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Sentenza

Sentenza n. 13195/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento quanto al ricorso n. 7913 del 2025: per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari - della loro esclusione dalla procedura concorsuale di cui al Decreto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, prot. n. M_D AB05933 DE12025 0000512 dell’11 giugno 2025; - ove occorre, del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 DE12025 0000512 dell’11 giugno 2025, contenente il bando relativo al concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione all’8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 Allievi Marescialli; quanto al ricorso n. 15737 del 2025: per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari - del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 DE12025 0001400 del 19 dicembre 2025, pubblicato per estratto in pari data, nella parte recante la graduatoria finale di merito dei candidati appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti giudicati idonei all’ammissione all’8° corso superiore di qualificazione (2025- 2026) di cui al concorso interno, per titoli ed esami, per complessivi 255 Allievi Marescialli; - del verbale n. 54 del 28 novembre 2025 del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, ad oggi sconosciuto; nonché ove occorrer possa, - del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 DE12025 0000512 dell’11 giugno 2025, contenente il bando relativo al concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione all’8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 Allievi Marescialli; - di ogni di tutti gli altri presupposti, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti

Giustizia amministrativa202515737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura concorsuale interna per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione per allievi marescialli e, successivamente, mancato inserimento nella graduatoria finale di merito

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Tre militari, appartenenti al ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e provenienti dal ruolo appuntati e carabinieri, hanno impugnato la loro esclusione da un concorso interno per 255 allievi marescialli, nonché, per due di essi, la graduatoria finale che non li aveva inseriti nonostante il superamento delle prove e il conseguimento di un punteggio astrattamente utile. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 683, comma 4, lett. a), del Codice dell'ordinamento militare e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del bando, oltre a eccesso di potere, contestando l'interpretazione dell'Amministrazione secondo cui il requisito dei quattro anni di anzianità dovesse essere maturato esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza, cioè quello dei sovrintendenti. I ricorrenti sostenevano invece che l'anzianità potesse essere maturata in uno dei ruoli costituenti le categorie di provenienza ammesse al concorso, e in particolare nel precedente ruolo di appuntati e carabinieri. In via subordinata hanno prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 683 COM per violazione dell'art. 3 Cost., ove interpretato nel senso sostenuto dall'Amministrazione. Nel corso del giudizio cautelare due ricorrenti sono stati ammessi con riserva alla prosecuzione della procedura e, dopo il superamento delle prove, hanno impugnato anche la graduatoria finale. Per il terzo ricorrente, che non aveva superato le prove successive e non aveva impugnato la graduatoria, è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il Collegio ha riunito i due ricorsi per connessione, ai sensi dell'art. 70 c.p.a. Ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso R.G. n. 7913/2025 limitatamente alla posizione del ricorrente che aveva dichiarato di non avere più interesse, poiché non aveva superato le fasi successive della selezione e non aveva impugnato la graduatoria finale. Nel merito, ha accolto i ricorsi con riguardo agli altri due ricorrenti. Il TAR ha interpretato l'art. 683, comma 4, lett. a), COM nel senso che l'anzianità minima di quattro anni deve essere riferita al servizio prestato in uno dei ruoli corrispondenti alle categorie di provenienza ammesse al concorso, non necessariamente al ruolo di attuale appartenenza. L'attuale ruolo di provenienza serve a individuare la categoria riservataria e la relativa aliquota di posti, mentre l'anzianità di servizio costituisce un distinto requisito professionale di partecipazione. Poiché i ricorrenti avevano maturato l'anzianità richiesta nel precedente ruolo di appuntati e carabinieri, l'esclusione è stata ritenuta illegittima per violazione della norma primaria e della lex specialis. Il giudice ha inoltre ravvisato l'irragionevolezza dell'esclusione, poiché il precedente avanzamento al ruolo dei sovrintendenti non può trasformarsi in un ostacolo alla successiva progressione di carriera, quando gli interessati avrebbero potuto partecipare al concorso se fossero rimasti nel precedente ruolo. Il motivo subordinato di incostituzionalità è stato assorbito. L'illegittimità dell'esclusione si è riverberata in via derivata sulla graduatoria finale, annullata in parte qua nella parte in cui non contemplava i due ricorrenti sulla base dei punteggi conseguiti. Le spese sono state compensate per il ricorrente il cui ricorso è stato dichiarato improcedibile e poste a carico del Ministero, per euro 3.500 complessivi oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, quanto agli altri due ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 679, comma 2-bis, lett. b) e c), d.lgs. 66/2010

    Disciplina il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri mediante concorso interno, individuando le categorie di personale provenienti dal ruolo sovrintendenti e dal ruolo appuntati e carabinieri e le relative riserve di posti.

  • art. 683, comma 2, d.lgs. 66/2010

    Si coordina con l'art. 685 COM quanto all'immissione nel ruolo di destinazione dopo il superamento del corso superiore di qualificazione.

  • art. 683, comma 4, lett. a), d.lgs. 66/2010

    abbiano prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni

    Il requisito dell'anzianità minima di quattro anni è riferito al servizio prestato in uno dei ruoli corrispondenti alle categorie di provenienza ammesse al concorso, non necessariamente al ruolo di attuale appartenenza.

  • art. 683, comma 5, d.lgs. 66/2010

    Prevede il requisito del titolo di studio, distinto e specificamente modulato per le diverse categorie di provenienza.

  • art. 685 d.lgs. 66/2010

    Rileva, nel quadro normativo ricostruito dal TAR, per l'immissione nel ruolo di destinazione dopo il superamento del corso superiore di qualificazione.

  • art. 2, comma 1, lett. a), del bando di concorso

    abbiano prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni

    La clausola del bando deve essere interpretata conformemente all'art. 683 COM, riferendo l'anzianità a uno dei ruoli costituenti le categorie di provenienza ammesse.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi, disposta dal TAR per la comunanza dei soggetti, degli atti e della vicenda procedimentale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 84, comma 4, c.p.a., la base per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità quando venga meno l'interesse alla decisione, anche in presenza di una dichiarazione processuale della parte.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base per le misure cautelari monocratiche che hanno consentito la presentazione della domanda, la partecipazione alle prove e la frequenza del corso con riserva.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a. per l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria mediante pubblici proclami.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali interne articolate per categorie di provenienza e aliquote di posti riservate, il ruolo di attuale appartenenza individua la categoria riservataria e la relativa quota di posti, ma non coincide necessariamente con il requisito professionale dell'anzianità di servizio.
  • Quando la disciplina concorsuale richiede un'anzianità minima di servizio "nel ruolo" e ammette al concorso personale proveniente da più ruoli, tale requisito deve essere riferito, salvo diversa e inequivoca previsione, al servizio prestato in uno dei ruoli che costituiscono le categorie di provenienza ammesse, non esclusivamente al ruolo di attuale appartenenza.
  • Un precedente avanzamento di carriera non può essere interpretato come causa ostativa alla successiva progressione concorsuale quando il candidato avrebbe potuto partecipare alla selezione, con i requisiti prescritti, se fosse rimasto nel ruolo precedente; un'interpretazione contraria può risultare irragionevole e contrastare con la funzione meritocratica del concorso e con la tutela dell'affidamento e della buona fede.
  • L'illegittimità dell'esclusione di candidati da una procedura concorsuale si riverbera in via derivata sugli atti successivi della medesima procedura, inclusa la graduatoria finale, nella parte in cui non considera i candidati illegittimamente esclusi e i punteggi da essi conseguiti.
  • La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione, dichiarata dalla parte e coerente con l'evoluzione della procedura concorsuale, comporta la declaratoria di improcedibilità limitatamente alla posizione del ricorrente interessato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

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