Cassazione Penale, Sentenza n. 8985/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva solo in parte riformato la precedente misura cautelare (il Gip di Brindisi aveva disposto la custodia in carcere, il Tribunale aveva disposto gli arresti domiciliari). La ricorrente deduceva: 1) carenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi A), D) e I) contestati, sostenendo di essere al più connivente con il marito Mazza e non concorrente concreto (assenza di apporto collaborativo); 2) elementi indiziari insufficienti riguardo al fatto D) (attribuzione del reato in base al fatto che un terzo entrato nell'edificio ne sia uscito con stupefacente); 3) illogicità della connessione probatoria per il capo I) a causa del decorso temporale tra una nota interlocuzione e il successivo rinvenimento della sostanza; 4) omissione di motivazione sulla mancata riqualificazione dei fatti nella ipotesi di "lieve entità" ex comma 5 art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza: la ricorrente aveva accompagnato il Mazza a ritirare una fornitura di stupefacente (comportamento idoneo a superare la mera connivenza), nella casa familiare la droga era custodita in parti comuni insieme a strumenti per il confezionamento e a una "contabilità" e proventi riconducibili alla ricorrente (borsa attribuita a lei). Quanto al capo D), la coincidenza dell'arrivo del Cirasino, il successivo rinvenimento di stupefacente su di lui e la comunicazione telefonica della ricorrente ("è arrivata Aurora") sono stati ritenuti elementi indiziari significativi; l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa non poteva essere valutata in sede di cassazione. Sulla questione della lieve entità, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del riesame: la disponibilità di quantitativi significativi e degli arnesi per il confezionamento, nonché altri elementi organizzativi, escludevano la minima offensività richiesta dal comma 5 art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990
La Corte ha ritenuto inapplicabile la fattispecie di "lieve entità" in presenza di quantitativi significativi di stupefacente, arnesi per il confezionamento e altri elementi organizzativi che dimostrano una attività di spaccio non marginale; inoltre la richiesta di riqualificazione doveva essere formulata e sviluppata in sede di merito (riesame).
Codice penale, art. 110
La Corte richiama la distinzione tra mera connivenza (comportamento passivo) e concorso (apporto consapevole e fattivo alla commissione del reato); elementi come logistica, supporto operativo o comportamento che agevoli l'attività illecita possono configurare concorso ai sensi dell'art. 110.
Codice di procedura penale, art. 616
L'art. 616 c.p.p. è stato invocato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La distinzione tra connivenza e concorso va valutata sui comportamenti concreti: atti come accompagnare il fornitore, partecipare logisticamente al recupero della sostanza, la presenza di droga in parti comuni, strumenti per il confezionamento, contabilità e proventi riconducibili sono indici di concorso e superano la mera connivenza.
- Telefonate, appuntamenti concordati e la coincidenza tra arrivi di terzi e rinvenimento di stupefacente costituiscono elementi indiziari validi se contestualizzati nel quadro probatorio complessivo; l'alternativa interpretativa proposta dalla difesa non è valutabile in sede di cassazione se implicante rivalutazione del fatto.
- La valutazione della "lieve entità" ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 richiede non solo il dato ponderale, ma anche l'assenza di elementi che attestino organizzazione, strumenti per il confezionamento o proventi: in presenza di questi elementi la riqualificazione va esclusa.
- In sede di cassazione è limitata la possibilità di sindacare l'apprezzamento probatorio del giudice del merito; devono emergere vizi di diritto o di motivazione, non semplice contrapposizione di interpretazioni probatorie.
- Nell'ambito del riesame cautelare il bilanciamento delle esigenze cautelari considera anche la condizione personale (es. incensuratezza, presenza di figli minori) per valutare misure meno afflittive; tuttavia la persistenza di gravi indizi e del pericolo di reiterazione può giustificare misure cautelari significative.
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