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Sentenza

Sentenza n. 7546/2026 - Roma, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 8080/2025 del 09.07.2025 del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, NRG 44447/2024;

Giustizia amministrativa202600705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto del ricorrente al beneficio economico annuo di euro 500 tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 2.500, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite. Sebbene il titolo esecutivo fosse stato regolarmente notificato e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva corrisposto le somme dovute, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di eseguire la sentenza del Tribunale di Roma e di corrispondere al ricorrente le somme riconosciute, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. È stato nominato fin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia e previa richiesta del ricorrente, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere all'esecuzione entro i successivi 60 giorni. Non è stata disposta la penalità di mora, ritenuta allo stato priva dei presupposti, salva la possibilità di richiederla in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge se dovuti. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la proposizione e la decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni debitrici presuppone, nel caso esaminato, la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere della domanda di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo abbia imposto a una pubblica amministrazione obblighi rimasti ineseguiti.
  • La proponibilità dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione debitrice presuppone, nel caso considerato, la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato del giudice ordinario, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e può nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato.
  • La penalità di mora non è automatica nel giudizio di ottemperanza: può essere negata quando il giudice non ravvisi, allo stato, i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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