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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18382/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto del reclamo avverso il diniego di: 1) autorizzazione a un colloquio visivo prolungato di due ore in occasione del proprio matrimonio (18/10/2024), sostenendo che, ai sensi dell'art.37 comma 10 d.P.R. 230/2000, la competenza per l'ampliamento del colloquio spettasse al Direttore del carcere e non al Ministro della Giustizia; 2) autorizzazione a effettuare una fotografia ulteriore rispetto a quella consentita, lamentando la violazione della circolare DAP (art.17) che limita a una foto l'anno, con violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e del divieto di pene afflittive (art.3 e art.27 Cost.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo ha ritenuto che l'art.37 comma 10 d.P.R. 230/2000 è applicabile anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato (41-bis) ma che, secondo la circolare DAP del 2/10/2017 (art.16), le richieste di colloquio prolungato per motivi eccezionali devono essere inoltrate alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento per la valutazione del Ministro della Giustizia; pertanto il Tribunale di sorveglianza ha correttamente disposto il non luogo a provvedere e il successivo rigetto. Sul secondo motivo ha ritenuto legittima la previsione di una fotografia all'anno (art.17 circolare DAP), conformandosi a precedenti di legittimità che considerano tale limite compatibile con l'esercizio del diritto all'affettività; non è stata ravvisata compressione di un diritto soggettivo rilevante. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 37 comma 10

    Prevede possibilità di ampliamento dei colloqui per "circostanze eccezionali" o per specifiche condizioni oggettive; la Corte conferma l'applicabilità anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato (41-bis).

  • art. 41-bis ord. pen.

    Regime differenziato che ammette restrizioni con bilanciamento tra sicurezza e rapporti familiari; non esclude l'applicazione dell'art.37 d.P.R. 230/2000 ma legittima misure di limitazione purché motivate.

  • Circolare DAP 2/10/2017, art.16

    Stabilisce che le richieste di colloquio prolungato o deroghe al regime speciale vanno inoltrate alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento per valutazione del Ministro della Giustizia; attribuisce pertanto la competenza decisionale al livello ministeriale.

  • Circolare DAP 2/10/2017, art.17

    Prevede la possibilità per ciascun detenuto di effettuare una fotografia nell'anno previo nulla osta dell'autorità giudiziaria; la Corte ritiene tale limite legittimo e non lesivo del diritto all'affettività, incidendo sulle modalità di esercizio del diritto.

  • Cost., art. 3

    Richiamato dal ricorrente per violazione del principio di uguaglianza; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione dato il carattere ragionato e giustificato delle limitazioni per motivi di sicurezza.

  • Cost., art. 27 comma 3

    Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di pene afflittive aggiuntive; la Corte ha ritenuto che la limitazione fotografica non costituisce tormento o pena aggiuntiva incompatibile con l'articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la condanna alle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente alle spese in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Per detenuti sottoposti a regime 41-bis le richieste di colloquio prolungato per "motivi eccezionali" devono essere indirizzate alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento e valutate dal Ministro della Giustizia; l'autorità carceraria locale può non essere competente a concederle.
  • La previsione amministrativa di una fotografia all'anno per detenuti in regime differenziato è considerata legittima dalla giurisprudenza di legittimità: limita le modalità di esercizio del diritto all'affettività ma non lo annulla, salvo concreta e specifica valutazione contraria fondata su evidenze.
  • Per impugnare efficacemente limiti operativi detentivi è necessario dimostrare l'assenza di ragioni di sicurezza o fornire elementi concreti che giustifichino l'eccezionalità della situazione; argomentazioni generiche di principio (es. mera invocazione della Costituzione) hanno scarse possibilità di accoglimento senza prova delle circostanze concrete.
  • Quando una richiesta amministrativa rimane inevasa o è indirizzata all'autorità ritenuta incompetente dalla normativa interna (es. circolari DAP), il ricorso giudiziario può essere dichiarato inammissibile o il giudice può dismettere il provvedimento per competenza, a meno che non sussista violazione evidente e urgente dei diritti costituzionali.
  • In situazioni straordinarie (es. matrimonio in carcere) è consigliabile documentare puntualmente la natura eccezionale dell'evento e rivolgersi preventivamente all'autorità competente prevista dalla normativa (Direzione Generale/DAP/Ministero), conservando prova formale dell'inoltro e dell'eventuale inerzia amministrativa per poter successivamente contestare l'operato.

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