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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02429/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da distinti avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto, in misura proporzionale dell'1%, l'imposta di registro sulla registrazione di una sentenza non definitiva del Tribunale di Forlì pronunciata in un giudizio di scioglimento della comunione avente ad oggetto un'unità immobiliare commerciale indivisa e indivisibile. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi e i ricorsi erano stati accolti; l'appello dell'Ufficio era stato respinto dalla CTR, che aveva qualificato la sentenza come atto non recante trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, da tassare quindi in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lett. d), della Tariffa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 1111 c.c., sostenendo che la decisione di scioglimento della comunione integrerebbe un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, poiché incide su diritti reali di proprietà.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato l'art. 37 d.P.R. n. 131/1986 e l'art. 8 della Tariffa, osservando che le sentenze dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggette a registrazione e che, nello specifico, l'aliquota varia a seconda che l'atto comporti trasferimento/costituzione di diritti reali, accertamento di diritti a contenuto patrimoniale oppure nessuno di tali effetti. Nel caso concreto, la sentenza non definitiva del Tribunale non aveva definito controversie di merito su diritti soggettivi patrimoniali, ma si era limitata a disporre il differimento e a rimettere la causa in istruttoria per la concreta vendita del bene nell'ambito dello scioglimento della comunione. Perciò la tassazione corretta era quella in misura fissa ex lett. d). Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della natura dell'amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    Si applica l'aliquota proporzionale dell'1% agli atti dell'autorità giudiziaria che comportano accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; nel caso concreto la Corte ha escluso che la sentenza non definitiva di scioglimento della comunione rientrasse in tale ipotesi.

  • art. 8, lett. d), Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    Si applica la misura fissa agli atti dell'autorità giudiziaria che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; la sentenza oggetto di causa è stata ricondotta a questa ipotesi.

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a imposta di registro anche se impugnati o ancora impugnabili, con conguaglio all'esito definitivo della lite.

  • art. 1111 c.c.

    È richiamato dall'Agenzia come norma sullo scioglimento della comunione; la Corte non ne fa una lettura autonoma, ma esclude che la sentenza in esame abbia un contenuto accertativo patrimoniale tale da giustificare l'aliquota proporzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione, rilevando che l'amministrazione soccombente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, la qualificazione dell'atto dipende dal contenuto effettivo della decisione: l'aliquota proporzionale dell'1% presuppone un vero accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, mentre la misura fissa si applica quando la sentenza non produce trasferimento, condanna o accertamento di tali diritti.
  • Una sentenza non definitiva resa nel giudizio di scioglimento di comunione, che si limiti a disporre la prosecuzione del giudizio e la vendita del bene senza definire definitivamente diritti soggettivi patrimoniali controversi, non integra di per sé un atto soggetto a tassazione proporzionale.
  • Nella tassazione degli atti giudiziari rileva la sostanza degli effetti giuridici prodotti dalla decisione, non la sola materia del giudizio in cui la sentenza è stata pronunciata.
  • Quando l'amministrazione finanziaria è soccombente e opera la prenotazione a debito del contributo unificato, non trova applicazione l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImposte di registroImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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