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Sentenza

Sentenza n. 441/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 89/2024 emessa in data 10 aprile 2024 dal Tribunale di Lecco.

Giustizia amministrativa202502797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Una sentenza del Tribunale di Lecco aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, e aveva condannato il Ministero anche al rimborso delle spese legali. Poiché il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione era ancora inadempiente e che la sentenza del Tribunale di Lecco era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero. Ha ritenuto quindi integrate le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; il commissario dovrà adempiere entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione della modesta entità della somma, la penalità avrebbe avuto valore soltanto simbolico. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale condizione, insieme all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per procedere all’esecuzione della pronuncia nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta perché, considerata la modesta entità della somma dovuta, avrebbe avuto una consistenza meramente simbolica.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all’Amministrazione e recante un obbligo di facere o di pagamento a suo carico.
  • In presenza di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l’inutile scadenza del termine.
  • Quando l’attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l’esecuzione dell’incarico.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in rapporto all’entità dell’obbligazione, avrebbe una funzione soltanto simbolica e non sarebbe concretamente giustificata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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