Sentenza n. 15907/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. rep. CU/329/2023 n. prot. CU/18296/2023 emessa in data 22.03.2023 dal Municipio XV di Roma Capitale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione del Municipio XV di rimuovere o demolire opere edilizie abusive, comprendenti movimenti di terra, pavimentazioni, sei gazebi e tre muri in tufo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l’ingiunzione di demolizione del 22 marzo 2023 e gli atti presupposti, deducendo: (I) contraddittorietà e illegittimità del riferimento alla ristrutturazione edilizia, che sarebbe stato difforme dalla qualificazione contenuta nell’ordine di sospensione dei lavori; (II) violazione di legge, perché gli interventi rientrerebbero nell’edilizia libera e non richiederebbero un titolo edilizio; (III) illegittimità per mancata considerazione della CIL presentata, che avrebbe riguardato le opere; (IV) difetto di motivazione per omessa indicazione dell’interesse pubblico alla demolizione e violazione del contraddittorio procedimentale per mancata valutazione delle osservazioni presentate. Gli interventi contestati consistevano in sbancamenti e livellamenti con superfici pavimentate, cinque gazebi per complessivi 100 mq, un gazebo chiuso lateralmente di 80 mq, scavi e rinterri per pozzetti e illuminazione e tre muri a secco in tufo, ciascuno lungo circa 12 metri.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi e quindi il ricorso. Ha escluso l’edilizia libera in ragione della consistenza e della stabilità delle opere: l’insieme degli interventi determina una rilevante trasformazione urbanistico-edilizia; i cinque gazebi, installati contestualmente e stabilmente su un’ampia superficie, alterano l’assetto del territorio, mentre la struttura chiusa di 80 mq costituisce un volume autonomo; i tre muri realizzati ex novo alterano permanentemente la morfologia del terreno e richiedono una verifica urbanistica e strutturale. La CIL del 3 marzo 2022 non legittimava il mantenimento permanente delle strutture: in base all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), poteva consentire il mantenimento temporaneo dei gazebi per 180 giorni, periodo già decorso prima dell’ordine di sospensione del 12 ottobre 2022; inoltre, la copia prodotta non descriveva gli interventi. Il motivo sulla difformità tra sospensione e demolizione è stato respinto perché anche l’ordine di sospensione qualificava l’intervento come ristrutturazione edilizia senza titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali. Sono state respinte anche le censure relative alla motivazione e alla partecipazione: la repressione dell’abuso edilizio è attività vincolata e l’interesse pubblico alla rimozione è in re ipsa, mentre le garanzie partecipative assumono rilievo limitato nel procedimento demolitorio vincolato. La ricorrente è stata condannata a rifondere a Roma Capitale le spese, liquidate in € 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001
la CIL presentata dalla ricorrente in data 3.3.2022 – la cui copia depositata in giudizio non reca seco neppure la descrizione degli interventi proposti – avrebbe abilitato parte ricorrente, conformemente al disposto dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), a mantenere i 5 gazebi installati sull’area (chiusi lateralmente ed occupanti una superficie complessiva di 180 mq.) per un periodo complessivo di 180 giorni, ampiamente decorsi già allorché veniva emessa, il 12.10.2022, l’ordinanza di immediata sospensione dei lavori prot. n. CU/94201, (ritirata da parte ricorrente il 5.12.2022)
La CIL invocata poteva legittimare soltanto il mantenimento temporaneo dei gazebi per 180 giorni; una volta decorso tale periodo, non costituiva titolo per mantenerli.
art. 10 l. 241/1990
il carattere vincolato dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio priva di particolare rilevanza le garanzie partecipative in relazione al procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di demolizione
Nel procedimento diretto all’adozione di un ordine di demolizione, il carattere vincolato della repressione dell’abusivismo priva di particolare rilevanza le garanzie partecipative, compresa la valutazione delle osservazioni.
d.P.R. 380/2001
L'insieme delle opere sopra descritte configura, di contro, una rilevante e stabile trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, per la quale è obbligatorio munirsi dei necessari titoli abilitativi.
Opere che, per consistenza e stabilità, determinano una rilevante trasformazione urbanistico-edilizia del territorio non rientrano nell’edilizia libera e richiedono i necessari titoli abilitativi.
Massime di principio
- La qualificazione di un intervento come edilizia libera va esclusa quando la consistenza, la stabilità e l’insieme delle opere determinano una rilevante trasformazione urbanistico-edilizia del territorio; in tal caso occorrono i necessari titoli abilitativi.
- La realizzazione contestuale e stabile di più gazebi su un’area estesa può alterare l’assetto del territorio; una struttura di ampia superficie chiusa lateralmente può assumere consistenza di volume autonomo e non essere ricondotta all’edilizia libera.
- La CIL contemplata dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001 può abilitare al mantenimento temporaneo delle opere per il periodo previsto, ma non ne giustifica il mantenimento oltre la scadenza del termine.
- L’ordine di demolizione di opere abusive è espressione di attività repressiva vincolata: l’interesse pubblico alla rimozione è in re ipsa e non richiede una motivazione ulteriore fondata sulla comparazione con l’interesse del proprietario.
- Nel procedimento vincolato di repressione dell’abusivismo edilizio, le garanzie partecipative, inclusa la valutazione delle osservazioni del privato, non assumono particolare rilevanza ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione.
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