diritto di accesso documentale. Le richieste relative a tutti i curricula e a tutte le delibere o gli atti eventualmente modificativi della convenzione sono state ritenute generiche e massive, anche per l'ampiezza del periodo temporale considerato e per il carattere ipotetico di alcune domande; esse miravano a un controllo generalizzato sull'attività amministrativa. Il Consiglio di Stato ha inoltre richiamato l'onere dell'istante di provare l'esistenza dei documenti richiesti. È stata confermata anche la condanna alle spese del primo grado, poiché la relativa statuizione esprime un'ampia discrezionalità ed era coerente con la soccombenza, senza profili di abnormità o manifesta irragionevolezza. Le spese del grado d'appello sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per le controversie in materia di accesso; la domanda non è stata accolta per i documenti già oggetto di precedente istanza e per le richieste non riconducibili a documenti specifici o implicanti elaborazione di dati.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
«rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale»
L'accesso documentale ha per oggetto documenti detenuti dall'amministrazione, non dati o informazioni che l'amministrazione dovrebbe ricavare, aggregare o elaborare su richiesta dell'interessato.
art. 91, comma 1, c.p.c.
La condanna alle spese segue, in linea generale, la soccombenza; la sua revisione in appello è ammessa solo in presenza di condanna della parte totalmente vittoriosa o di una statuizione manifestamente irrazionale o palesemente inadeguata.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone che la richiesta sia riferita a documenti amministrativi specifici e già esistenti; non può imporre all'amministrazione un'attività di ricerca, estrazione, aggregazione o elaborazione di dati e informazioni.
- Una richiesta di accesso formulata in termini generici o massivi, riferita a un periodo temporale molto ampio e comprendente indistintamente tutti gli atti di una determinata categoria, non è accoglibile quando si risolva in uno strumento di controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
- L'onere di provare l'esistenza dei documenti di cui si chiede l'ostensione grava sulla parte che esercita l'azione di accesso.
- La reiterazione di una precedente istanza di accesso, già respinta e non impugnata, non consente di riaprire la controversia con riferimento alle medesime richieste; eventuali richieste ulteriori devono essere esaminate autonomamente, purché siano riferite a documenti specifici e non presentino carattere meramente esplorativo.
- La statuizione sulle spese processuali costituisce espressione di ampia discrezionalità del giudice ed è sindacabile in appello solo se la parte totalmente vittoriosa sia stata condannata oppure se la regolazione delle spese sia manifestamente irrazionale o palesemente inadeguata.
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