Sentenza n. 4298/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 1863 e 1911 del D. Lgs n. 66/2010, ovvero dall'art. 6-bis D.L. n. 387/1987, nonché per la condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute al ricorrente all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche dei predetti sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dovuto a quello dell'effettivo pagamento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e conseguente mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale dirigente del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e cessato dal servizio il 7 novembre 2016, ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, nonché dagli artt. 1863 e 1911 d.lgs. n. 66/2010, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto di possedere i requisiti anagrafici e di servizio richiesti per il beneficio. L'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo insussistente il diritto alla riliquidazione. La disciplina speciale applicabile al personale degli Organismi di informazione per la sicurezza, contenuta nel DPCM n. 1/2011 come modificato dal DPCM n. 1/2020, prevede all'art. 118, comma 1-bis, il beneficio dei sei scatti ai fini dell'indennità di buonuscita soltanto per il personale cessato per limiti di età, decesso, dispensa o inabilità permanente, e non per il personale cessato a domanda. Inoltre, il beneficio è stato introdotto dal DPCM n. 1/2020, privo di efficacia retroattiva, mentre il ricorrente era cessato dal servizio nel 2016, quando era vigente la disciplina che non riconosceva tale beneficio. Il Collegio ha altresì escluso che il diritto potesse fondarsi sul combinato disposto degli artt. 6-bis d.l. n. 387/1987 e 1911 d.lgs. n. 66/2010, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui i sei scatti spettano agli appartenenti alle forze di polizia civili e militari, ma non alle forze armate; il ricorrente aveva prestato servizio nell'Esercito italiano prima del transito nei ruoli speciali del DIS. Spese di lite integralmente compensate per le peculiarità della vicenda e la parziale novità della questione.
Norme richiamate
art. 118, comma 1-bis, DPCM n. 1/2011, come modificato dal DPCM n. 1/2020
il beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spetta solo al personale cessato dal servizio per limiti di età, decesso, dispensa e inabilità permanente e non anche al personale cessato dal servizio a domanda
La disciplina speciale limita il beneficio dei sei scatti a tassative ipotesi di cessazione e non lo riconosce a chi cessa dal servizio a domanda.
DPCM n. 1/2020
Ha introdotto la previsione del beneficio dei sei scatti per il personale degli Organismi di informazione per la sicurezza, senza efficacia retroattiva.
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Il beneficio dei sei scatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal TAR, riguarda gli appartenenti alle forze di polizia civili e militari e non le forze armate.
art. 1911 d.lgs. n. 66/2010
Il richiamo alla disposizione non consente di estendere il beneficio dei sei scatti agli appartenenti alle forze armate, secondo l'orientamento giurisprudenziale recepito dal Collegio.
art. 1863 d.lgs. n. 66/2010
Richiamato dal ricorrente quale ulteriore base normativa della pretesa, ma non ritenuto idoneo a fondare il diritto alla riliquidazione.
Massime di principio
- Una disciplina speciale sopravvenuta che introduca un beneficio economico previdenziale senza prevederne l'efficacia retroattiva non può applicarsi a chi sia cessato dal servizio prima della sua entrata in vigore.
- Quando la disciplina speciale applicabile al personale di un'organizzazione amministrativa limita espressamente il beneficio dei sei scatti alle cessazioni per limiti di età, decesso, dispensa o inabilità permanente, il beneficio non spetta al dipendente cessato a domanda.
- Il beneficio dei sei scatti previsto dalla normativa richiamata dal giudice spetta agli appartenenti alle forze di polizia civili e militari, ma non è estensibile agli appartenenti alle forze armate in assenza di una specifica disposizione applicabile.
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