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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13383/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 09/04/2025 che li aveva condannati per reati connessi all'estorsione (Saitta) e al favoreggiamento (Mangano). Saitta ha contestato: (i) violazione del giudicato e erronea qualificazione del fatto come estorsione consumata (richiamando la precedente sentenza che aveva riconosciuto tentata estorsione per alcuni coimputati); (ii) violazione di norme penali e procedurali e carenza di motivazione in relazione al riconoscimento di aggravanti (persone riunite, metodo/agevolazione mafiosa, appartenenza a clan) e alla recidiva; (iii) eccessiva e mal motivata determinazione della pena. Mangano ha dedotto: (i) maturazione della prescrizione prima della sentenza di appello (termine indicato al 31/01/2025); (ii) contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per favoreggiamento, carenza di prova della corresponsione di somme e mancata considerazione delle attenuanti generiche e della proporzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Saitta: il primo motivo (violazione del giudicato) è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale ha acquisito dichiarazioni (collaboratore Silvio Corra) sopravvenute al giudizio sui coimputati, idonee a mutare la qualificazione da tentata a consumata; molte doglianze di Saitta sono state giudicate aspecifiche o costituiscono mera riesposizione dei fatti (divieto per la Cassazione di rivalutare il merito probatorio). Le censure sulle aggravanti e sulla recidiva sono state ritenute generiche, aspecifiche o inammissibili perché non adeguatamente devolute in appello. Per Mangano: il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto infondato dopo il calcolo dei termini (termine di estinzione indicato nel provvedimento al 4/6/2025, successivo alla sentenza di appello del 9/4/2025); la censura sulla responsabilità per favoreggiamento è stata considerata in parte aspecifica e in parte priva di interesse, con i giudici di merito che avevano adeguatamente motivato la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni che hanno smentito le denegazioni del Mangano. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamato in rapporto alla disciplina dell'impugnazione; utilizzato nel quadro delle censure di Saitta relative alla qualificazione del fatto e ai limiti del giudicato

  • art. 546 cod. proc. pen.

    richiesto nei motivi di impugnazione: la Corte ha ritenuto che non fossero soddisfatti i requisiti per estendere il sindacato di cassazione su questioni non devolute o per una nuova valutazione del materiale probatorio

  • art. 112 cod. pen.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alle aggravanti e alla qualificazione del reato; la Corte ha valutato che le doglianze erano generiche e non dimostravano errore giuridico

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    citato in relazione alla contestata partecipazione o agevolazione in contesto mafioso; la Corte ha ritenuto assente una contestazione specifica e adeguatamente provata nelle censure

  • art. 628 cod. pen.

    norma richiamata nel contesto delle fattispecie connesse all'estorsione (richieste di denaro); la decisione territoriale ha valutato gli elementi probatori nel loro complesso

  • art. 629 cod. pen.

    riferita all'estorsione consumata: la Corte ha confermato che, per effetto di dichiarazioni sopravvenute (collaboratore Corra), la fattispecie è stata ricostituita come estorsione consumata nei riguardi di Saitta

  • art. 99 cod. pen.

    richiamato in relazione al riconoscimento della recidiva; la Corte ha sottolineato l'obbligo di motivare concretamente l'incidenza dei precedenti penali, censurando l'assenza di analisi puntuale quando prospettata in cassazione

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente richiamato i criteri e motivato la congruità della pena, rendendo inammissibile una nuova valutazione in cassazione

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    richiama il requisito di specificità dei motivi di impugnazione: la Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi generici o aspecifici per mancata indicazione dei punti critici contro la decisione impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente alla Corte di Cassazione di condannare le parti al pagamento delle spese e all'ammenda in caso di ricorso inammissibile: applicato per irrogare euro 3.000 ai ricorrenti

  • art. 62-bis cod. pen.

    richiamato in tema di attenuanti generiche: la Corte ha osservato che l'incensuratezza o l'anzianità temporale dei fatti non determinano automaticamente la concessione delle attenuanti

  • principio "tantum devolutum, quantum appellatum"

    principio giurisprudenziale applicato per escludere che in cassazione si possano sollevare questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio; motivi nuovi in cassazione sono inammissibili

Massime di principio

  • La acquisizione di nuovo materiale probatorio sopravvenuto a un precedente processo può legittimare una diversa qualificazione del fatto nel processo successivo: il giudicato nei confronti di coimputati non impedisce un diverso apprezzamento se il compendio probatorio è differente e la motivazione sulla diversa valutazione è specifica.
  • La Corte di Cassazione non è sede di riequilibrio del merito: i motivi che chiedono una rivalutazione dei fatti o delle prove senza dimostrare vizi di diritto sono inammissibili o aspecifici.
  • I motivi di impugnazione devono essere specifici e debitamente articolati (art. 581 c.p.p.): la genericità o la mera enunciazione di contestazioni conduce all'inammissibilità.
  • Non si possono proporre in cassazione questioni non dedotte nel grado di appello (principio del devolutum): questioni nuove introdotte per la prima volta con il ricorso sono inammissibili.
  • Il calcolo della prescrizione richiede conteggi puntuali di atti interruttivi e periodi di sospensione: la contestazione della prescrizione è esaminata sulla base del computo concreto e non su mere affermazioni rituali.
  • La determinazione della pena rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se emergono illogicità manifeste, carenza di motivazione rilevante o arbitrio; richiami generici alla sproporzione non sono accoglibili.
  • Le attenuanti generiche non sono automatiche per l'incensuratezza o per il decorso del tempo: è necessaria una motivazione concreta che giustifichi la maggiore mitigazione.
  • In caso di ricorsi inammissibili la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e applicare una sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specie quando vi siano profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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