Sentenza n. 1347/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze sindacali che limitavano, per periodi consecutivi di trenta giorni, l’orario di vendita ed erogazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, con chiusura dalle ore 23:00 alle ore 05:00
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 10/2026 e, con motivi aggiunti, l’ordinanza n. 19/2026, nonché una serie di precedenti ordinanze comunali di analogo contenuto, adottate ai sensi dell’art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della norma attributiva del potere, per carenza dei relativi presupposti e per l’uso distorto di uno strumento concepito come temporaneo; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà; sproporzione della misura e assenza di adeguata riferibilità alle specifiche aree e agli esercizi della ricorrente; violazione degli artt. 41 e 42 Cost., dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, uguaglianza e non discriminazione, nonché disparità di trattamento; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per mancata partecipazione procedimentale. In particolare, è stata contestata la reiterazione senza soluzione di continuità di ordinanze formalmente ciascuna della durata di trenta giorni, ma idonee a produrre una limitazione stabile degli orari, nonché la mancanza di un adeguato nesso tra gli episodi di aggregazione notturna e disturbo della quiete pubblica e gli esercizi della ricorrente. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per cessazione dell’efficacia temporale delle ordinanze.
La decisione
Il TAR ha anzitutto dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione delle precedenti ordinanze di marzo, febbraio e gennaio 2026 e di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025. Ha invece riconosciuto la permanenza dell’interesse a ricorrere contro le ordinanze n. 10/2026 e n. 19/2026, benché ormai scadute, poiché la reiterazione di provvedimenti di durata limitata avrebbe altrimenti impedito una tutela giurisdizionale effettiva e reso inutilmente tardiva anche la tutela cautelare collegiale. Nel merito, ha accolto il ricorso relativamente alle due ordinanze ancora tempestivamente impugnate e le ha annullate. Secondo il giudice, l’art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000 attribuisce uno strumento ordinario, non contingibile e urgente, per limitare gli orari di vendita ed erogazione tramite distributori automatici, ma ne circoscrive espressamente la durata a un periodo non superiore a trenta giorni. La successione ininterrotta di dieci ordinanze mensili, pur rispettando formalmente il limite per ciascun atto, lo ha eluso sostanzialmente, trasformando una misura temporanea in una restrizione continuativa e definitiva. La persistente reiterazione, inoltre, evidenziava l’inefficacia delle misure precedenti e contraddiceva l’affermazione dell’Amministrazione circa la loro idoneità a risolvere o contenere i fenomeni di degrado. Il Comune avrebbe dovuto utilizzare altri strumenti ordinari, anche regolamentari, attraverso un effettivo contraddittorio con gli interessati, per disciplinare stabilmente le attività. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000
Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita ... e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.
La norma consente una limitazione temporanea degli orari, ma il limite massimo di trenta giorni non può essere eluso mediante la reiterazione ininterrotta di ordinanze identiche, che trasformi la misura in una disciplina continuativa o definitiva.
art. 7 l. 241/1990
Il rispetto della partecipazione procedimentale è espressamente richiamato dall’art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000; per una disciplina stabile delle attività occorre un effettivo contraddittorio con i soggetti interessati.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica la permanenza dell’interesse a ricorrere contro ordinanze temporalmente scadute quando la reiterazione amministrativa impedisce concretamente di ottenere una pronuncia utile o una tutela cautelare tempestiva.
art. 55 c.p.a.
La reiterazione di atti ciascuno efficace per soli trenta giorni può rendere non effettiva la tutela cautelare collegiale, se la decisione interviene sistematicamente dopo la scadenza dell’atto impugnato.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il potere sindacale previsto dall’art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000 consente limitazioni degli orari di vendita ed erogazione tramite distributori automatici per un periodo non superiore a trenta giorni; il limite temporale è sostanziale e non può essere aggirato mediante la reiterazione ininterrotta di ordinanze identiche o sostanzialmente identiche.
- La reiterazione senza soluzione di continuità di ordinanze mensili formalmente temporanee, quando produce una restrizione stabile o definitiva dell’attività economica, è incompatibile con la natura e i limiti del potere esercitato ai sensi dell’art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000.
- La persistente reiterazione di una misura giustificata da fenomeni che continuano a manifestarsi può evidenziare sia l’inefficacia dello strumento già adottato sia la contraddittorietà dell’affermazione amministrativa secondo cui la misura sarebbe idonea a risolvere o contenere quei fenomeni.
- Quando l’Amministrazione intenda disciplinare in modo stabile gli orari o le modalità di esercizio di attività economiche, deve utilizzare gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento, anche regolamentari, assicurando l’effettivo contraddittorio con i soggetti interessati.
- L’interesse a ricorrere permane nonostante la scadenza dell’ordinanza impugnata quando la reiterazione di atti temporalmente efficaci impedisce di fatto una tutela giurisdizionale effettiva e rende sistematicamente inutili i tempi della tutela cautelare.
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