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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19923/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di una querela valida: secondo la difesa, la querela agli atti sarebbe stata presentata da soggetto non legittimato. La Corte di merito aveva invece ritenuto che il querelante fosse legittimato perché titolare di un rapporto qualificato con i beni, essendo stato nominato custode dai proprietari residenti all'estero. La difesa aveva inoltre richiamato la mancata costituzione di parte civile del querelante, profilo ritenuto irrilevante dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura mirava a contestare, in sede di legittimità, un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la rituale proposizione della querela da parte di un soggetto legittimato, accertamento sorretto da motivazione non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Norme poste a base della contestazione per tentato furto aggravato; la decisione non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso sul profilo della querela.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare un motivo formalmente attinente al vizio di motivazione in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto, quando la censura investe un accertamento di merito sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
  • La querela può essere validamente proposta anche da chi sia titolare di un rapporto qualificato con il bene, ad esempio un custode nominato dai proprietari, purché tale qualità sia accertata in fatto dai giudici di merito.
  • La mancata costituzione di parte civile del querelante non incide, di per sé, sulla legittimazione alla proposizione della querela né sulla validità dell'azione penale esercitata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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