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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13769/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2011, emesso nei confronti di una società poi in liquidazione sulla base degli studi di settore. Nei gradi di merito la società aveva ottenuto l’annullamento dell’atto, valorizzando circostanze ritenute atipiche rispetto ai parametri statistici: primo sostanziale anno di attività, inutilizzabilità di due immobili destinati all’esercizio dell’impresa per cause esterne, e presenza di un solo dipendente poi licenziato nel 2012. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 62-sexies d.l. 331/1993, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avesse erroneamente applicato il principio di non contestazione, dando rilievo alla mancata confutazione delle giustificazioni del contribuente; 2) violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, per asserita motivazione apparente della sentenza di merito, ritenuta meramente adesiva alle tesi della società e priva di una reale spiegazione del rigetto dell’appello dell’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente, perché il giudice di rinvio aveva indicato fatti specifici idonei a giustificare lo scostamento dagli studi di settore e a superare la presunzione di antieconomicità, facendo espresso riferimento a elementi fattuali non contestati dall’Ufficio. La Corte ha inoltre osservato che la censura dell’Agenzia mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427

    norma richiamata come base dell’accertamento fondato sugli studi di settore e della relativa ripresa a tassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che il contribuente può superare la presunzione derivante dagli studi di settore mediante allegazioni e prova di circostanze concrete e specifiche

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte precisa che la violazione di tale norma non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio, ma solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, prove disposte d’ufficio fuori dai limiti o trattazione come prove legali di elementi soggetti a valutazione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente, che integra violazione costituzionalmente rilevante solo se la sentenza non rende percepibili le ragioni della decisione

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della sentenza in caso di motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la ratio decidendi è chiaramente ricostruibile

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per il contenuto della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene che il requisito sia rispettato dalla decisione del giudice di rinvio

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e di controllarne la logicità; se invece dalla sentenza è ricostruibile la ratio decidendi, il vizio non sussiste.
  • In materia di accertamento fondato sugli studi di settore, la presunzione derivante dallo scostamento può essere superata dal contribuente mediante l’allegazione e la prova di circostanze concrete, specifiche e incompatibili con le risultanze statistiche.
  • La mancata contestazione di fatti specifici allegati dalla parte può essere valorizzata dal giudice ai fini della decisione, purché non si traduca nell’attribuire efficacia probatoria a elementi non dedotti o in violazione delle regole sulle prove legali.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o del materiale istruttorio, ma solo per denunciare l’uso di prove inesistenti, fuori dai limiti di legge o trattate come prove legali.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di diritto in una richiesta di nuovo esame dei fatti, poiché la Cassazione non costituisce un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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