Cassazione Penale, Ordinanza n. 19213/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che affermava la responsabilità per estorsione, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per estorsione. I primi due motivi di ricorso riguardavano la dichiarazione di colpevolezza ex art. 629 c.p. e riproponevano, in sostanza, le medesime censure già formulate in appello. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze non individuavano veri vizi di legittimità, ma miravano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, soprattutto con riferimento alla deposizione della persona offesa, alla sua attendibilità, credibilità e alla forza probatoria del singolo elemento. La Corte osserva inoltre che la motivazione della Corte d'appello era adeguata, in particolare per i riscontri oggettivi alla testimonianza della persona offesa.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
È la fattispecie per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva che le censure attaccavano solo la valutazione probatoria.
art. 616 c.p.p.
Viene implicitamente applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e completa.
- Le doglianze che ripropongono in cassazione le stesse argomentazioni già sviluppate in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inidonee a fondare un valido motivo di ricorso.
- La valutazione dell'attendibilità e della credibilità della persona offesa, se sorretta da motivazione logica e da riscontri oggettivi, non può essere sostituita in cassazione con una diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.
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