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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27511/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il ricorso riguarda la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva subito arresti domiciliari dal 18/3/2015 al 13/7/2015 in relazione a un procedimento per peculato aggravato in concorso, poi conclusosi con assoluzione. La Corte di appello, in sede di rinvio, aveva rigettato la domanda ritenendo che l'annullamento della misura cautelare fosse dipeso da un decisivo arricchimento della base cognitiva intervenuto solo in sede di riesame, grazie a documentazione difensiva sopravvenuta sulle effettive attribuzioni dell'indagato; da ciò aveva tratto la conseguenza che la custodia fosse stata determinata o mantenuta anche da condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante. Il ricorrente ha censurato tale ricostruzione deducendo: erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. e vizi di motivazione, perché i documenti sulle funzioni svolte erano già noti sin dall'origine al G.i.p. e comunque già esaminati nel primo riesame; inutilizzabilità, ai fini della riparazione, di passaggi della sentenza assolutoria ritenuti abnormi e lesivi del diritto di difesa; travisamento della prova e carenza di motivazione per avere la Corte di appello attribuito al ricorrente ruoli di vigilanza e collegamento con uffici diversi da quelli effettivamente ricoperti; nonché erroneità dell'impostazione che collegava la valutazione cautelare annullata all'esito di merito e alle affermazioni contenute nella sentenza assolutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la sentenza rescindente aveva chiesto di chiarire se l'annullamento della misura cautelare fosse avvenuto per elementi nuovi introdotti in riesame oppure per una diversa valutazione di elementi già noti al giudice della cautela. La Corte di appello, però, non ha risposto coerentemente a tale quesito, perché la stessa ordinanza impugnata collocava la produzione documentale difensiva e la precisazione delle funzioni del ricorrente in momenti anteriori o comunque già nel primo segmento cautelare (interrogatorio di garanzia, istanza di revoca, primo riesame), e non soltanto nel giudizio di rinvio. Ne consegue che il provvedimento di appello è stato nuovamente annullato con rinvio per un nuovo esame, limitato al punto decisivo richiesto dalla precedente decisione rescindente.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ne richiama l'applicazione anche quando la misura cautelare sia stata annullata per insussistenza originaria delle condizioni, ma chiarisce che la riparazione è preclusa solo se la detenzione sia stata causata anche da condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente in rapporto causale con la misura.

  • artt. 273 e 280 c.p.p.

    sono richiamati come parametri delle condizioni di applicabilità della misura cautelare; se l'insussistenza originaria di tali condizioni è accertata solo per diversa valutazione degli stessi elementi già disponibili al giudice cautelare, la condotta dell'interessato non può essere valorizzata come causa ostativa alla riparazione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla difesa come parametro del diritto di difesa e del "difendersi provando", rispetto a valutazioni giudiziali ritenute pregiudizievoli contenute nella sentenza assolutoria.

  • art. 27 Cost.

    richiamato dalla difesa come parametro della presunzione di non colpevolezza; la sentenza ne riporta la deduzione difensiva in relazione a passaggi della decisione di merito ritenuti indebiti.

  • art. 521 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere che la sentenza di merito avrebbe attribuito al fatto un significato diverso da quello contestato.

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato nel passaggio che collega il controllo cautelare alla tenuta del quadro indiziario e alla verifica delle condizioni applicative della misura.

  • art. 314, comma 1, c.p.p.

    norma applicata per la verifica del diritto alla riparazione e del nesso causale tra condotta dell'interessato e privazione della libertà.

  • art. 314, comma 2, c.p.p.

    richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla necessità che l'ingiusta detenzione non sia stata causata da dolo o colpa grave dell'istante.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    indicazione della continuazione nel titolo di reato originariamente contestato.

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 314 c.p.

    norma sostanziale del reato di peculato contestato nel procedimento a monte.

  • art. 61, n. 7 c.p.

    richiamato come aggravante contestata nel procedimento originario.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, la causa ostativa del dolo o della colpa grave opera solo se la condotta dell'istante abbia avuto effettiva incidenza causale sulla emissione o protrazione della misura cautelare.
  • Quando la misura cautelare sia stata annullata perché il giudice del riesame ha semplicemente rivalutato gli stessi elementi già disponibili al giudice della cautela, non è logicamente configurabile un nesso causale tra una pretesa condotta colposa dell'interessato e la restrizione subita.
  • Se il giudice del rinvio è chiamato a verificare se l'annullamento della misura sia dipeso da elementi nuovi o da una diversa lettura del materiale già acquisito, deve rispondere in modo puntuale a tale specifico quesito; una motivazione che si concentri invece sul rapporto tra provvedimento cautelare e giudizio di merito è inconferente.
  • La verifica della domanda riparatoria va condotta sul perimetro effettivo degli elementi conoscibili dal giudice della cautela nei diversi momenti del procedimento, senza attribuire rilievo decisivo a documenti che risultino in realtà già presenti o comunque già noti prima del giudizio di rinvio.
  • L'utilizzo, nel giudizio sull'ingiusta detenzione, di una ricostruzione causale non coerente con la sequenza cautelare accertata integra vizio motivazionale idoneo a imporre l'annullamento con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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