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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34687/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 29/09/2023 che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione al delitto di furto di energia elettrica (con manomissione della vite di sigillo e dei tenoni) e aveva ritenuto tardiva e priva di efficacia la contestazione suppletiva operata dal Pubblico Ministero riguardo all'aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen. (destinazione della res a pubblico servizio). Il Procuratore generale ha censurato la sentenza per violazione di legge (art. 516 e ss. cod. proc. pen.), sostenendo che il giudice ha illegittimamente sindacato la contestazione suppletiva e ha emesso una sentenza viziata da nullità senza considerare la conseguente procedibilità d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato la piena ammissibilità ed efficacia della contestazione suppletiva operata dal Pubblico Ministero nell'udienza utile successiva alla scadenza del termine del 30 marzo 2023, quando detta udienza è stata la prima occasione di contraddittorio utile dopo la modifica normativa. La Corte ha inoltre precisato che l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen. ha natura valutativa e deve essere formulata con chiarezza e precisione (ad es. mediante addebito di allaccio diretto alla rete del distributore). Nel caso concreto la Corte ha ravvisato un errore del Tribunale nel dichiarare l'inefficacia della contestazione suppletiva e ha disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per consentire la valutazione corretta della contestazione suppletiva e delle acquisizioni istruttorie.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola la declaratoria di non doversi procedere per cause in favore dell'imputato; la Corte distingue le diverse cause (improcedibilità vs estinzione) e rileva che la dichiarazione di improcedibilità non può essere usata per neutralizzare, 'ora per allora', l'esercizio legittimo della contestazione suppletiva del PM quando questa incide sulla procedibilità solo in relazione alla querela della parte privata.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Riconosce il potere/dovere del Pubblico Ministero di contestare, anche in dibattimento, circostanze aggravanti non indicate nel provvedimento introduttivo; la Corte afferma che tale contestazione può essere effettuata anche dopo la scadenza del termine transitorio purché nella prima udienza utile e che essa può produrre effetti giuridici rilevanti sulla procedibilità.

  • art. 625 cod. pen., primo comma, n. 7

    L'aggravante relativa alla destinazione della res a pubblico servizio ha natura valutativa: impone una verifica giuridica sulla natura e destinazione della cosa. Per essere efficacemente contestata deve emergere con chiarezza nella imputazione (es. allaccio diretto alla rete di distribuzione).

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    Prevede la fase predibattimentale finalizzata anche a precisare le aggravanti non contestate; la disposizione chiarisce lo scopo della contestazione suppletiva: adeguare la definizione delle circostanze aggravanti a quanto emerge dal fascicolo per rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 50, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sull'esercizio dell'azione penale da parte del PM; la Corte osserva che l'azione penale era stata correttamente esercitata anche senza la iniziale contestazione dell'aggravante e che il PM ha il potere-dovere di integrare l'imputazione.

  • art. 569, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione; la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Catania per consentire la valutazione della contestazione suppletiva.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamato dal Procuratore generale come norma violata nella sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia illegittimamente sindacato la contestazione suppletiva e, quindi, abbia dato luogo a nullità processuale, accogliendo le doglianze mosse in relazione al corretto esercizio del potere di contestazione del PM.

  • art. 521, comma 2 cod. proc. pen. (richiamato in riferimento alla giurisprudenza della Corte Cost.)

    Citato a titolo comparativo: la Corte segnala che la disciplina che esclude la restituzione degli atti al PM per omessa contestazione di aggravante è stata ritenuta legittima in altro contesto, ma distingue quel caso dall'attuale perché qui la contestazione suppletiva incide sulla procedibilità a seguito di modifiche legislative.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero può validamente operare una contestazione suppletiva di aggravante anche dopo il termine transitorio del 30/03/2023, purché la contestazione avvenga nella prima udienza utile di contraddittorio successiva alla modifica normativa; in tali ipotesi la contestazione può incidere sulla procedibilità.
  • L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 (destinazione a pubblico servizio) è di natura valutativa e richiede una formulazione precisa e circostanziata nell'imputazione (ad es. addebito dell'allaccio diretto alla rete), altrimenti può essere censurata per vaghezza.
  • Il giudice non può dichiarare 'de plano' l'improcedibilità o il proscioglimento impedendo il contraddittorio e l'esercizio, da parte del PM, della potestà di modificare l'imputazione; il diritto all'ascolto e il contraddittorio devono essere rispettati prima di decisioni con effetti sostanziali sulla procedibilità.
  • Quando la contestazione suppletiva, se accolta, rende il reato procedibile d'ufficio, il Tribunale deve valutare le acquisizioni istruttorie sulla base del materiale presente e non può semplicemente escluderne gli effetti per mera cronologia normativa senza aver consentito il confronto nel dibattimento.
  • La sopravvenuta causa di improcedibilità collegata alla querela della parte privata non può sempre neutralizzare 'ora per allora' l'esercizio del potere-dovere del PM se quest'ultimo non ha avuto possibilità oggettiva di integrare l'imputazione per ragioni estranee alla sua volontà.
  • Per la difesa è importante sollevare tempestivamente obiezioni di vaghezza o insufficiente specificazione dell'aggravante e richiedere che il PM specifichi il fondamento fattuale (collegamento alla rete, modalità di allaccio ecc.) affinché la contestazione sia effettiva e valutabile.
  • In caso di contestazione suppletiva ammessa ma di dubbia incidenza sulla procedibilità, la via prudente è che il giudice consenta il pieno contraddittorio e la produzione di prove/memorie prima di adottare provvedimenti di proscioglimento per improcedibilità.

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