Cassazione Penale, Sentenza n. 30095/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/11/2023 del Tribunale di Caltanissetta che aveva applicato a Burlò la misura interdittiva temporanea (divieto di esercitare attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi per 1 anno) dopo aver riqualificato i fatti contestati originariamente come delitto di truffa (art. 640, comma 2 c.p.) in indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti (art. 10-quater d.lgs. 74/2000). Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) errata qualificazione giuridica e illegittima formulazione di autonome ricostruzioni di fatto da parte del Tribunale in assenza di iniziativa del P.M.; 2) violazione del principio del ne bis in idem cautelare in ragione della pendenza di un procedimento a Torino che riguarderebbe le stesse operazioni di compensazione e per il quale sarebbe stata già esercitata l'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità e non autosufficiente in quanto il ricorrente non ha allegato la domanda cautelare del P.M. necessaria per valutare la fondatezza della censura relativa alla riqualificazione; ha richiamato il principio secondo cui il giudice delle misure può modificare la qualificazione giuridica purché resti immutato l'accadimento materiale e la modifica non produca effetti oltre il procedimento incidentale. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza di documentazione (violazione del principio di autosufficienza) e manifestamente infondato: il ne bis in idem, secondo la giurisprudenza richiamata, opera solo per più procedimenti davanti al medesimo ufficio giudiziario; procedimenti pendenti davanti a uffici diversi devono essere regolati dalle norme sui conflitti di competenza. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, codice penale
Norma originariamente contestata (truffa aggravata). La Corte osserva che il giudice delle misure può modificare la qualificazione giuridica rispetto a quella richiesta dal P.M. purché non cambi l'accadimento materiale.
art. 10-quater d.lgs. 74/2000
art. 10-quater D.Lgs. 74/2000
Norma relativa all'indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti; il Tribunale aveva riqualificato i fatti in relazione a questo delitto e la Corte ha valutato la legittimità della riqualificazione alla luce dei limiti procedurali.
art. 616 codice di procedura penale
Richiamato quale base per determinare che, essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa, si applica la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese processuali.
Principio del ne bis in idem (giurisprudenza, Sez. U. sent. n. 34655/2005)
Sez. Unite, sentenza n. 34655 del 28/06/2005
Il ne bis in idem riguarda procedimenti per lo stesso fatto e avanti al medesimo ufficio giudiziario; non opera automaticamente per procedimenti pendenti davanti ad uffici diversi, che devono essere regolati con le norme sui conflitti di competenza.
Giurisprudenza sulla possibilità del giudice di riqualificare il fatto
Sez. U. n.16 del 19/06/1996; Sez.6 n.12828 del 14/02/2013; Sez.2 n.9948 del 23/01/2020; Sez.6 n.16202 del 11/03/2021
Richiamati precedenti che confermano l'autonomia del giudice delle misure nel modificare la qualificazione giuridica rispetto a quella del P.M., con il limite che la formulazione materiale del fatto non sia alterata e che la modifica produca effetti solo nel procedimento incidentale.
Massime di principio
- Il giudice che applica o riesamina misure cautelari può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero se resta immutato l'accadimento materiale; tale modifica incide solo nel procedimento incidentale e non surroga l'iniziativa del P.M.
- In sede di impugnazione in Cassazione occorre rispettare il principio di autosufficienza: i documenti essenziali (es. la domanda cautelare del P.M., atti di altri procedimenti invocati) devono essere allegati al ricorso, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per mancata allegazione.
- Il principio del ne bis in idem, ai fini della preclusione dell'azione penale o delle misure cautelari, opera solo quando vi siano procedimenti per lo stesso fatto davanti al medesimo ufficio giudiziario; per procedimenti davanti ad uffici diversi la disciplina da applicare sono le norme sui conflitti di competenza positiva tra uffici.
- La contestazione relativa alla riqualificazione giuridica richiede che il ricorrente dimostri concretamente che la nuova qualificazione si fonda su un diverso fatto materiale rispetto a quello su cui il P.M. ha iniziato l'azione; senza prove/documenti la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, responsabilità per spese processuali e frequentemente l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), salvo che non ricorra assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30038/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30039/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30041/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30042/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30043/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30044/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →