Cassazione Penale, Sentenza n. 24359/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: contestano che la condotta debba essere qualificata come tentativo di furto (sostenendo che la polizia avrebbe seguito il veicolo senza mai perderlo di vista e quindi gli imputati non avrebbero avuto la disponibilità effettiva della refurtiva), che la responsabilità della Sassoli sia stata accertata in modo indimostrato (si sarebbe limitata ad essere presente nell'autovettura), e che a favore del Barresi dovesse essere riconosciuta la sospensione condizionale della pena avendo un unico precedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure generiche, ripetitive di quanto già dedotto in appello e non confrontate con la motivazione della corte territoriale. Ha confermato che il furto si considera consumato quando la cosa è passata sotto il dominio esclusivo dell'agente, salvo il caso in cui la polizia abbia monitorato continuativamente e volontariamente consentito la consumazione per scopi investigativi (qui non dimostrato). Ha ritenuto corretta la valutazione della partecipazione della Sassoli in base a relazione affettiva, proprietà dell'auto e uso dell'auto per il trasporto della refurtiva, e ha ritenuto legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena in considerazione dei precedenti e degli elementi ritenuti ostativi. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma sul reato di furto; la sentenza applica il principio che il furto si consuma quando la res passa nel dominio esclusivo dell'agente, anche se per breve tempo
art. 625 c.p., co. 1, n. 7
Disposizioni sulle circostanze che qualificano e aggravano il reato di furto (richiamata nella contestazione originaria)
art. 624-bis c.p.
Norma sul furto in abitazione; reato per il quale è stata mantenuta la prosecuzione del procedimento e la relativa condanna
art. 133 c.p.
Norma sui criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte conferma che il giudice di merito può indicare solo gli elementi ritenuti prevalenti (es. precedenti) e non è obbligato a esaurire tutti gli elementi elencati dall'art. 133
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e al pagamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato; applicata per sanzionare i ricorrenti
Massime di principio
- Il furto si considera consumato quando la cosa sottratta è passata sotto il dominio esclusivo dell'agente, anche se il possesso è breve o la vittima può ancora tentare il recupero; è tentativo solo se si dimostra che la polizia ha monitorato continuativamente e deciso di lasciar proseguire l'azione per ragioni investigative
- La responsabilità per concorso nel reato non richiede la prova di un previo accordo formale: sono sufficienti elementi fattuali che permettono di ricavare una volontà comune e un contributo, anche morale, alla realizzazione del reato (es. proprietà/uso del mezzo, rapporto con l'autore, trasporto della refurtiva)
- Per la concessione della sospensione condizionale della pena il giudice di merito può fare una valutazione selettiva degli elementi dell'art. 133 c.p. e motivare sulla base degli elementi ritenuti ostativi (prevedendo che i soli riferimenti generici al casellario non sono idonei se non specificati)
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte di merito; censure generiche, ripetitive o meramente ricostruttive dei fatti sono frequentemente dichiarate inammissibili
- La condanna alle spese e a somme alla cassa delle ammende può essere disposta quando i ricorsi siano manifestamente inammissibili per responsabilità anche colposa dei difensori nel proporre impugnazioni infondate
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