Ordinanza n. 1398/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. IV, che aveva accolto la domanda cautelare proposta dalla parte privata
Esito
Favorevole al resistente (ricorrente in primo grado)
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva accolto la domanda cautelare della parte privata. Dal testo non emergono né il contenuto specifico dell’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi puntuali dell’appello; risulta soltanto che la controversia di merito riguarda la coerenza dell’interpretazione prospettata dalla parte privata con il quadro normativo vigente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che la questione interpretativa di merito debba essere approfondita nella sede propria, considerato che davanti al TAR è già fissata una vicina udienza di merito per il 9 luglio 2026. Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico dedotto dall’Amministrazione è stato ritenuto recessivo rispetto al pregiudizio lamentato dalla parte privata. Il giudice ha inoltre rilevato che la pronuncia cautelare del TAR non determina un pregiudizio irreparabile per l’interesse pubblico, anche perché l’appellato non aveva intrapreso specifiche iniziative per l’esecuzione dell’ordinanza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello contro l’ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando la questione interpretativa di merito richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e l’udienza di merito davanti al giudice di primo grado è prossima, il Consiglio di Stato può confermare la tutela cautelare senza definire anticipatamente la questione sostanziale.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico può risultare recessivo rispetto al pregiudizio lamentato dal ricorrente quando la misura cautelare non comporti un pregiudizio irreparabile per l’Amministrazione.
- L’assenza di iniziative specifiche del beneficiario dirette all’esecuzione della misura cautelare può essere valorizzata per escludere o ridimensionare il pericolo di irreparabile pregiudizio per l’interesse pubblico.
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