Cassazione Civile, Ordinanza n. 29495/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un esposto presentato da una studentessa che si era laureata per prima nella stessa facoltà nei confronti di un altro laureando, segnalando un presunto plagio nella tesi di quest'ultimo. A seguito dell'esposto, l'Università rinviava la proclamazione di laurea in attesa di verifiche; poi la commissione accertava l'insussistenza di elementi di plagio e la seduta si teneva successivamente. Il laureando agiva quindi per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il rinvio. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello dichiarava nullità della citazione di primo grado per difetto del termine minimo di comparizione, ma decideva comunque nel merito confermando la condanna risarcitoria. La convenuta ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) erronea qualificazione dell'esposto come fatto illecito ex art. 2043 c.c., sostenendo che la responsabilità per denuncia/esposto richiede la consapevolezza della falsità dell'addebito e che il rinvio era derivato da una autonoma decisione dell'Università; 2) vizio motivazionale per mancata indicazione della norma violata e delle ragioni per cui l'esposto sarebbe stato ingiustificato; 3) erronea prova e quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, con violazione degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c.; 4) erronea liquidazione delle spese processuali, con riconoscimento di anticipazioni non dovute e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese dell'intero giudizio, compreso quello di legittimità. La ratio decidendi è che la mera presentazione di un esposto o di una denuncia non integra di per sé un illecito risarcibile: occorre la consapevolezza della falsità dell'addebito e, comunque, va considerato l'effetto causale autonomo dell'iniziativa dell'ente universitario che aveva sospeso la proclamazione per svolgere verifiche.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
la responsabilità aquiliana per esposto/denuncia presuppone la consapevole falsità dell'addebito e non la mera colpa o leggerezza del denunciante
art. 2059 c.c.
richiamato come norma invocata per il danno non patrimoniale, ma i motivi relativi restano assorbiti
art. 2697 c.c.
il danneggiato deve provare tutti i presupposti dell'illecito, compresa la consapevolezza della falsità delle accuse
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del motivo per vizio di motivazione e nullità della sentenza
art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione
art. 132, n. 4 c.p.c.
richiamato per la dedotta insufficienza/nullità della motivazione
art. 91 c.p.c.
richiamato per la censura sulla liquidazione delle spese di lite
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 75 disp. att. c.p.c.
richiamato con riferimento alla liquidazione delle spese e alle anticipazioni
Massime di principio
- La mera presentazione di una denuncia, querela o esposto non è, di per sé, fonte di responsabilità civile risarcitoria: per configurare l'illecito occorre provare che il denunciante fosse consapevole della falsità dell'addebito, cioè un comportamento doloso assimilabile alla calunnia.
- La colpa intesa come leggerezza o insufficiente ponderazione non basta, da sola, a fondare il danno risarcibile derivante dalla segnalazione, se manca la prova della volontà di attribuire falsamente un fatto illecito a un soggetto innocente.
- Quando all'iniziativa del privato si sovrappone un'autonoma decisione dell'autorità competente, quest'ultima può interrompere il nesso causale tra la segnalazione e il pregiudizio lamentato.
- Nel giudizio risarcitorio fondato su esposto o denuncia infondati, l'attore deve provare non solo la falsità dell'accusa, ma anche la consapevolezza della sua falsità in capo al convenuto.
- Se i motivi di ricorso che investono l'accertamento della responsabilità sono accolti, restano assorbite le censure sulla prova e sulla quantificazione del danno e sulla regolazione delle spese, che dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.
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