Sentenza n. 1839/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda quater) n. 9417/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II quater, che aveva respinto il ricorso contro un'ordinanza comunale di demolizione di opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza n. 202 del 29 maggio 2012, con la quale il Comune di Velletri aveva ordinato la demolizione di alcune opere abusive realizzate sul terreno di proprietà. Nel corso del giudizio d'appello, l'appellante ha depositato una dichiarazione di rinuncia all'appello, notificata al Comune appellato, che non vi si è opposto. Il testo non espone ulteriori motivi d'appello, essendo il giudizio definito a seguito della rinuncia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello e della mancata opposizione del Comune appellato, dichiarando estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità dell'ordinanza di demolizione né la fondatezza dei motivi originariamente dedotti. Le spese del grado d'appello sono state compensate tra le parti per giustificati motivi connessi all'evoluzione processuale della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia all'appello, non opposta dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nel contesto della disciplina della rinuncia al ricorso e dell'estinzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia all'appello, quando sia portata a conoscenza della parte costituita e non vi sia opposizione, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce al giudice d'appello di esaminare nel merito la sentenza impugnata e gli atti amministrativi controversi.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'evoluzione processuale della controversia integri giustificati motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 526/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 527/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 531/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →