Cassazione Civile, Ordinanza n. 19437/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una lunga vicenda relativa a contratti a tempo determinato stipulati tra un lavoratore e una società datrice di lavoro: in un primo momento era stata accertata la nullità del termine apposto ad alcuni contratti, con conseguente instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato e condanna della società al risarcimento del danno. Dopo interventi rescissori e riassunzioni, la Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva liquidato l’indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 in sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e aveva inoltre condannato il lavoratore a restituire alla società una somma corrisposta in esecuzione della sentenza poi caducata, quantificata al lordo delle ritenute fiscali ma al netto delle ritenute previdenziali. Il lavoratore ricorreva in cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la società avesse ammesso di avere chiesto in restituzione un importo lordo superiore a quello effettivamente pagato al dipendente, essendo stato materialmente corrisposto solo l’importo netto; 2) violazione dell’art. 2033 c.c., perché la restituzione avrebbe dovuto riguardare solo quanto effettivamente percepito; 3) violazione dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR. Il nucleo della censura riguardava quindi il limite della ripetizione dell’indebito dopo riforma/cassazione di una sentenza di condanna al pagamento di somme da lavoro subordinato, in particolare con riferimento a ritenute fiscali e contributive non entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo concernente la restituzione e, decidendo nel merito, ha ridotto l’importo da restituire a favore della società alla sola somma effettivamente percepita dal lavoratore, pari a euro 45.679,99, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo. Sono rimaste ferme le altre statuizioni della Corte d’appello, in particolare la condanna della società a corrispondere al lavoratore sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell’art. 32 L. n. 183/2010, oltre accessori, e le spese del giudizio di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della denuncia di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte risolve la questione sul limite della ripetizione dell’indebito.
art. 115 c.p.c.
Invocato insieme all’art. 112 c.p.c. per sostenere che la Corte territoriale non avrebbe considerato un’ammissione della controparte sull’effettivo importo pagato.
art. 2033 c.c.
La ripetizione dell’indebito non può avere ad oggetto somme mai entrate nel patrimonio dell’accipiens; nel rapporto di lavoro subordinato il datore può ripetere solo quanto effettivamente corrisposto al lavoratore.
art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR
Norma richiamata nel terzo motivo, ma il relativo profilo resta assorbito dopo l’accoglimento del primo motivo.
art. 32 L. n. 183/2010
Resta ferma la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura di sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
art. 38 DPR n. 602/1973
Richiamato in via argomentativa per affermare che sia il sostituto sia il sostituito sono legittimati a chiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria delle somme non dovute.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del contributo unificato, dando atto dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro che ripeta l’indebito dopo la riforma o cassazione di una sentenza può chiedere la restituzione solo delle somme effettivamente percepite dal lavoratore, non anche di quelle trattenute a titolo di ritenute fiscali o previdenziali mai entrate nel patrimonio del dipendente.
- La domanda di restituzione deve essere calibrata sull’effettivo arricchimento dell’accipiens: il solvens non può pretendere la ripetizione di importi al lordo di trattenute che non siano state materialmente corrisposte al destinatario della prestazione.
- In tema di ripetizione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza poi caducata, restano distinti i rapporti tra datore di lavoro, lavoratore e amministrazione finanziaria: le eventuali restituzioni o rimborsi delle ritenute seguono i rimedi propri del rapporto tributario e non possono essere automaticamente trasferiti sul lavoratore.
- Quando l’importo effettivamente percepito sia incontestato, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito senza rinvio, rideterminando direttamente la somma ripetibile nei limiti di quanto incassato dal lavoratore.
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