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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19437/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una lunga vicenda relativa a contratti a tempo determinato stipulati tra un lavoratore e una società datrice di lavoro: in un primo momento era stata accertata la nullità del termine apposto ad alcuni contratti, con conseguente instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato e condanna della società al risarcimento del danno. Dopo interventi rescissori e riassunzioni, la Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva liquidato l’indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 in sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e aveva inoltre condannato il lavoratore a restituire alla società una somma corrisposta in esecuzione della sentenza poi caducata, quantificata al lordo delle ritenute fiscali ma al netto delle ritenute previdenziali. Il lavoratore ricorreva in cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la società avesse ammesso di avere chiesto in restituzione un importo lordo superiore a quello effettivamente pagato al dipendente, essendo stato materialmente corrisposto solo l’importo netto; 2) violazione dell’art. 2033 c.c., perché la restituzione avrebbe dovuto riguardare solo quanto effettivamente percepito; 3) violazione dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR. Il nucleo della censura riguardava quindi il limite della ripetizione dell’indebito dopo riforma/cassazione di una sentenza di condanna al pagamento di somme da lavoro subordinato, in particolare con riferimento a ritenute fiscali e contributive non entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo concernente la restituzione e, decidendo nel merito, ha ridotto l’importo da restituire a favore della società alla sola somma effettivamente percepita dal lavoratore, pari a euro 45.679,99, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo. Sono rimaste ferme le altre statuizioni della Corte d’appello, in particolare la condanna della società a corrispondere al lavoratore sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell’art. 32 L. n. 183/2010, oltre accessori, e le spese del giudizio di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della denuncia di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte risolve la questione sul limite della ripetizione dell’indebito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 112 c.p.c. per sostenere che la Corte territoriale non avrebbe considerato un’ammissione della controparte sull’effettivo importo pagato.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell’indebito non può avere ad oggetto somme mai entrate nel patrimonio dell’accipiens; nel rapporto di lavoro subordinato il datore può ripetere solo quanto effettivamente corrisposto al lavoratore.

  • art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR

    Norma richiamata nel terzo motivo, ma il relativo profilo resta assorbito dopo l’accoglimento del primo motivo.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Resta ferma la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura di sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

  • art. 38 DPR n. 602/1973

    Richiamato in via argomentativa per affermare che sia il sostituto sia il sostituito sono legittimati a chiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria delle somme non dovute.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato, dando atto dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro che ripeta l’indebito dopo la riforma o cassazione di una sentenza può chiedere la restituzione solo delle somme effettivamente percepite dal lavoratore, non anche di quelle trattenute a titolo di ritenute fiscali o previdenziali mai entrate nel patrimonio del dipendente.
  • La domanda di restituzione deve essere calibrata sull’effettivo arricchimento dell’accipiens: il solvens non può pretendere la ripetizione di importi al lordo di trattenute che non siano state materialmente corrisposte al destinatario della prestazione.
  • In tema di ripetizione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza poi caducata, restano distinti i rapporti tra datore di lavoro, lavoratore e amministrazione finanziaria: le eventuali restituzioni o rimborsi delle ritenute seguono i rimedi propri del rapporto tributario e non possono essere automaticamente trasferiti sul lavoratore.
  • Quando l’importo effettivamente percepito sia incontestato, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito senza rinvio, rideterminando direttamente la somma ripetibile nei limiti di quanto incassato dal lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRInadempimentoImpugnazioni
RamiLavoroObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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