Cassazione Penale, Sentenza n. 39654/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fusillo impugnava la conferma della condanna per violazioni urbanistiche e sismiche contestate dal Tribunale di Torre Annunziata. Denunciava motivazione illogica e travisamento dei fatti: la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non estinguesse le contravvenzioni urbanistiche; sosteneva che le opere erano interventi minori o consistenti nella ricostruzione di preesistenti muretti e che era stata presentata una SCIA regolarmente non contestata dal Comune, idonea a sanare gli abusi; censurava poi il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., nonché il travisamento circa la natura e l'estensione delle opere (aumento di superficie/volume).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello: l'accertamento di compatibilità paesaggistica estingueva solo il reato paesaggistico (art. 181 d.lgs. 42/2004) ma non le contravvenzioni al d.P.R. n. 380/2001; le opere contestate non potevano definirsi interventi minori e comportavano aumento di superficie/volume non assentito, non sanato dalla sola SCIA; in zona sismica mancavano elaborati progettuali depositati e direzione tecnica per opere in cemento armato; il diniego dell'art. 131-bis c.p. fu giustificato perché il danno al territorio non era lieve; il diniego delle attenuanti generiche fu motivato con le plurime violazioni, le dimensioni degli abusi e l'assenza di resipiscenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali. La Corte ha inoltre precisato che la prescrizione non è maturata per sospensione dei termini dovuta a rinvii udienza.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 44 e artt. richiamati
Le opere che comportano aumento di superficie/volume senza permesso di costruire integrano le contravvenzioni sanzionate dal T.U. edilizia; la presentazione di una SCIA non sanifica opere che richiedono permesso di costruire.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181
L'accertamento di compatibilità paesaggistica può estinguere il reato paesaggistico previsto dall'art. 181, ma ciò non ha effetto estintivo sulle contravvenzioni urbanistiche previste dal d.P.R. 380/2001.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167, comma 5
Richiamata dalla difesa per sostenere la rilevanza della compatibilità paesaggistica; la Corte ha ritenuto che, comunque, non incide sull'illiceità delle violazioni urbanistiche contestate.
codice penale, art. 131-bis
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa se il danno non è 'non lieve'; la Corte ha valutato che le opere hanno causato danno significativo al territorio (anche per il contesto sismico), perciò l'art. 131-bis non è applicabile.
codice penale, art. 161
La sospensione dei termini di prescrizione a seguito di rinvii disposti su richiesta della difesa è stata applicata; perciò la prescrizione non era maturata al momento della sentenza.
Massime di principio
- La compatibilità paesaggistica o l'accertamento di conformità ai vincoli paesaggistici può estinguere il reato paesaggistico (art. 181 d.lgs. 42/2004) ma non estingue automaticamente le contravvenzioni urbanistiche previste dal d.P.R. 380/2001 quando le opere richiedono permesso di costruire.
- Una SCIA non sostituisce il permesso di costruire per interventi che determinano nuova superficie o volume: tali opere richiedono il titolo abilitativo corretto e la SCIA non sanifica automaticamente abusi di tale natura.
- In zone sismiche o per opere in cemento armato è necessario depositare i relativi atti progettuali presso gli uffici competenti e affidare i lavori a tecnici abilitati; la loro assenza costituisce elemento grave ai fini della responsabilità penale.
- Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) o le attenuanti generiche è necessario dimostrare che il danno sia effettivamente lieve e che sussistano elementi di riparazione o resipiscenza; la mera piccola entità dichiarata dalle difese può non essere creduta se il contesto e le dimensioni degli abusi indicano altrimenti.
- I termini di prescrizione possono essere sospesi per rinvii d'udienza richiesti: è opportuno calcolare la prescrizione tenendo conto di tali sospensioni e di eventuali atti interruttivi o sospensivi.
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