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Sentenza

Sentenza n. 6515/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione Quinta Stralcio, n. 978 del 20 gennaio 2025, resa inter partes, concernente un provvedimento di annullamento d’ufficio del provvedimento di accoglimento delle richieste di verifica e certificazione (rvc).

Giustizia amministrativa202503304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento d’ufficio dell’accoglimento delle RVC e contro la richiesta di restituzione di € 33.994,45

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore incentivato)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato in primo grado il provvedimento con cui il GSE aveva annullato d’ufficio l’accoglimento delle richieste di verifica e certificazione, ritenendo non adempiuto l’onere di integrazione documentale richiesto, nonché il successivo atto di quantificazione dell’importo da restituire e la comunicazione di avvio del procedimento. In primo grado erano stati dedotti, tra l’altro, l’erroneità della richiesta documentale, la non applicabilità del d.m. 11 gennaio 2017 e la violazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che la mancata produzione dei documenti necessari ai controlli integrasse un comportamento omissivo od ostativo legittimante la decadenza dagli incentivi. In appello la società ha censurato l’omessa pronuncia su alcuni motivi, l’erronea individuazione della disciplina applicabile, la violazione della disciplina tecnica sulle RVC e l’erronea valutazione dell’integrazione documentale. Ha sostenuto che le istanze erano state presentate nel 2016, quando erano disciplinate dal d.m. 28 dicembre 2012, e che tutta la documentazione prevista dalle schede tecniche e dalla disciplina applicabile era già stata prodotta; il GSE avrebbe invece richiesto documentazione ulteriore non prevista al momento della domanda.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Il Collegio ha rilevato che il GSE aveva richiesto documentazione integrativa rispetto a quella prodotta al momento della presentazione delle istanze, come risultava dall’affermazione secondo cui la documentazione allegata non era esaustiva. Pur riconoscendo in astratto il potere-dovere del GSE di svolgere approfondimenti istruttori e di richiedere integrazioni utili alla verifica dei presupposti degli incentivi, il giudice ha ritenuto illegittimo fondare l’annullamento d’ufficio esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta. Tale pretesa è stata ritenuta contraria ai principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 e al principio di tutela della fiducia. Per effetto dell’illegittimità dell’annullamento d’ufficio, è stato annullato anche il conseguente provvedimento di quantificazione della restituzione di € 33.994,45. Sono state compensate le spese del doppio grado in ragione della particolarità della vicenda e della recente evoluzione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    principi di collaborazione e buona fede

    L’amministrazione deve esercitare il potere nel rispetto dei doveri di collaborazione e buona fede; non può fondare il diniego o l’annullamento dell’incentivo esclusivamente sulla mancata produzione di documenti non richiesti o non previsti al momento della presentazione dell’istanza.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato quale parametro dedotto dall’appellante in relazione all’annullamento d’ufficio, ma la decisione fonda l’accoglimento principalmente sull’illegittimità della richiesta documentale ulteriore e sul contrasto con collaborazione, buona fede e tutela della fiducia.

  • art. 12, comma 14, lett. c), d.m. 11 gennaio 2017

    comportamento «omissivo od ostativo»

    Il TAR aveva ritenuto che la mancata produzione dei documenti necessari ai controlli integrasse un comportamento omissivo od ostativo legittimante la decadenza; il Consiglio di Stato ha escluso che tale disciplina potesse essere applicata quando l’obbligo documentale non era previsto al momento della richiesta.

  • art. 16, comma 5, d.m. 11 gennaio 2017

    Richiamato dall’appellante per contestare l’individuazione della disciplina applicabile; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione decisiva.

  • d.m. 28 dicembre 2012

    La disciplina applicabile alle istanze RVC presentate nel 2016, secondo la prospettazione dell’appellante riportata e condivisa dal Collegio, era quella vigente al momento della presentazione delle domande.

  • allegato A alla deliberazione AEEG 27 dicembre 2002, n. 234

    Individua, insieme alle linee guida tecniche richiamate, la documentazione che la società affermava di avere già allegato alle richieste di verifica e certificazione.

Massime di principio

  • Il gestore pubblico degli incentivi può svolgere approfondimenti istruttori e richiedere integrazioni documentali utili a verificare la sussistenza dei presupposti dell’incentivo, ma non può fondare esclusivamente su un obbligo documentale sopravvenuto o non previsto al momento della domanda il diniego, la decadenza o l’annullamento del beneficio.
  • Nelle procedure di incentivazione, la documentazione richiesta e gli adempimenti esigibili devono essere valutati in rapporto alla disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza; la successiva richiesta di documenti ulteriori non può trasformarsi automaticamente in causa di perdita dell’incentivo.
  • L’esercizio dei poteri di controllo e di autotutela del gestore deve rispettare i principi di collaborazione e buona fede dell’amministrazione e la tutela della fiducia del privato, soprattutto quando il beneficio sia stato già riconosciuto sulla base della documentazione richiesta dalla disciplina applicabile.
  • L’illegittimità dell’annullamento d’ufficio del provvedimento di riconoscimento dell’incentivo comporta, in via consequenziale, l’annullamento dell’atto con cui l’amministrazione ha quantificato e richiesto la restituzione delle somme o dei titoli ritenuti indebitamente percepiti.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseRevoca e recupero dei contributiAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamentoAutotutela decisoriaDifetto di istruttoria

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