Sentenza n. 1230/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, e 1911, comma III, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66; per la condanna dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute al ricorrente all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell'effettivo pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, cessato dal servizio a domanda all'età di 55 anni e 4 mesi, con 41 anni di anzianità contributiva utile ai fini del trattamento di fine servizio, ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione della buonuscita mediante inclusione di sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell'ultimo stipendio, ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Ha dedotto che il beneficio spetta anche al personale collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, e che l'INPS lo aveva illegittimamente omesso dal calcolo del TFS. L'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere vincolato ai dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza mediante il modello PA04, e ha contestato nel merito il diritto, anche per l'intervenuta decadenza dal beneficio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'INPS, rilevando che l'erogazione dell'indennità di buonuscita compete esclusivamente all'ente previdenziale, nei cui confronti deve essere instaurata la controversia. Nel merito, ha accolto il ricorso. L'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, come modificato, estende il beneficio dei sei scatti anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; tali presupposti risultavano pacificamente posseduti dal ricorrente. Il giudice ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, relativo al regime oneroso degli scatti per il personale cessato a domanda, operi ai soli fini pensionistici e non incida sulla liquidazione del TFS. Ha inoltre escluso che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 abbia fatto rivivere la precedente disciplina limitativa dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, poiché l'abrogazione di una norma non determina, salvo espressa previsione, la reviviscenza di disposizioni anteriormente abrogate. L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma la persistente applicabilità dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare. L'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 non contiene un elenco tassativo delle voci computabili, consentendo di includere gli assegni e le indennità previsti da altre disposizioni normative come utili ai fini previdenziali. Il TAR ha escluso anche la decadenza, ritenendo non chiari e perspicui i presupposti della decadenza e osservando che il termine previsto dalla norma riguarda le condizioni sostanziali per il riconoscimento del beneficio, non un onere procedimentale. Ha infine ritenuto non utilizzabili i principi di equilibrio di bilancio per attribuire alla chiara previsione legislativa un significato opposto al suo tenore letterale. Ha accertato il diritto del ricorrente e condannato l'INPS a rideterminare, entro sessanta giorni, l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. L'INPS è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472
Al personale della Polizia di Stato ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ... Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
Il beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione del TFS spetta anche al personale della Polizia di Stato cessato a domanda, quando siano maturati i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 21 l. 7 agosto 1990, n. 232
Ha modificato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nell'ambito dell'estensione del beneficio al personale in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
Gli aumenti periodici ... sono attribuiti ... all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda ... Gli aumenti ... sono altresì attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale.
La disposizione riguarda il beneficio ai fini pensionistici e il relativo regime contributivo; non esclude il diritto all'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del TFS previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387.
Conferma la persistente applicabilità dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.
art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
L'elenco delle voci computabili nella buonuscita non è tassativo; possono rilevare anche voci previste da altre disposizioni normative, tra cui i sei scatti dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 73 c.p.a.
La parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell'udienza di smaltimento dell'arretrato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento del giudizio celebrato nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda ha diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita quando, al momento della cessazione, abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, nella parte in cui disciplina il regime contributivo degli aumenti periodici per il personale cessato a domanda, opera ai fini pensionistici e non esclude l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
- L'abrogazione di una disposizione non determina, in assenza di un'espressa previsione legislativa, la reviviscenza di una norma anteriormente abrogata; pertanto, l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non fa rivivere la disciplina previgente che limitava i sei scatti alle cessazioni per età, inabilità o decesso.
- L'ente previdenziale incaricato dell'erogazione della buonuscita è legittimato passivamente ed è il soggetto nei cui confronti deve essere proposta la domanda di riliquidazione del TFS, anche quando l'amministrazione di appartenenza non abbia trasmesso dati comprensivi dei sei scatti.
- Il termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza ai fini del beneficio dei sei scatti non comporta decadenza quando la disposizione non individui in modo chiaro e perspicuo la sanzione decadenziale e quando il riferimento normativo riguardi i requisiti sostanziali del beneficio, anziché un onere procedimentale.
- L'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 non esaurisce tassativamente le voci computabili nella base contributiva della buonuscita, potendo essere incluse anche indennità e assegni previsti da altre disposizioni come utili ai fini previdenziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2623/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2478/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1017/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1533/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1534/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 4209/2026 - Milano, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →