Cassazione Civile, Ordinanza n. 03363/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia origina da un rapporto concessorio per la raccolta di scommesse ippiche. La società concessionaria aveva promosso arbitrato contro le amministrazioni concedenti deducendo l’inadempimento di obblighi contrattuali e chiedendo il risarcimento dei danni per: a) la diffusione del gioco clandestino e l’ingresso nel mercato, via internet, di operatori esteri, che avrebbero alterato le condizioni economiche alla base dell’offerta e del rapporto concessorio; b) il ritardo nell’attivazione di scommesse a quota fissa, a totalizzatore, telefoniche e telematiche; c) altre poste risarcitorie collegate alla mancata accettazione di scommesse autorizzate e ai c.d. minimi garantiti. Il lodo arbitrale aveva accolto in parte le domande, condannando in solido le amministrazioni. Le amministrazioni avevano impugnato il lodo davanti alla Corte d’appello, che però ne ha dichiarato la nullità ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa. I ricorrenti per cassazione hanno censurato tale decisione con dieci motivi, deducendo in sintesi: difetto di giurisdizione della Corte d’appello e del giudice amministrativo, erronea applicazione delle norme sull’arbitrato e sulla nullità del lodo, difetto di legittimazione passiva di alcune amministrazioni, violazione del divieto di mutatio libelli, violazione di norme imperative e della forma scritta, erronea applicazione di norme civilistiche su buona fede e riparto del rischio contrattuale, nonché contrarietà all’ordine pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e può essere devoluta ad arbitrato rituale, perché attiene alla fase attuativa del rapporto concessorio e all’allegato inadempimento della pubblica amministrazione a obblighi contrattuali, non all’esercizio di poteri autoritativi. Ha ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha inoltre precisato che l’eventuale rilevanza di atti amministrativi non sposta la giurisdizione, potendo il giudice ordinario valutarli incidentalmente e disapplicarli se illegittimi.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione
art. 133 d.lgs. 104/2010
invocato dai ricorrenti per sostenere la giurisdizione amministrativa; la Corte esclude che ricorressero i presupposti della giurisdizione esclusiva
art. 5 l. 1034/1971
richiamato dai ricorrenti in tema di riparto di giurisdizione
art. 6 l. 205/2000
richiamato dai ricorrenti in tema di riparto di giurisdizione
art. 15 della convenzione accessiva alla concessione
richiamato per sostenere l’assetto contrattuale del rapporto e le obbligazioni delle parti
artt. 827 e 829 c.p.c.
invocati in relazione all’impugnazione del lodo e alle cause di nullità
art. 817 c.p.c.
invocato in relazione alle contestazioni sulla potestas decisoria e sul procedimento arbitrale
art. 808 c.p.c.
richiamato nel motivo sul difetto di compromettibilità/arbitrabilità e sulla validità della convenzione arbitrale
art. 8 d.l. 452/2001
richiamato come norma asseritamente violata per sostenere la nullità del lodo
art. 829 c.p.c.
comma 1, nn. 1 e 4; comma 3
richiamato per le censure di nullità/inesistenza del lodo, difetto di potestas decisoria, mutatio libelli e violazione di norme imperative
art. 1123 c.c.
richiamato insieme all’art. 1175 c.c. per contestare la ripartizione degli oneri/costi nel rapporto
art. 1175 c.c.
richiamato in tema di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto
art. 2, commi 3 e 4, della convenzione
richiamato per la disciplina interna del rapporto concessorio
art. 17 r.d. 2440/1923
richiamato per sostenere la nullità per difetto di forma ad substantiam
artt. 1467, 1468 e 1469 c.c.
richiamati per le doglianze sul mutamento delle condizioni economiche del rapporto e sul rischio contrattuale
artt. 56 e 49 TFUE
richiamati dai ricorrenti in relazione al contesto eurounitario del mercato delle scommesse
art. 88 r.d. 773/1931
richiamato in relazione alla disciplina pubblicistica delle scommesse
art. 829, comma 3, c.p.c.
richiamato per la dedotta contrarietà all’ordine pubblico e la violazione di norme imperative
Massime di principio
- Nelle concessioni di pubblici servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, quando abbiano ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento della pubblica amministrazione a obblighi contrattuali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non può fondarsi sulla sola attinenza della lite a una materia pubblicistica: occorre che la domanda implichi concretamente la valutazione di legittimità di provvedimenti espressivi di potere autoritativo.
- La presenza di atti amministrativi incidenti sul rapporto non esclude la giurisdizione ordinaria, se la domanda riguarda diritti patrimoniali nascenti dal contratto; il giudice ordinario può valutarli incidentalmente e disapplicarli se illegittimi.
- Gli obblighi di salvaguardia e di buona fede esecutiva inseriti nel rapporto concessorio integrano il contenuto del regolamento contrattuale e, se violati, possono fondare una domanda risarcitoria davanti al giudice ordinario.
- Se la sentenza impugnata ha erroneamente declinato la giurisdizione su tutte le domande, gli ulteriori motivi che investono validità del lodo e merito restano assorbiti.
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