Sentenza n. 327/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 30939) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., azione avverso il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante alla specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 20 giugno 2023 e reiterata mediante diffida PEC del 6 marzo 2025. La censura consiste nell’illegittima inerzia del Ministero, che non ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso nonostante il decorso del termine massimo previsto dalla normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l’azione, poiché la reiterata intimazione presentava gli elementi necessari per essere qualificata come riproposizione dell’istanza, idonea a far decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento. Il Collegio ha accertato che il Ministero non aveva ancora adottato alcun provvedimento, benché fosse decorso il termine massimo di 120 giorni previsto dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007; il termine era scaduto il 4 luglio 2025. Il ritardo non è stato giustificato dall’elevato numero di pratiche pendenti, dalla complessità delle questioni interpretative o dalla necessità di evitare errori incidenti su diritti costituzionalmente rilevanti. Il Ministero è stato quindi ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, da insediarsi e provvedere entro ulteriori 90 giorni. Le spese sono state integralmente compensate, poiché il ricorso era stato proposto immediatamente a ridosso della scadenza del termine per provvedere.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell’amministrazione e di ottenere l’ordine giudiziale di provvedere mediante un provvedimento espresso, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16 d.lgs. 206/2007
“Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.
Disciplina il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, prevedendo il controllo della completezza documentale entro trenta giorni e l’adozione del provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il TAR considera maturato, nel caso concreto, il termine massimo complessivo di 120 giorni.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo adottato in relazione alla gestione delle numerose domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell’intervento normativo relativo alla gestione delle domande di riconoscimento.
Massime di principio
- La reiterazione di un’istanza di riconoscimento di un titolo professionale estero, quando contiene gli elementi necessari per essere qualificata come riproposizione dell’istanza, fa decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento e rende tempestiva l’azione contro il silenzio proposta dopo la scadenza di tale termine.
- L’amministrazione competente al riconoscimento di una qualifica professionale deve concludere il procedimento entro il termine previsto dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007; il mancato rispetto del termine integra silenzio illegittimo, anche quando il ritardo sia collegato all’elevato numero di domande pendenti e alla complessità delle questioni giuridiche da esaminare.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta, con un ulteriore termine per l’esercizio del potere sostitutivo in caso di persistente inerzia.
- La complessità dell’istruttoria, la mole delle pratiche da evadere e la rilevanza degli interessi coinvolti non esonerano l’amministrazione dal rispetto del termine legale di conclusione del procedimento, pur potendo essere considerate dal giudice nella determinazione del termine assegnato per l’adempimento dell’ordine di provvedere.
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