Cassazione Penale, Sentenza n. 13383/2026 del 13/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 09/04/2025 che li aveva condannati per reati connessi all'estorsione (Saitta) e al favoreggiamento (Mangano). Saitta ha contestato: (i) violazione del giudicato e erronea qualificazione del fatto come estorsione consumata (richiamando la precedente sentenza che aveva riconosciuto tentata estorsione per alcuni coimputati); (ii) violazione di norme penali e procedurali e carenza di motivazione in relazione al riconoscimento di aggravanti (persone riunite, metodo/agevolazione mafiosa, appartenenza a clan) e alla recidiva; (iii) eccessiva e mal motivata determinazione della pena. Mangano ha dedotto: (i) maturazione della prescrizione prima della sentenza di appello (termine indicato al 31/01/2025); (ii) contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per favoreggiamento, carenza di prova della corresponsione di somme e mancata considerazione delle attenuanti generiche e della proporzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Saitta: il primo motivo (violazione del giudicato) è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale ha acquisito dichiarazioni (collaboratore Silvio Corra) sopravvenute al giudizio sui coimputati, idonee a mutare la qualificazione da tentata a consumata; molte doglianze di Saitta sono state giudicate aspecifiche o costituiscono mera riesposizione dei fatti (divieto per la Cassazione di rivalutare il merito probatorio). Le censure sulle aggravanti e sulla recidiva sono state ritenute generiche, aspecifiche o inammissibili perché non adeguatamente devolute in appello. Per Mangano: il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto infondato dopo il calcolo dei termini (termine di estinzione indicato nel provvedimento al 4/6/2025, successivo alla sentenza di appello del 9/4/2025); la censura sulla responsabilità per favoreggiamento è stata considerata in parte aspecifica e in parte priva di interesse, con i giudici di merito che avevano adeguatamente motivato la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni che hanno smentito le denegazioni del Mangano. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato in rapporto alla disciplina dell'impugnazione; utilizzato nel quadro delle censure di Saitta relative alla qualificazione del fatto e ai limiti del giudicato
art. 546 cod. proc. pen.
richiesto nei motivi di impugnazione: la Corte ha ritenuto che non fossero soddisfatti i requisiti per estendere il sindacato di cassazione su questioni non devolute o per una nuova valutazione del materiale probatorio
art. 112 cod. pen.
richiamato dai ricorrenti in relazione alle aggravanti e alla qualificazione del reato; la Corte ha valutato che le doglianze erano generiche e non dimostravano errore giuridico
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
citato in relazione alla contestata partecipazione o agevolazione in contesto mafioso; la Corte ha ritenuto assente una contestazione specifica e adeguatamente provata nelle censure
art. 628 cod. pen.
norma richiamata nel contesto delle fattispecie connesse all'estorsione (richieste di denaro); la decisione territoriale ha valutato gli elementi probatori nel loro complesso
art. 629 cod. pen.
riferita all'estorsione consumata: la Corte ha confermato che, per effetto di dichiarazioni sopravvenute (collaboratore Corra), la fattispecie è stata ricostituita come estorsione consumata nei riguardi di Saitta
art. 99 cod. pen.
richiamato in relazione al riconoscimento della recidiva; la Corte ha sottolineato l'obbligo di motivare concretamente l'incidenza dei precedenti penali, censurando l'assenza di analisi puntuale quando prospettata in cassazione
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente richiamato i criteri e motivato la congruità della pena, rendendo inammissibile una nuova valutazione in cassazione
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
richiama il requisito di specificità dei motivi di impugnazione: la Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi generici o aspecifici per mancata indicazione dei punti critici contro la decisione impugnata
art. 616 cod. proc. pen.
consente alla Corte di Cassazione di condannare le parti al pagamento delle spese e all'ammenda in caso di ricorso inammissibile: applicato per irrogare euro 3.000 ai ricorrenti
art. 62-bis cod. pen.
richiamato in tema di attenuanti generiche: la Corte ha osservato che l'incensuratezza o l'anzianità temporale dei fatti non determinano automaticamente la concessione delle attenuanti
principio "tantum devolutum, quantum appellatum"
principio giurisprudenziale applicato per escludere che in cassazione si possano sollevare questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio; motivi nuovi in cassazione sono inammissibili
Massime di principio
- La acquisizione di nuovo materiale probatorio sopravvenuto a un precedente processo può legittimare una diversa qualificazione del fatto nel processo successivo: il giudicato nei confronti di coimputati non impedisce un diverso apprezzamento se il compendio probatorio è differente e la motivazione sulla diversa valutazione è specifica.
- La Corte di Cassazione non è sede di riequilibrio del merito: i motivi che chiedono una rivalutazione dei fatti o delle prove senza dimostrare vizi di diritto sono inammissibili o aspecifici.
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e debitamente articolati (art. 581 c.p.p.): la genericità o la mera enunciazione di contestazioni conduce all'inammissibilità.
- Non si possono proporre in cassazione questioni non dedotte nel grado di appello (principio del devolutum): questioni nuove introdotte per la prima volta con il ricorso sono inammissibili.
- Il calcolo della prescrizione richiede conteggi puntuali di atti interruttivi e periodi di sospensione: la contestazione della prescrizione è esaminata sulla base del computo concreto e non su mere affermazioni rituali.
- La determinazione della pena rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se emergono illogicità manifeste, carenza di motivazione rilevante o arbitrio; richiami generici alla sproporzione non sono accoglibili.
- Le attenuanti generiche non sono automatiche per l'incensuratezza o per il decorso del tempo: è necessaria una motivazione concreta che giustifichi la maggiore mitigazione.
- In caso di ricorsi inammissibili la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e applicare una sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specie quando vi siano profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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