Regolamento (UE) 2020/1230
Regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione del 29 novembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica in modo analitico quali informazioni, documenti e prove debbano accompagnare la domanda di registrazione di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. La disciplina è costruita per verificare capacità operativa, governance, sicurezza, continuità del servizio, riservatezza e conformità al regolamento (UE) 2017/2402. Per i repertori di dati sulle negoziazioni già registrati è prevista una procedura semplificata di estensione della registrazione, limitata agli adattamenti necessari. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Norme tecniche di regolamentazione sui contenuti e la documentazione della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti che chiedono la registrazione come repertori di dati sulle cartolarizzazioni ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, nonché ai repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365 che chiedono l’estensione della registrazione ai fini dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402. Riguarda l’intera procedura di domanda verso ESMA, con particolare riferimento alle informazioni su assetto organizzativo, governance, controlli interni, sicurezza, sistemi informatici, accesso ai dati, esternalizzazione, politiche di prezzo e requisiti finanziari. È rilevante per l’Unione e lo SEE; per i repertori di dati sulle negoziazioni la domanda è semplificata e limitata alle informazioni sugli adattamenti necessari per la conformità alla disciplina sulle cartolarizzazioni.
Norme tecniche sulla domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni
Il regolamento delegato specifica, in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402, il contenuto informativo e documentale della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, nonché della domanda semplificata di estensione della registrazione per i repertori di dati sulle negoziazioni. La finalità è consentire a ESMA di valutare in modo completo la capacità del richiedente di operare come repository nel mercato delle cartolarizzazioni, tenendo conto della complessità tecnica e organizzativa del servizio e dell’esigenza di ridurre al minimo gli oneri duplicativi per gli operatori già registrati in altri ambiti.
Ambito e definizioni rilevanti
Il regolamento si applica ai soggetti che chiedono la registrazione come repertori di dati sulle cartolarizzazioni ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e ai repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365 che chiedono l’estensione della registrazione per finalità di cartolarizzazione. L’articolo 1 introduce definizioni funzionali alla disciplina, tra cui quelle di utente, soggetto segnalante, servizi di base inerenti a cartolarizzazione e servizi accessori, oltre al richiamo alle nozioni di gruppo, impresa madre, impresa figlia, capitale, stretti legami e consiglio.
Identificazione del richiedente e struttura organizzativa
La domanda deve identificare chiaramente il richiedente, le attività per le quali chiede la registrazione e i tipi di cartolarizzazione coperti: operazioni ABCP o non ABCP, cartolarizzazioni tradizionali o sintetiche, e categorie di esposizioni sottostanti indicate dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera e). Devono inoltre essere indicati denominazione sociale, sede legale nell’Unione, LEI, sito web, iscrizioni o autorizzazioni eventualmente già possedute, atti costitutivi o documentazione equivalente, soggetti responsabili della conformità, persona di contatto e programma delle operazioni. È richiesta anche l’indicazione di servizi accessori inerenti o non inerenti a cartolarizzazione e di eventuali procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali rilevanti, specie in materia fiscale o di insolvenza.
Governance, controlli interni e conflitti di interesse
La domanda deve contenere una descrizione dell’organigramma, con l’identificazione delle persone responsabili delle funzioni significative e degli alti dirigenti, comprese le persone che dirigono di fatto le attività di imprese figlie e succursali. Devono essere illustrate le politiche di governo societario, il mandato dell’alta dirigenza e del consiglio, i processi di selezione, nomina, valutazione e rimozione, oltre all’eventuale adesione a codici di condotta riconosciuti. La disciplina richiede inoltre la descrizione del sistema di controllo interno, della funzione di compliance, dell’audit interno e delle politiche di gestione dei conflitti di interesse, comprensive dell’inventario aggiornato dei conflitti potenziali ed esistenti e delle misure di separazione e mitigazione, anche a livello di gruppo.
Assetto proprietario e gruppo societario
Gli articoli 7 e 8 impongono di indicare i soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono almeno il 5% del capitale o dei diritti di voto, oppure esercitano un’influenza significativa sulla gestione, nonché le imprese in cui tali soggetti hanno partecipazioni analoghe. Se il richiedente appartiene a un gruppo, vanno riportati i legami proprietari tra capogruppo, impresa madre, imprese figlie, succursali e altre entità collegate, con identificazione completa, status giuridico, sede e LEI. Se esiste un’impresa madre o capogruppo, devono essere indicati anche lo status autorizzativo o di vigilanza e i riferimenti dell’autorità competente.
Politiche interne, conformità e personale
La domanda deve illustrare le politiche e procedure interne, la loro approvazione da parte del consiglio, il ruolo dell’alta dirigenza nell’attuazione e aggiornamento, le modalità di comunicazione interna e i meccanismi di monitoraggio del rispetto. In materia di conformità al regolamento (UE) 2017/2402, devono essere descritti i ruoli dei responsabili della compliance, l’indipendenza della funzione di controllo e l’eventuale relazione interna più recente. Sul versante delle risorse umane, vanno prodotte la politica di remunerazione dell’alta dirigenza, dei membri del consiglio e del personale di risk management e controllo, nonché le misure per ridurre l’eccessivo affidamento su singoli dipendenti. È inoltre richiesta una mappatura dettagliata del personale coinvolto nei servizi di base, con funzioni, qualifiche, formazione e, per il personale IT, prova di esperienza specifica.
Requisiti finanziari e piano aziendale
Il richiedente deve allegare il bilancio d’esercizio completo redatto secondo IAS/IFRS o principi contabili nazionali applicabili, con relativa relazione di revisione se soggetto a revisione legale, oltre ai dati del revisore esterno. Se tali documenti non sono disponibili, sono richieste informazioni alternative, incluse dichiarazioni pro forma e bilanci intermedi. È inoltre necessario un piano finanziario aziendale con orizzonte minimo triennale e scenari di riferimento, positivi e negativi, con variazioni almeno del 20% rispetto allo scenario base e rispetto al numero atteso di operazioni di cartolarizzazione. Il piano deve separare i ricavi e i costi per categorie di servizi, incluse le combinazioni tra servizi di cartolarizzazione, servizi di repertorio sui derivati e sulle operazioni di finanziamento tramite titoli. Va anche allegato, se disponibile, il bilancio consolidato o d’esercizio della capogruppo degli ultimi tre esercizi e l’indicazione dei piani futuri di espansione.
Infrastrutture tecnologiche, raccolta delle informazioni e verifiche
Il regolamento dedica ampio spazio alle risorse informatiche, ai modelli XML, ai requisiti funzionali e tecnici, alla scalabilità, ai limiti dimensionali dei dati e ai meccanismi di gestione delle modifiche dei modelli di segnalazione. La domanda deve spiegare come il repertorio raccoglierà dati tempestivi, strutturati e completi dai soggetti segnalanti e come garantirà l’accesso diretto e immediato agli utenti autorizzati ai dati e ai punteggi di completezza. Sono richieste anche prove di funzionamento, test dettagliati, controlli di autenticazione, autorizzazione, individuazione delle doppie comunicazioni e riconoscimento delle informazioni mancanti, nonché la descrizione delle procedure per pubblicare correttamente le informazioni senza errori od omissioni.
Servizi accessori e separazione operativa
Se il richiedente, un’impresa del gruppo o un soggetto contrattualmente collegato presta servizi accessori inerenti o non inerenti a cartolarizzazione, la domanda deve descrivere tali servizi e gli accordi rilevanti, allegando i contratti. Deve inoltre dimostrare un adeguato livello di separazione operativa tra i servizi di base e gli altri servizi, con riguardo a risorse, sistemi, informazioni e procedure, per evitare contaminazioni di rischio operativo e conflitti di interesse.
Alta dirigenza, accesso e prezzi
Per ciascun alto dirigente sono richiesti curriculum vitae, esperienza, qualifiche professionali, informazioni su eventuali condanne, sanzioni, interdizioni o procedimenti disciplinari, oltre a una dichiarazione firmata sui precedenti e sui potenziali conflitti di interesse. In tema di accesso, il regolamento richiede politiche non discriminatorie, termini e condizioni, categorie di accesso, restrizioni, meccanismi di contestazione dei dinieghi e canali di comunicazione pubblica verso utenti e soggetti segnalanti. In materia di pricing, vanno descritte la politica tariffaria, gli sconti, la struttura delle commissioni, il costo stimato dei servizi e i criteri di pubblicità delle informazioni economiche.
Rischio operativo, continuità, sicurezza, riservatezza ed esternalizzazione
La domanda deve dimostrare un sistema adeguato di gestione del rischio operativo e di altri rischi rilevanti, compresa la disponibilità di attività liquide nette per assorbire potenziali perdite e la capacità finanziaria di sostenere una liquidazione o riorganizzazione per almeno nove mesi. Il piano di continuità operativa deve coprire processi critici, accordi con altri fornitori, siti alternativi, tempi di ripristino, gestione degli incidenti, test periodici e formazione del personale. Sono richieste anche misure di sicurezza contro accessi abusivi, uso improprio e attacchi ai sistemi di informazione, procedure di notifica a ESMA e agli utenti in caso di violazioni, regole di riservatezza, logging degli accessi e politica di conservazione dei dati per almeno dieci anni dalla cessazione della cartolarizzazione. In caso di esternalizzazione, il richiedente deve provare la competenza del terzo, descrivere l’ambito affidato, gli SLA, i contratti, i controlli periodici, la continuità operativa del fornitore e, se rilevante, la sua collaborazione con l’autorità di vigilanza.
Procedura di registrazione e domanda semplificata per i repertori di dati sulle negoziazioni
La domanda deve essere accompagnata dalla prova del pagamento delle commissioni di registrazione e da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente che attesti la correttezza e completezza delle informazioni, insieme alla documentazione societaria di supporto quando disponibile. Per i repertori di dati sulle negoziazioni che chiedono l’estensione della registrazione, l’articolo 29 riduce la documentazione richiesta alle disposizioni espressamente elencate e prevede che il resto sia presentato solo se il contenuto è diverso da quello già trasmesso a ESMA in base alla normativa sui derivati OTC o sulle operazioni di finanziamento tramite titoli.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni e soggetti interessati
L’articolo 1 definisce, tra gli altri, "utente", "soggetto segnalante", "servizi di base inerenti a cartolarizzazione", "servizi accessori inerenti a cartolarizzazione" e "servizi accessori non inerenti a cartolarizzazione". Richiama inoltre le definizioni di gruppo, impresa madre, impresa figlia, capitale, stretti legami e consiglio del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché la nozione di alta dirigenza.
Contenuto generale della domanda
Gli articoli 2 e 3 impongono di identificare il richiedente, le attività per cui chiede la registrazione, la struttura organizzativa e la ripartizione delle funzioni, inclusi i servizi accessori. Sono richiesti dati societari, LEI, indirizzi, tipi di cartolarizzazione e di esposizioni sottostanti, documenti costitutivi, contatti, programma delle operazioni e informazioni su contenziosi o procedimenti rilevanti.
Governance, controllo interno e conflitti di interesse
Gli articoli 4, 5 e 6 richiedono politiche e procedure di governo societario, descrizione del mandato di alta dirigenza e consiglio, sistema di controllo interno, audit interno, gestione del rischio e inventario aggiornato dei conflitti di interesse, anche a livello di gruppo. Devono essere illustrate le misure di separazione funzionale e i meccanismi di comunicazione e mitigazione dei conflitti.
Assetto proprietario e soggetti di controllo
Gli articoli 7 e 8 richiedono l’elenco dei soggetti che detengono almeno il 5% del capitale o dei diritti di voto o esercitano influenza significativa, l’indicazione delle imprese collegate e un prospetto dell’assetto proprietario del gruppo, con identificazione delle entità tramite denominazione, status giuridico, sede e LEI. Se esiste un’impresa madre o capogruppo, devono essere indicati LEI, sede e stato autorizzativo o di vigilanza.
Politiche organizzative, conformità e personale
Gli articoli 9, 10, 11 e 12 disciplinano le politiche e procedure interne, i meccanismi di compliance, la remunerazione dell’alta dirigenza e del personale di controllo, nonché le informazioni dettagliate sul personale coinvolto nei servizi di base, incluso il personale IT, i responsabili di audit, risk management, compliance e l’esperienza informatica minima di almeno un addetto competente.
Documentazione finanziaria e piano aziendale
L’articolo 13 richiede bilanci, eventuale relazione di revisione, dati sul revisore esterno, o in mancanza documentazione pro forma e bilanci intermedi. È inoltre necessario un piano finanziario aziendale su almeno tre anni, con scenari di ricavi e volumi, costi fissi e variabili, e considerazione di variazioni di almeno il 20% rispetto allo scenario di riferimento. È richiesto anche il bilancio della capogruppo degli ultimi tre esercizi, se disponibile, e l’indicazione dei piani futuri di sviluppo.
Infrastrutture informatiche, raccolta e messa a disposizione dei dati
Gli articoli 14, 15 e 23-24 descrivono in dettaglio i requisiti dei sistemi informatici, i formati XML, i modelli di segnalazione, le modalità di raccolta tempestiva e strutturata delle informazioni, l’accesso diretto e immediato agli utenti autorizzati e i controlli per autenticare, autorizzare, verificare doppie segnalazioni e individuare informazioni mancanti. Si richiedono anche prove di test e di corretto trattamento dei dati prodotti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/1229.
Servizi accessori e separazione operativa
L’articolo 16 impone, quando vi siano servizi accessori inerenti o non inerenti alla cartolarizzazione, di descriverli e di dimostrare un adeguato livello di separazione operativa tra tali servizi e i servizi di base, in termini di risorse, sistemi, informazioni e procedure, a prescindere dal soggetto che li presta.
Alta dirigenza e requisiti di onorabilità
L’articolo 17 richiede, per ciascun alto dirigente, curriculum vitae, esperienze professionali, conoscenze in materia di cartolarizzazione e tecnologie IT, informazioni su eventuali condanne o sanzioni rilevanti e una dichiarazione firmata su precedenti penali, procedimenti disciplinari, insolvenze, revoche di autorizzazioni e conflitti di interesse.
Accesso, trasparenza e prezzo
Gli articoli 18 e 19 disciplinano le regole di accesso alle informazioni, con politiche e procedure non discriminatorie per diverse categorie di utenti, termini e condizioni, restrizioni, modalità di contestazione dei dinieghi e canali di comunicazione pubblica. Sono inoltre richieste le politiche di pricing, gli sconti, la struttura delle commissioni e i criteri di pubblicità delle tariffe.
Rischio operativo, continuità, esternalizzazione e sicurezza
Gli articoli 20, 21, 22 e 25-26 impongono di dimostrare misure per gestire il rischio operativo, piani di continuità operativa, tempi massimi di ripristino, test periodici, siti alternativi, notifiche di interruzione, gestione degli incidenti, controlli sulla sicurezza fisica ed elettronica, procedure di riservatezza, logging degli accessi e politica di conservazione dei dati per almeno dieci anni dalla cessazione della cartolarizzazione, oltre a regole per l’esternalizzazione e la responsabilità del richiedente.
Pagamenti, attestazioni e procedura di esame
Gli articoli 27 e 28 richiedono la prova del pagamento delle commissioni di registrazione e una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente che attesti la correttezza e completezza delle informazioni, unitamente alla documentazione societaria di supporto quando disponibile.
Domanda semplificata per i repertori di dati sulle negoziazioni
L’articolo 29 limita la documentazione richiesta ai repertori di dati sulle negoziazioni già registrati che chiedono l’estensione della registrazione ai fini dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402. In tali casi si applicano solo alcune disposizioni del regolamento, mentre il resto della documentazione va presentato solo se vi sono modifiche rispetto ai dati già forniti in precedenza a ESMA.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 30 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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