Cassazione Penale, Sentenza n. 20583/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo: 1) erronea applicazione della normativa sull'immigrazione (art. 12 d.lgs. n. 286/1998) sostenendo che le istanze telematiche di nulla osta erano meri atti prodromici/tecnici non idonei a "procurare l'ingresso" e che ella si limitava a fornire supporto informatico senza dover controllare la veridicità dei documenti; molte pratiche sarebbero state archiviate o non avrebbero dato seguito al rilascio di permessi; 2) mancata prova dell'elemento soggettivo in relazione ai falsi nulla osta (artt. 477 e 482 c.p.): le fotocopie rinvenute le sarebbero state consegnate dagli stranieri e la formazione di copie di atti inesistenti non integrerebbe la falsità materiale salvo che assumano l'apparenza di originali; in ogni caso, non essendo stati emessi nullaosta, mancherebbe la consapevolezza della falsità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le sentenze di merito avessero formato un quadro probatorio solido e congruamente motivato: analisi tecnica di utenze telefoniche e computer, esito della perquisizione domiciliare con numerosa documentazione falsificata (alcune con apparenza di originali), modus operandi ripetuto (account email creati ad hoc, utilizzo di PC e utenze riconducibili alla ricorrente, presentazione fittizia come avvocato o fittizio datore di lavoro), e precedenti denunce per attività analoghe. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera l'avvio di pratiche con falsa rappresentazione dei presupposti idoneo a "procurare l'ingresso" (reato di pericolo a consumazione anticipata). Perciò ha rigettato le censure sulla mancanza di dolo e sull'idoneità degli atti. E' stata disposta la condanna alle spese e il versamento alla cassa delle ammende di 3.000,00 euro.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1 (immigrazione)
La Corte ha interpretato l'art. 12 come fattispecie a forma libera, di pericolo e a consumazione anticipata: l'avvio di pratiche (anche telematiche) accompagnate da false informazioni circa i presupposti per il rilascio del nulla osta è atto idoneo a procurare l'ingresso illegale, indipendentemente dall'effettivo ingresso dello straniero.
codice penale, artt. 477 e 482 (falso materiale e uso di falso)
La Corte ha ritenuto integrati i reati di falso materiale in relazione ai documenti rinvenuti, anche quando si trattasse di copie di atti inesistenti, poiché molte copie avevano l'apparenza di atti originali e potevano ingannare la pubblica fede; la consapevolezza della falsità è stata desunta da elementi indiziari (quantità e natura dei documenti, modalità operative, ripetitività).
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e) (motivi di ricorso per cassazione)
Il ricorso basato su inosservanza/erronea applicazione di norme e su carenze di motivazione è stato valutato ma ritenuto aspecifico e manifestamente infondato alla luce della motivazione congrua delle sentenze di merito.
codice di procedura penale, art. 173 disp. att. (limiti alla motivazione in cassazione)
La Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione, come previsto per la motivazione in cassazione.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Riferimento formale alle requisitorie e alle conclusioni scritte presentate per via telematica/straordinaria; la Corte ha tenuto conto delle conclusioni del Pubblico Ministero e delle difese.
codice di procedura penale, art. 616 (onere delle spese e versamento alla cassa delle ammende)
Applicata la norma che prevede l'onere delle spese e il versamento alla cassa delle ammende allorché il ricorso sia dichiarato inammissibile e non sussistano colpe nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per affermare che non esiste responsabilità colposa nella determinazione della inammissibilità, con conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.
Massime di principio
- L'inoltro di istanze finalizzate all'ottenimento di nulla osta o permessi con dati o documentazione falsi può essere qualificato come atto idoneo a procurare l'ingresso illegale: non è necessario che l'ingresso si concretizzi per integrare il reato previsto dall'art. 12 d.lgs. 286/1998.
- La mera affermazione di avere svolto solo attività 'tecnica' o di supporto non esclude la responsabilità se vi sono elementi probatori concreti (contatti, utenze, account, documenti nella disponibilità, modalità ripetute) che dimostrano il ruolo attivo e la consapevolezza della falsità.
- La presenza in abitazione di numerosa documentazione falsificata, account/email riconducibili, e un modus operandi ripetuto costituiscono indizi pregnanti che possono soddisfare il requisito del dolo nella falsità materiale.
- La formazione di copie di atti inesistenti può integrare il reato di falso materiale se tali copie assumono apparenza di originali idonee a ingannare la pubblica fede.
- L'assenza di un successivo provvedimento amministrativo favorevole (nullaosta non emesso o pratiche archiviate) non esclude la rilevanza penale dell'atto prodromico/anticipato: il reato si consuma con l'atto idoneo a procurare l'ingresso, non con l'effetto finale.
- Per contestare efficacemente tali accuse in sede di impugnazione è necessario confutare specificamente la catena probatoria e gli elementi fattuali (tracce digitali, documenti, corrispondenza e ripetitività del comportamento), non limitandosi ad affermazioni generiche di inconsapevolezza.
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