Sentenza n. 15378/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento: - della nota n. -OMISSIS- del 2.2.2023 dell’Ufficio per il trattamento economico del personale in servizio del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di finanza; - di ogni atto presupposto, anteriore, connesso, conseguente e correlato; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla decorrenza della nomina a ufficiale a far data dal 4.5.2009 e del conseguente raggiungimento, a far data dal 4.5.2022, dei 13 anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale, ai fini della nuova posizione stipendiale (art. 1811, d.lgs. n. 66/2010); nonché per la condanna dell’intimata amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota che ha determinato il trattamento stipendiale con decorrenza dall’11 gennaio 2023, computando dalla data di effettivo incorporamento il periodo di servizio rilevante per la nuova posizione stipendiale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato al concorso per 25 tenenti del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, era stato escluso il 30 marzo 2009 per inidoneità psicofisica e aveva ottenuto un decreto cautelare monocratico di ammissione con riserva. Dopo l’annullamento giudiziale dell’esclusione, era stato riammesso alla procedura e dichiarato vincitore; il decreto di nomina aveva fissato la decorrenza giuridica al 4 maggio 2009 e quella economica all’11 gennaio 2010, data di inizio del 3° corso effettivamente frequentato. Contestava la nota che aveva fatto decorrere dall’11 gennaio 2010 il periodo di tredici anni previsto dall’art. 1811 d.lgs. 66/2010 e quindi il nuovo trattamento stipendiale dall’11 gennaio 2023. Deduceva violazione ed erronea applicazione dell’art. 1811, eccesso di potere per illogicità, difetto d’istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento, arbitrarietà ed erroneità dei presupposti, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza e lesione del legittimo affidamento. Sosteneva che l’amministrazione non avesse eseguito il decreto cautelare del 2009, provocando il ritardo nell’immissione in servizio e nello stipendio; chiedeva l’accertamento della decorrenza dal 4 maggio 2009, l’annullamento degli atti e il pagamento delle differenze retributive, oltre accessori e risarcimento. Con motivi aggiunti invocava una circolare del Ministero della difesa del 2017, che a suo dire valorizzava la decorrenza giuridica per l’inquadramento stipendiale. L’amministrazione eccepiva irricevibilità e inammissibilità, sosteneva che gli effetti economici decorressero dall’effettivo incorporamento ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 69/2001 e deduceva la prescrizione della domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, prescindendo dalle eccezioni di rito perché infondato nel merito. Ha escluso che il mancato seguito al decreto cautelare monocratico fosse causalmente collegato alla successiva immissione in servizio: quel decreto era efficace solo fino alla pronuncia del collegio e l’ordinanza collegiale non aveva confermato l’ammissione con riserva; il ricorrente era stato ammesso definitivamente alle ulteriori fasi solo con la successiva sentenza che aveva annullato l’esclusione. Non risultava quindi un danno imputabile all’amministrazione per inesecuzione del decreto. Quanto al computo dei tredici anni, l’art. 1811 d.lgs. 66/2010 va coordinato con la disciplina speciale dell’art. 9 d.lgs. 69/2001: la nomina decorre dall’inizio del corso, mentre gli effetti economici decorrono in ogni caso dall’effettivo incorporamento. Poiché la nuova posizione stipendiale è un effetto economico della nomina, il periodo utile decorreva dall’effettivo incorporamento, coincidente con l’inizio del 3° corso frequentato, l’11 gennaio 2010, e non dalla decorrenza giuridica del 4 maggio 2009. Era dunque legittima la decorrenza del nuovo stipendio dall’11 gennaio 2023. La circolare invocata con motivi aggiunti era irrilevante alla luce della disciplina primaria e, comunque, non applicabile agli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza. Respinte le domande accessorie di pagamento e risarcimento; spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 21, comma 9, l. 1034/1971
È appena il caso di rammentare che, ai sensi dell’art. 21, c. 9, l. n. 1034/1971 (applicabile pro tempore al giudizio sull’esclusione del ricorrente), “il decreto [cautelare monocratico] è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile”.
Il decreto cautelare monocratico conserva efficacia soltanto fino alla pronuncia del collegio nella prima camera di consiglio utile; non può quindi fondare, una volta intervenuta la fase collegiale senza conferma della misura, la pretesa che l’amministrazione fosse tenuta a mantenere l’ammissione con riserva.
art. 1811 d.lgs. 66/2010
Posto che non può revocarsi in dubbio che l’attribuzione stipendiale di cui all’art. 1811, d.lgs. n. 66/2010, sia un effetto economico della nomina, nel particolare caso del ricorrente non può che guardarsi alla data di effettivo incorporamento, non anche alla differente data di decorrenza giuridica della nomina.
Ai fini dell’attribuzione stipendiale prevista dall’art. 1811, quando la disciplina speciale distingue tra decorrenza giuridica della nomina ed effetti economici, il servizio rilevante decorre dalla data di effettivo incorporamento.
art. 2166 d.lgs. 66/2010
La res controversa concerne la modalità di computo dei i tredici anni di servizio, previsti dall’art. 1811, d.lgs. n. 66/2010 (applicabile al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare ex art. 2166, d.lgs. n. 66/2010), ai fini della correlata attribuzione stipendiale in un caso in cui vi è stata una netta cesura tra decorrenza giuridica (4.5.2009) ed economica (11.1.2010).
La disciplina stipendiale dell’art. 1811 è applicabile al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, ma il computo del servizio va effettuato coordinandola con le norme speciali che regolano la nomina e i suoi effetti economici.
art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. 69/2001
L’anzidetta disposizione speciale contiene due indici determinanti per la definizione della controversia: - la nomina decorre dalla data di inizio del corso di formazione; - in ogni caso, gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo incorporamento.
Per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza la nomina decorre dall’inizio del corso di formazione, mentre gli effetti economici decorrono comunque dall’effettivo incorporamento; tale data governa il computo utile alla nuova posizione stipendiale, che è un effetto economico della nomina.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale distingue la decorrenza giuridica della nomina dagli effetti economici e stabilisce che questi ultimi decorrono dall’effettivo incorporamento, il periodo di servizio rilevante per benefici di natura stipendiale collegati alla nomina va computato dalla data di effettivo incorporamento, non dalla diversa decorrenza giuridica.
- Il decreto cautelare monocratico adottato ai sensi dell’art. 21, comma 9, l. 1034/1971 è efficace fino alla pronuncia del collegio nella prima camera di consiglio utile; in assenza di conferma collegiale, la mancata esecuzione successiva del decreto non può essere assunta, senza un nesso causale dimostrato, come causa del ritardo nell’immissione in servizio.
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