Sentenza n. 620/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 372/2024 pubblicata il 04.10.2024 nella causa RG n. 408/2024 dal Tribunale di Asti – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti – Sezione Lavoro n. 372/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 372/2024 del Tribunale di Asti – Sezione Lavoro, che aveva liquidato somme in loro favore. Nelle more del giudizio, il Ministero ha corrisposto a uno dei ricorrenti, Vincenzo Liotta, le somme dovute in dipendenza del giudicato; per tale ragione la difesa ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente a tale posizione e ha insistito per l'esecuzione del titolo in favore degli altri tre ricorrenti, chiedendo anche la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti del ricorrente che aveva ricevuto le somme dovute. Quanto agli altri tre ricorrenti, ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Asti e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato sin d'ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di compiere gli atti necessari in sostituzione dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori, nonché alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La condanna alle spese è stata motivata dal fatto che l'Amministrazione aveva dato esecuzione al titolo solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in ragione di potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento del giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare la pretesa azionata, limitatamente alla posizione interessata.
art. 93 c.p.c.
Fondamento della distrazione delle spese in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'avvenuta integrale soddisfazione della pretesa di uno dei ricorrenti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella posizione, mentre il giudizio prosegue per gli altri beneficiari non ancora soddisfatti.
- Quando l'Amministrazione ha dato esecuzione solo parziale al titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme residue entro un termine prefissato e nominare contestualmente un Commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- La nomina preventiva del Commissario ad acta è funzionale ad assicurare l'effettività del giudicato: il commissario subentra all'Amministrazione inadempiente dopo l'inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione.
- La parziale esecuzione del giudicato intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese, valutata secondo la soccombenza sostanziale o virtuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →