Cassazione Penale, Sentenza n. 651/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la liberazione anticipata precedentemente concessa al ricorrente in ragione della sopravvenuta condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) con contestazione di durata dal mese di agosto 2009 "all'attualità". Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) carenza di motivazione sulla individuazione delle condotte delittuose poste in essere dopo la concessione del beneficio; 2) mancata valutazione dell'incidenza delle condotte illecite sulla decisione di concedere i semestri di liberazione anticipata; 3) mancata considerazione dello stato di detenzione ininterrotta successivo alla concessione del beneficio, che avrebbe reso impossibile la commissione di fatti illeciti nel periodo contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul piano sostanziale la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia legittimamente fatto riferimento all'accertamento operato dal giudice della cognizione circa la permanenza della condotta associativa e abbia valutato la mancata genuinità della buona condotta come incompatibile con il mantenimento del beneficio. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati perché il Tribunale si è attenuto ai limiti temporali e alle conclusioni della sentenza di merito; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non essendo stata specificata la ragione per cui i periodi di detenzione avrebbero escluso apporti post-arresto al sodalizio.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; la contestazione "aperta" relativa a reati a carattere permanente non determina automaticamente la permanenza della condotta fino alla sentenza di primo grado: occorre verificare in motivazione se il giudice di merito ha ritenuto provata la persistenza del vincolo associativo nel periodo rilevante.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limiti di sintesi dei motivi di ricorso in cassazione: il ricorso deve essere riassunto nei limiti previsti dalla norma, come fatto dal ricorrente nel testo processuale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma prevista per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in materia penale; applicata dalla Corte per compensare le spese del giudizio di cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022; Sez. 1, n. 49625 del 14/11/2023; Sez. 3, n. 41750 del 16/09/2013 (tra le altre)
Principio secondo cui, in caso di reato permanente contestato in modo "aperto", il Tribunale di sorveglianza deve attenersi all'accertamento temporale effettuato dal giudice della cognizione e non può operare autonome delimitazioni temporali; inoltre il Tribunale può compiere una cognizione incidentale sui fatti accertati in sede di cognizione per valutare l'impatto sul processo rieducativo, ma non può contraddire il giudicato penale senza fondamento.
Massime di principio
- Quando la revoca della liberazione anticipata è basata su una condanna per reato a carattere permanente con contestazione aperta, il Tribunale di sorveglianza deve attenersi alle indicazioni temporali e agli accertamenti fatti dal giudice di cognizione; non può ritenersi automaticamente che la condotta sia perdurata fino alla sentenza senza che questo emerga dalla motivazione di merito.
- La semplice circostanza della detenzione in un certo periodo non è automaticamente sufficiente a dimostrare la cessazione del vincolo associativo: l'arresto può interrompere la partecipazione, salvo che emergano elementi positivi che provino il mantenimento di apporti al sodalizio anche durante la detenzione.
- Nelle valutazioni sul mantenimento o sulla revoca dei benefici penitenziari il Tribunale di sorveglianza può esaminare il 'processo rieducativo' e valutare se una buona condotta apparente sia incompatibile con elementi che dimostrino persistenza di attività criminose; questa valutazione è discrezionale ma deve essere motivata alla luce del giudicato.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e non generici: deduzioni vaghe sullo stato di detenzione o sulla impossibilità di commissione di reati senza indicare in che modo la sentenza di merito avrebbe escluso la persistenza della condotta sono inammissibili o destinate al rigetto.
- Non può applicarsi un automatismo: la presenza di una condanna intervenuta non vale di per sé per la revoca del beneficio; è necessario un accertamento concreto, motivato e riferito alle condotte effettivamente accertate in sede di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 525/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 526/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 530/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 533/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 535/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 536/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →