Cassazione Penale, Sentenza n. 18382/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto del reclamo avverso il diniego di: 1) autorizzazione a un colloquio visivo prolungato di due ore in occasione del proprio matrimonio (18/10/2024), sostenendo che, ai sensi dell'art.37 comma 10 d.P.R. 230/2000, la competenza per l'ampliamento del colloquio spettasse al Direttore del carcere e non al Ministro della Giustizia; 2) autorizzazione a effettuare una fotografia ulteriore rispetto a quella consentita, lamentando la violazione della circolare DAP (art.17) che limita a una foto l'anno, con violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e del divieto di pene afflittive (art.3 e art.27 Cost.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo ha ritenuto che l'art.37 comma 10 d.P.R. 230/2000 è applicabile anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato (41-bis) ma che, secondo la circolare DAP del 2/10/2017 (art.16), le richieste di colloquio prolungato per motivi eccezionali devono essere inoltrate alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento per la valutazione del Ministro della Giustizia; pertanto il Tribunale di sorveglianza ha correttamente disposto il non luogo a provvedere e il successivo rigetto. Sul secondo motivo ha ritenuto legittima la previsione di una fotografia all'anno (art.17 circolare DAP), conformandosi a precedenti di legittimità che considerano tale limite compatibile con l'esercizio del diritto all'affettività; non è stata ravvisata compressione di un diritto soggettivo rilevante. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 37 comma 10
Prevede possibilità di ampliamento dei colloqui per "circostanze eccezionali" o per specifiche condizioni oggettive; la Corte conferma l'applicabilità anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato (41-bis).
Regime differenziato che ammette restrizioni con bilanciamento tra sicurezza e rapporti familiari; non esclude l'applicazione dell'art.37 d.P.R. 230/2000 ma legittima misure di limitazione purché motivate.
Circolare DAP 2/10/2017, art.16
Stabilisce che le richieste di colloquio prolungato o deroghe al regime speciale vanno inoltrate alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento per valutazione del Ministro della Giustizia; attribuisce pertanto la competenza decisionale al livello ministeriale.
Circolare DAP 2/10/2017, art.17
Prevede la possibilità per ciascun detenuto di effettuare una fotografia nell'anno previo nulla osta dell'autorità giudiziaria; la Corte ritiene tale limite legittimo e non lesivo del diritto all'affettività, incidendo sulle modalità di esercizio del diritto.
Cost., art. 3
Richiamato dal ricorrente per violazione del principio di uguaglianza; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione dato il carattere ragionato e giustificato delle limitazioni per motivi di sicurezza.
Cost., art. 27 comma 3
Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di pene afflittive aggiuntive; la Corte ha ritenuto che la limitazione fotografica non costituisce tormento o pena aggiuntiva incompatibile con l'articolo.
Norma processuale che consente la condanna alle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente alle spese in caso di rigetto.
Massime di principio
- Per detenuti sottoposti a regime 41-bis le richieste di colloquio prolungato per "motivi eccezionali" devono essere indirizzate alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento e valutate dal Ministro della Giustizia; l'autorità carceraria locale può non essere competente a concederle.
- La previsione amministrativa di una fotografia all'anno per detenuti in regime differenziato è considerata legittima dalla giurisprudenza di legittimità: limita le modalità di esercizio del diritto all'affettività ma non lo annulla, salvo concreta e specifica valutazione contraria fondata su evidenze.
- Per impugnare efficacemente limiti operativi detentivi è necessario dimostrare l'assenza di ragioni di sicurezza o fornire elementi concreti che giustifichino l'eccezionalità della situazione; argomentazioni generiche di principio (es. mera invocazione della Costituzione) hanno scarse possibilità di accoglimento senza prova delle circostanze concrete.
- Quando una richiesta amministrativa rimane inevasa o è indirizzata all'autorità ritenuta incompetente dalla normativa interna (es. circolari DAP), il ricorso giudiziario può essere dichiarato inammissibile o il giudice può dismettere il provvedimento per competenza, a meno che non sussista violazione evidente e urgente dei diritti costituzionali.
- In situazioni straordinarie (es. matrimonio in carcere) è consigliabile documentare puntualmente la natura eccezionale dell'evento e rivolgersi preventivamente all'autorità competente prevista dalla normativa (Direzione Generale/DAP/Ministero), conservando prova formale dell'inoltro e dell'eventuale inerzia amministrativa per poter successivamente contestare l'operato.
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