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Sentenza

Sentenza n. 382/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00672/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202407123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro la mancata assegnazione di un alloggio ERP per superamento del limite di valore degli immobili posseduti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il richiedente contestava la mancata assegnazione di un alloggio ERP, sostenendo che l’immobile, o la quota di immobili, di sua proprietà non avrebbe superato la soglia normativa di 25.000 euro. Deduceva il difetto di motivazione e di istruttoria del Comune nella determinazione del valore degli immobili e sosteneva inoltre che l’immobile fosse inagibile e comunque giuridicamente indisponibile a causa del pignoramento. Il TAR aveva ritenuto che il valore dovesse essere calcolato secondo i parametri IMU, e non secondo il valore venale; che l’inagibilità dovesse essere accertata dalla pubblica amministrazione; e che il solo pignoramento, in assenza del provvedimento di liberazione previsto dalla disciplina applicabile, non consentisse di derogare al requisito ostativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando la sentenza del TAR. In base all’allegato A, comma 2, lettera d2), della legge regionale Toscana n. 2 del 2019, il requisito per l’assegnazione ERP richiede l’assenza di diritti di proprietà su immobili o quote di immobili di valore superiore a 25.000 euro, determinato applicando i parametri IMU. Il Comune ha dimostrato, mediante prospetto di calcolo, che la quota di tre quinti degli immobili posseduti dall’appellante aveva un valore IMU superiore a 81.000 euro, calcolato sulla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente catastale 160. La relazione tecnica prodotta dall’appellante riguardava invece il valore di mercato e non era idonea a contestare il calcolo IMU. L’inagibilità non poteva essere soltanto allegata, ma doveva risultare da una dichiarazione del Comune o di altra autorità competente, che nel caso concreto mancava. Il pignoramento non determinava di per sé l’indisponibilità rilevante ai fini della deroga: occorreva il provvedimento previsto dall’art. 560 c.p.c., intervenuto dopo la vendita e comportante il trasferimento e la liberazione dell’immobile, non ancora adottato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • Allegato A, comma 2, lettera d2), l.r. Toscana 2 gennaio 2019, n. 2

    il valore è determinato applicando i parametri IMU

    Ai fini del requisito economico per l’assegnazione di alloggi ERP, il valore degli immobili o delle relative quote deve essere determinato secondo i parametri IMU, non secondo il valore venale o di mercato.

  • Art. 560 c.p.c.

    La deroga collegata alla procedura esecutiva sull’immobile posseduto presuppone l’adozione del provvedimento successivo alla vendita che dispone il trasferimento e la liberazione dell’immobile; il mero pignoramento non è sufficiente.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regionale sull’assegnazione di alloggi ERP stabilisce una soglia di valore degli immobili posseduti applicando i parametri IMU, il valore deve essere calcolato sulla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per il coefficiente catastale previsto, senza sostituirlo con il valore venale o di mercato.
  • L’inagibilità di un immobile rilevante ai fini dell’assegnazione ERP non può essere efficacemente fatta valere mediante una mera allegazione del richiedente, ma deve risultare da una dichiarazione o da un accertamento del Comune o di altra autorità competente, quando ciò è richiesto dalla disciplina regionale.
  • Il pignoramento dell’immobile di proprietà del richiedente non determina automaticamente la sua indisponibilità giuridica ai fini dell’assegnazione di un alloggio ERP; ove la disciplina richieda un provvedimento di liberazione, tale requisito sorge soltanto con l’adozione del provvedimento previsto dall’art. 560 c.p.c.
  • La contestazione del valore IMU determinato dall’amministrazione richiede una specifica dimostrazione tecnica fondata sui medesimi parametri normativi; una perizia riferita al solo valore di mercato non è sufficiente a confutare il calcolo IMU.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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