Sentenza n. 852/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, azionata mediante ricorso per ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, avente efficacia esecutiva e comportante un obbligo di pagamento di somme di denaro a carico dell'amministrazione statale. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso e ha dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La ricorrente non ha dedotto né comprovato di avere previamente notificato il titolo esecutivo all'amministrazione debitrice, né quindi di avere fatto decorrere infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La notificazione prodromica all'ottemperanza avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio reale o la PEC dell'amministrazione debitrice, e non presso la sede o la PEC dell'Avvocatura dello Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli esecutivi comportanti obblighi di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. La previa notificazione del titolo all'amministrazione debitrice e il decorso infruttuoso del termine costituiscono una condizione dell'azione esecutiva, soggetta anche a rilievo d'ufficio. Poiché la ricorrente non aveva allegato né provato la notificazione del titolo, non risultava integrata tale condizione e l'amministrazione non era stata posta nelle condizioni di adempiere spontaneamente. Il Collegio ha precisato che la notificazione deve essere effettuata presso la sede reale o la PEC dell'amministrazione debitrice, non presso l'Avvocatura dello Stato. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo che imponga all'amministrazione il pagamento di somme di denaro; la previa notificazione del titolo all'amministrazione debitrice e il decorso infruttuoso del termine costituiscono una condizione dell'azione esecutiva.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile definizione in rito per una questione rilevata d'ufficio concernente l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione pubblica per l'esecuzione di un titolo giudiziale avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, si applica il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
- La previa notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni costituiscono una condizione dell'azione esecutiva e, se mancanti, determinano l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
- La notificazione del titolo esecutivo prodromica al ricorso per ottemperanza deve essere effettuata presso il domicilio reale o la PEC dell'amministrazione debitrice; la notificazione presso la sede o la PEC dell'Avvocatura dello Stato non è idonea a far decorrere il termine dilatorio.
- La mancanza della previa notificazione del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio può essere rilevata d'ufficio dal giudice amministrativo, trattandosi di una condizione dell'azione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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