Cassazione Penale, Sentenza n. 37892/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Vercelli del 12/06/2023 (irrevocabile il 01/11/2023). Il ricorrente ha sostenuto di non avere avuto conoscenza della pronuncia della sentenza perché, dopo la rinuncia del difensore di fiducia, non gli sarebbe stata comunicata la nomina del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 28 disp. att. cod. proc. pen. e il difensore d'ufficio non lo avrebbe contattato, con la conseguenza di non essere stato in grado di proporre tempestivamente impugnazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il ricorrente avesse effettiva conoscenza della pendenza del processo (aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio e il difensore di fiducia lo aveva informato della rinuncia) e quindi l'onere di attivarsi per nominare un nuovo difensore o informarsi sullo svolgimento del processo ricadeva su di lui. La violazione dell'art. 28 disp. att. cod. proc. pen. non determina nullità e non esclude la responsabilità del ricorrente per una condotta negligente che impedisce l'accoglimento della richiesta di restituzione. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (comma 2.1.)
prevede che l'imputato giudicato in assenza sia restituito a sua richiesta nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se ... fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa
La norma introduce un rimedio restitutorio autonomo con un onere gravoso di allegazione e prova da parte dell'imputato: bisogna dimostrare sia la mancanza di effettiva conoscenza del processo sia l'assenza di colpa per non aver impugnato nei termini.
art. 28 disp. att. cod. proc. pen.
il nominativo del difensore di ufficio sia comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato in qualunque momento un difensore di fiducia
La norma obbliga la comunicazione al soggetto privo di difensore; tuttavia, se l'imputato ha già nominato un difensore di fiducia, l'onere informativo è principalmente del difensore che rinuncia e la comunicazione dell'art. 28 non ha carattere tale da determinare nullità nel caso non eseguita; la responsabilità di attivarsi spetta all'imputato una volta a conoscenza della rinuncia.
art. 420 bis cod. proc. pen. (richiamato)
richiamato con riferimento ai casi in cui l'assenza sia stata dichiarata ma l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo
Le fattispecie previste dall'art. 420 bis (tra cui l'intervenuta conoscenza del processo) incidono sull'ammissibilità dei rimedi; il rimedio della restituzione ex art. 175 comma 2.1 opera solo se sussistono le condizioni specifiche e la prova della mancanza di conoscenza e di assenza di colpa.
art. 107 cod. proc. pen. (richiamato)
Richiamato per evidenziare che la tutela del diritto di difesa è assicurata dalla presenza del difensore (di fiducia o d'ufficio) e dall'ulteriore onere del difensore di comunicare la rinuncia; ciò limita la portata dell'obbligo di comunicazione ex art. 28.
Massime di principio
- La restituzione in termini ex art. 175 comma 2.1 richiede che l'imputato fornisca prova sia di non aver avuto effettiva conoscenza del processo sia di non aver potuto impugnare senza sua colpa; l'onere probatorio è stringente.
- La mera mancata comunicazione prevista dall'art. 28 disp. att. non comporta automaticamente la nullità degli atti né sufficiente di per sé a giustificare la restituzione in termini, soprattutto se l'imputato aveva comunque avuto conoscenza del procedimento.
- Se il difensore di fiducia ha comunicato la rinuncia all'assistito, l'obbligo di attivarsi per nominare un nuovo difensore o per informarsi sullo stato del processo grava sull'imputato; la sua inattività può essere valutata come colpa impedendo la restituzione.
- La negligenza del difensore d'ufficio nel contattare l'imputato non esclude automaticamente la responsabilità dell'imputato ove questi abbia già avuto elementi per sapere della necessità di provvedere (es. precedente nomina e rinuncia del difensore di fiducia).
- In situazioni simili è fondamentale documentare in modo puntuale la totale mancanza di conoscenza del processo e l'assenza di colpa personale (es. prova di mancata notifica degli atti decisivi e di impossibilità oggettiva di difendersi) per ottenere la restituzione in termini.
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