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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25220/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del sequestro preventivo dei rapporti finanziari e del denaro fino a euro 76.610 disposto dal GIP (in relazione a reati di usura in concorso con il fratello Pronjaj Shkelzen). Si denunciava: 1) nullità del decreto di sequestro per carenza di motivazione e violazione degli artt. 292, 309, 324 c.p.p., poiché il provvedimento avrebbe fatto riferimento solo alla posizione del fratello e non avrebbe spiegato le ragioni specifiche a carico della ricorrente; 2) difetto del fumus commissi delicti e sproporzione del sequestro rispetto al profitto contestato all'indagata (per la ricorrente era contestato un unico episodio con profitto indicato in imputazione pari a euro 6.000), nonché illegittima estensione del vincolo a somme riconducibili ad altre condotte ascritte al fratello.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che non vi fosse un deficit motivazionale radicale: il GIP aveva richiamato la richiesta del P.M. e la motivazione svolta nella parte relativa alla misura personale sul fratello, fornendo una motivazione, seppur succinta, idonea alla verifica del riesame. Ha invece accolto il secondo motivo: il sequestro nella misura e nella logica applicativa adottata dal Gip e confermata dal riesame appare un'applicazione della confisca allargata basata su affermazioni assertive circa la commistione patrimoniale con il fratello senza elementi concreti che ricondannno le disponibilità finanziarie dell'indagata al congiunto. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Richiamata in relazione alla effettuazione del contraddittorio cartolare nella trattazione del procedimento; contesto procedurale non decisivo sul merito del sequestro.

  • artt. 292, 309, 324 cod. proc. pen.

    Gli artt. riguardano la forma e la motivazione degli atti cautelari: la Corte valuta che la motivazione del provvedimento genetico debba consentire il controllo del riesame e che, sebbene sintetica, nel caso di specie fosse idonea a spiegare i presupposti del sequestro.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di insufficienza del fumus e della gravità indiziaria; la Corte ha verificato l'assenza di elementi probatori tali da giustificare l'estensione e l'entità del vincolo rispetto alla posizione specifica della ricorrente.

  • art. 644 cod. pen., ultimo comma (confisca penale)

    Richiamato in connessione con la disciplina della confisca allargata: la Corte osserva che l'adozione di una misura ispirata alla confisca allargata richiede elementi concreti sulla disponibilità diretta o indiretta dei beni e sulla loro sproporzione rispetto ai redditi.

  • art. 6 L. 7/3/1996 n. 108

    Citata per chiarire che la confisca ex art. 644 c.p. e la confisca allargata sono concorrenziali; la Corte però richiede attenzione al principio di proporzionalità e alla necessità di individuare compiutamente i presupposti prima di estendere il vincolo patrimoniale all'indagata.

  • art. 324 comma 7 e art. 309 comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamati come parametri per il controllo di legittimità del riesame: il provvedimento genetico deve consentire al tribunale del riesame di esercitare la funzione di verifica, anche mediante richiamo documentale.

Massime di principio

  • Il provvedimento genetico di sequestro preventivo deve contenere una motivazione sufficiente, anche se tramite richiamo alla richiesta del P.M. e alla motivazione di una misura personale collegata; il tribunale del riesame non può integrare arbitrarimente una motivazione radicalmente mancante.
  • La misura reale adottata con logiche di confisca allargata richiede elementi concreti che colleghino le disponibilità patrimoniali dell'indagato alla condotta delittuosa o la loro sproporzione rispetto ai redditi dichiarati; mere affermazioni di commistione patrimoniale non sono sufficienti.
  • Il sequestro deve essere proporzionato rispetto al profitto del reato ascritto alla specifica posizione processuale dell'indagato: se all'imputata è contestato un unico episodio con profitto quantificabile, la misura cautelare reale non può essere automaticamente estesa a somme molto superiori senza prova della disponibilità indiretta o dell'interposizione.
  • Quando si contesta la riferibilità di patrimoni tra congiunti, il giudice cautelare deve indicare elementi di fatto e prove che giustifichino l'attribuzione delle disponibilità al soggetto distinto, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa in sede di riesame.
  • In caso di dubbio sulla fondatezza dell'estensione del sequestro, la via corretta è l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame motivato, non la conferma basata su affermazioni assertive.

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